Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto decreto “milleproroghe” – Decreto Legge del 29 dicembre 2011, n. 216 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” – il termine di entrata in operatività del SISTRI, per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, è stato prorogato al 2 aprile 2012 (Decreto legge 216/2011, Art. 13, comma 3).
Lo stesso decreto viene anche a modificare (art. 13, comma 4) il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205: con questa modifica: l’obbligo di iscrizione al SISTRI è prorogato al 2 luglio 2012 per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.
Sono considerati occasionali e saltuari:
– “i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno;
– i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’anno”.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto decreto “milleproroghe” – Decreto Legge del 29 dicembre 2011, n. 216 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” – il termine di entrata in operatività del SISTRI, per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, è stato prorogato al 2 aprile 2012 (Decreto legge 216/2011, Art. 13, comma 3).
Lo stesso decreto viene anche a modificare (art. 13, comma 4) il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205: con questa modifica: l’obbligo di iscrizione al SISTRI è prorogato al 2 luglio 2012 per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.
Sono considerati occasionali e saltuari:
– “i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno;
– i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’anno”.