01/07/2002 – Competenze Professionali

Parere

Si osserva che sotto il profilo normativo non vi sono specifiche indicazioni in ordine alla competenza dei dottori agronomi e forestali nell’ambito della progettazione di impianti elettrici.

Per quanto attiene alle costruzioni rurali ed alle industrie agrarie e forestali , l’art. 2 comma 2, lettera d) della 3/1976 e s.m. parla genericamente di “progettazione, direzione, sorveglianza, liquidazione, misura, stima, contabilità e collaudo di lavori relativi alle costruzioni rurali(….) nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche, e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale “.

Si tratta, pertanto, di verificare se si possa far rientrare nella nozione di “lavori relativi” anche la progettazione di impianti elettrici.

Per quanto concerne le costruzioni civili, il citato art. 2 comma 2 alla lettera cc) richiama l’articolo 16 lettera m) del RD 11/2/1929, n.274, nei limiti delle competenze dei geometri. La norma richiamata riguarda la competenza per “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”.

Non sembra vi siano precedenti giurisprudenziali in termini; occorre però ricordare alcune pronunce in argomento che non sembrano far optare per una competenza “certa” da parte dei dottori agronomi e forestali.

Dall’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli articoli 51, 52 e 43 RD 23/10/1925, n.2537 – approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e architetto – si desume che sono riservate alla competenza comune di architetti e ingegneri le sole opere di edilizia civile, mentre rientrano nella competenza generale degli ingegneri quelle concernenti : le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie, gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l’estrazione di materiali, le opere industriali, ferma restando per i soli architetti, la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (Cons. Stato sez. IV 22/5/2000 n. 2938) La delimitazione della sfera di competenze attribuite alla professione di architetto deve ricavarsi dalle disposizioni di cui al r.d. 23/10/1925, n. 2537; in particolare, da tale normativa si evince che sono sottratti alle competenze professionali degli architetti (per essere riservati a quelle degli ingegneri) i progetti relativi alle opere igieniche, nonché alle opere idrauliche ed agli impianti elettrici, con la conseguenza che risponde di reato di cui all’art. 348 c.p. l’architetto che segua progetti a quelle opere relativi (pr. Grottaglie 22/6/1990).

Sulla base di tali pronunce, si può indirettamente ed in via interpretativa argomentare che sembra tutt’altro che pacifica la competenza di dottori agronomi e forestali in materia di progettazione di impianti elettrici nell’ambito di fabbricati urbani.

Per quanto concerne, invece, i fabbricati rurali, bisognerebbe interpretare estensivamente la nozione di “lavori relativi a fabbricati rurali” per ricomprendere in tale nozione anche gli impianti elettrici, anche se mancano precedenti giurisprudenziali sul punto che possano suffragare e sostenere una tale argomentazione interpretativa.
Infine, giova puntualizzare la competenza dei Dottori Agronomi e Forestali in materia di verifica e collaudi.

Tale competenza è riconosciuta, oltre che dall’art. 2 della L. 3/1976 e dall’art. 188 del DPR 554/99, che al comma 2 riconosce quale requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo la laurea in Scienze Agrarie e Forestali, dal D.M. 6 aprile 2000 (in G.U. 4 maggio, n. 102), che dispone che “gli iscritti agli albi professionali che, nell’ambito delle rispettive competenze professionali e sotto la propria responsabilità a norma dell’art. 348 c.p. ritengono di poter assumere incarichi in operazioni di verifica e collaudi, rivolgono domanda alla camera di commercio della provincia di residenza”.

Si osserva che sotto il profilo normativo non vi sono specifiche indicazioni in ordine alla competenza dei dottori agronomi e forestali nell’ambito della progettazione di impianti elettrici.

Per quanto attiene alle costruzioni rurali ed alle industrie agrarie e forestali , l’art. 2 comma 2, lettera d) della 3/1976 e s.m. parla genericamente di “progettazione, direzione, sorveglianza, liquidazione, misura, stima, contabilità e collaudo di lavori relativi alle costruzioni rurali(….) nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche, e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale “.

Si tratta, pertanto, di verificare se si possa far rientrare nella nozione di “lavori relativi” anche la progettazione di impianti elettrici.

Per quanto concerne le costruzioni civili, il citato art. 2 comma 2 alla lettera cc) richiama l’articolo 16 lettera m) del RD 11/2/1929, n.274, nei limiti delle competenze dei geometri. La norma richiamata riguarda la competenza per “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”.

Non sembra vi siano precedenti giurisprudenziali in termini; occorre però ricordare alcune pronunce in argomento che non sembrano far optare per una competenza “certa” da parte dei dottori agronomi e forestali.

Dall’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli articoli 51, 52 e 43 RD 23/10/1925, n.2537 – approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e architetto – si desume che sono riservate alla competenza comune di architetti e ingegneri le sole opere di edilizia civile, mentre rientrano nella competenza generale degli ingegneri quelle concernenti : le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie, gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l’estrazione di materiali, le opere industriali, ferma restando per i soli architetti, la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (Cons. Stato sez. IV 22/5/2000 n. 2938) La delimitazione della sfera di competenze attribuite alla professione di architetto deve ricavarsi dalle disposizioni di cui al r.d. 23/10/1925, n. 2537; in particolare, da tale normativa si evince che sono sottratti alle competenze professionali degli architetti (per essere riservati a quelle degli ingegneri) i progetti relativi alle opere igieniche, nonché alle opere idrauliche ed agli impianti elettrici, con la conseguenza che risponde di reato di cui all’art. 348 c.p. l’architetto che segua progetti a quelle opere relativi (pr. Grottaglie 22/6/1990).

Sulla base di tali pronunce, si può indirettamente ed in via interpretativa argomentare che sembra tutt’altro che pacifica la competenza di dottori agronomi e forestali in materia di progettazione di impianti elettrici nell’ambito di fabbricati urbani.

Per quanto concerne, invece, i fabbricati rurali, bisognerebbe interpretare estensivamente la nozione di “lavori relativi a fabbricati rurali” per ricomprendere in tale nozione anche gli impianti elettrici, anche se mancano precedenti giurisprudenziali sul punto che possano suffragare e sostenere una tale argomentazione interpretativa.
Infine, giova puntualizzare la competenza dei Dottori Agronomi e Forestali in materia di verifica e collaudi.

Tale competenza è riconosciuta, oltre che dall’art. 2 della L. 3/1976 e dall’art. 188 del DPR 554/99, che al comma 2 riconosce quale requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo la laurea in Scienze Agrarie e Forestali, dal D.M. 6 aprile 2000 (in G.U. 4 maggio, n. 102), che dispone che “gli iscritti agli albi professionali che, nell’ambito delle rispettive competenze professionali e sotto la propria responsabilità a norma dell’art. 348 c.p. ritengono di poter assumere incarichi in operazioni di verifica e collaudi, rivolgono domanda alla camera di commercio della provincia di residenza”.