Circolare n. 28 del 22/06/2018

La cosiddetta Legge Lorenzin – Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, pubblicata in G.U. il 31 gennaio 2018 e vigente a far data dal 15/02/2018 – emanata per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, nonché delle professioni sanitarie e della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute, ha riscritto alcuni articoli del Codice Penale, inasprendo le pene per esercizio abusivo di una professione che richieda l’abilitazione da parte dello Stato.

LA MODIFICA interessa tutte le categorie professionali e quindi anche quella del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale.

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La cosiddetta Legge Lorenzin – Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, pubblicata in G.U. il 31 gennaio 2018 e vigente a far data dal 15/02/2018 – emanata per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, nonché delle professioni sanitarie e della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute, ha riscritto alcuni articoli del Codice Penale, inasprendo le pene per esercizio abusivo di una professione che richieda l’abilitazione da parte dello Stato.

LA MODIFICA interessa tutte le categorie professionali e quindi anche quella del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale.

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