sentenza TAR Lazio su PAN piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei fitofarmaci

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Pubblicata la sentenza del TAR Lazio sul ricorso proposto dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali sul PAN – Piano d’azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

 

Appena qualche giorno prima di Natale arriva l’amara sentenza del TAR Lazio (n.12730/2016 del 21/12/2016)  sull’applicazione della Direttiva comunitaria 128/2009 relativa al riordino dell’intera materia in tema di utilizzo sostenibile dei fitofarmaci, che respinge il ricorso, proposto dal CONAF e da tutte le Federazioni Regionali degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per l’annullamento del decreto 22/01/2014 relativo all’adozione del piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Il TAR di fatto ha ritenuto infondate le questioni di incostituzionalità del D.Lgs n. 150/2012, pur riconoscendo che quella del consulente fitoiatrico rappresenta una nuova figura professionale, ma ha sorvolato sul fatto che la Costituzione preveda che per l'abilitazione all'esercizio professionale, è necessario un apposito esame di Stato e come invece nel PAN sia arbitrariamente sostituito da certificazioni su base regionale.
Neppure sono stati ritenuti meritevoli di accoglimento da parte del Collegio i rilievi circa i pericoli per la salute e l’ambiente generati da un tale sistema di de-regolamentazione che, nell’erodere la normativa ordinistica, introduce standard di qualificazione professionale palesemente insufficienti. Ciò, tra l’altro, con la parziale motivazione, del tutto paradossale, che il sistema di certificazione introdotto garantisca un aggiornamento professionale, appena 12 ore per quinquennio, che potrebbe mancare per i professionisti abilitati, la cui iscrizione all’ordine potrebbe essere risalente nel tempo.
Conclusioni queste, smentite dagli stringenti obblighi di aggiornamento dieci volte maggiori nel quinquennio, cui i Dottori Agronomi e Dottori Forestali devono sottostare per poter mantenere la propria iscrizione all’albo.

Secondo il Tar, pertanto, anche costoro, nonostante le competenze attribuite da una legge dello Stato in materia di fitoiatria, devono conseguire l’abilitazione regionale, salvo specifiche esenzioni, nel caso di comprovate esperienze lavorative nel settore della consulenza fitosanitaria. Proseguendo, infine, con l’esame del merito del ricorso, il Collegio, si è sostanzialmente astenuto dall’esaminare i motivi riguardanti la potenziale parzialità del consulente, la illegittimità e la discriminatorietà del sistema sanzionatorio vigente, asserendo l’assenza di un interesse attuale e concreto dei ricorrenti.
Tali conclusioni appaiono, tuttavia, del tutto irragionevoli visto che in più occasioni il Consiglio di Stato ha avuto modo di rilevare che, allorquando a ricorrere è un ente esponenziale a tutela dell’interesse omogeneo dei professionisti rappresentati, non è necessario attendere il provvedimento applicativo affinché la lesione si attualizzi, verificandosi questa come immediata e diretta conseguenza dell’introduzione nell’ordinamento di una prescrizione che, in maniera generale e astratta, arrechi un vulnus agli interessi indifferenziati, e quindi omogenei, della categoria.
A fronte delle sopra esposte argomentazioni il CONAF ha tempestivamente dato mandato ai suoi legali, di presentare appello avverso la sentenza del Tar Lazio.

Di seguito il link alla sentenza https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4EOGQC3DG4JURCFZD3EXOOW354&q

Pubblicata la sentenza del TAR Lazio sul ricorso proposto dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali sul PAN – Piano d’azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

 

Appena qualche giorno prima di Natale arriva l’amara sentenza del TAR Lazio (n.12730/2016 del 21/12/2016)  sull’applicazione della Direttiva comunitaria 128/2009 relativa al riordino dell’intera materia in tema di utilizzo sostenibile dei fitofarmaci, che respinge il ricorso, proposto dal CONAF e da tutte le Federazioni Regionali degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per l’annullamento del decreto 22/01/2014 relativo all’adozione del piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Il TAR di fatto ha ritenuto infondate le questioni di incostituzionalità del D.Lgs n. 150/2012, pur riconoscendo che quella del consulente fitoiatrico rappresenta una nuova figura professionale, ma ha sorvolato sul fatto che la Costituzione preveda che per l'abilitazione all'esercizio professionale, è necessario un apposito esame di Stato e come invece nel PAN sia arbitrariamente sostituito da certificazioni su base regionale.
Neppure sono stati ritenuti meritevoli di accoglimento da parte del Collegio i rilievi circa i pericoli per la salute e l’ambiente generati da un tale sistema di de-regolamentazione che, nell’erodere la normativa ordinistica, introduce standard di qualificazione professionale palesemente insufficienti. Ciò, tra l’altro, con la parziale motivazione, del tutto paradossale, che il sistema di certificazione introdotto garantisca un aggiornamento professionale, appena 12 ore per quinquennio, che potrebbe mancare per i professionisti abilitati, la cui iscrizione all’ordine potrebbe essere risalente nel tempo.
Conclusioni queste, smentite dagli stringenti obblighi di aggiornamento dieci volte maggiori nel quinquennio, cui i Dottori Agronomi e Dottori Forestali devono sottostare per poter mantenere la propria iscrizione all’albo.

Secondo il Tar, pertanto, anche costoro, nonostante le competenze attribuite da una legge dello Stato in materia di fitoiatria, devono conseguire l’abilitazione regionale, salvo specifiche esenzioni, nel caso di comprovate esperienze lavorative nel settore della consulenza fitosanitaria. Proseguendo, infine, con l’esame del merito del ricorso, il Collegio, si è sostanzialmente astenuto dall’esaminare i motivi riguardanti la potenziale parzialità del consulente, la illegittimità e la discriminatorietà del sistema sanzionatorio vigente, asserendo l’assenza di un interesse attuale e concreto dei ricorrenti.
Tali conclusioni appaiono, tuttavia, del tutto irragionevoli visto che in più occasioni il Consiglio di Stato ha avuto modo di rilevare che, allorquando a ricorrere è un ente esponenziale a tutela dell’interesse omogeneo dei professionisti rappresentati, non è necessario attendere il provvedimento applicativo affinché la lesione si attualizzi, verificandosi questa come immediata e diretta conseguenza dell’introduzione nell’ordinamento di una prescrizione che, in maniera generale e astratta, arrechi un vulnus agli interessi indifferenziati, e quindi omogenei, della categoria.
A fronte delle sopra esposte argomentazioni il CONAF ha tempestivamente dato mandato ai suoi legali, di presentare appello avverso la sentenza del Tar Lazio.

Di seguito il link alla sentenza https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4EOGQC3DG4JURCFZD3EXOOW354&q

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