Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’emendamento, l’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali esprime il suo compiacimento per la positiva conclusione dell’iter di modifica della normativa sull’obbligo di autorizzazione paesaggistica per i boschi compresi nelle aree di vincolo paesaggistico, ossia quelle specificatamente perimetrate in quanto di “Notevole interesse pubblico” e normate all’art. 136 del cd “Codice Urbani” (D. Lgs 42/2004).
L’emendamento, infatti, semplifica le procedure di autorizzazione al taglio, intervenendo sotto il profilo amministrativo senza togliere le tutele che vincolano la gestione delle risorse forestali: in sintesi, le pratiche selvicolturali saranno considerate “tagli colturali” e non necessiteranno più di alcuna autorizzazione paesaggistica.
L’Ordine dei dottori agronomi e forestali si è da subito schierato per l’abolizione del doppio vincolo, nonostante l’obbligo di stilare la relazione paesaggistica comportasse occasioni di lavoro.
“Togliere l’obbligo di autorizzazione paesaggistica dai boschi ricadenti in aree a doppio vincolo è una scelta di buon senso: i boschi rimangono tutelati come prima, ma senza compilare inutili carte e attendere mesi. La professionalità di agronomi e forestali è al servizio del sistema complessivo della gestione forestale, dalla pianificazione alla selvicoltura fino alla trasformazione, in una chiave di sostenibilità ambientale, volta alla valorizzazione ambientale ed economica delle aree boscate. Con questa visione olistica, possiamo affermare che quest’intervento normativo è in perfetta sintonia col fine che il Codice vuole perseguire.”
Renato Ferretti, Vicepresidente CONAF
La modifica normativa è frutto di un lavoro durato oltre due anni e svolto in stretta sinergia con il CONAF e le altre rappresentanze dei soggetti interessati alla gestione forestale e alla relativa filiera foresta – legno. Senza alterare la normativa in merito alle autorizzazioni forestali, oggi è stato eliminato un appesantimento burocratico, oneroso per costi e tempi a carico dei proprietari forestali, soprattutto i piccoli o piccolissimi proprietari.
“A monte di quest’intervento normativo dobbiamo sottolineare che le aree forestali del nostro Paese sono tra le più tutelate in Europa. Non solo. I professionisti che si occupano di progettazione forestale hanno sempre a cuore, primariamente, la conservazione delle risorse forestali, in modo tale da mantenere nel migliore stato di salute i boschi e le foreste e perseguire la conservazione delle linee del paesaggio in armonia con l’ambiente circostante.”
Daniele Gambetti, consigliere CONAF
LE TAPPE DELLA QUESTIONE
Dal 1985 (cd Legge Galasso) tutti i boschi italiani sono soggetti alla disciplina del vincolo paesaggistico. La norma escludeva dalla necessità di specifica autorizzazione paesaggistica il “taglio colturale”, inteso come attività selvicolturale conforme alla normativa di settore.
L’autorizzazione paesaggistica si applicava, invece, per i tagli che comportavano la trasformazione del bosco in altra qualità di coltura (costruzione fabbricati, infrastrutture, colture agricole, ecc).
Nel 2004, il codice Urbani mantiene la stessa impostazione ma specifica (articolo 149, comma 1, lettera c) del Codice) che anche i boschi compresi nei perimetri delle aree dichiarate di “notevole interesse pubblico” (i boschi vincolati dall’articolo 136)necessitano di specifica autorizzazione paesaggistica anche per le attività selvicolturali.
In seguito a contestazioni e sentenze, sia amministrative che penali, è stata definita la necessità di autorizzazione paesaggistica per qualsiasi intervento selvicolturale nei boschi presenti nelle aree dichiarate di “Notevole interesse pubblico”, indipendentemente dalle ragioni del vincolo, come pure dalla tipologia ed estensione del taglio.
La mancanza di autorizzazione costituisce un reato penale.
EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO E PARADOSSI
Si è giunti al paradosso che anche un piccolo proprietario aveva la necessità di autorizzazione paesaggistica anche solo per tagliare pochi alberi, magari anche di specie non autoctona se non estranea all’ambiente. Il tutto perché ricadente in una zona vincolata negli anni ’50 per tutelare un determinato paesaggio agrario che oggi è completamente ricoperta da boschi di invasione.
LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
La richiesta di autorizzazione paesaggistica comporta la redazione di una “relazione paesaggistica”, a cura di dottori forestali e agronomi.
Da questa si origina un iter autorizzativo piuttosto lungo a carico delle Soprintendenze, talvolta con esiti paradossali causati dalla difficoltà di interpretazione della Relazione per mancanza di personale competente in materia di selvicoltura.
Ciò ha dato origine a una situazione di stallo e i piccoli interventi erano di fatto impediti per i costi ed i tempi dell’autorizzazione paesaggistica, incompatibili con il valore del prodotto.
Oggi le Sovrintendenze saranno sgravate da migliaia di pratiche che intasavano gli uffici non dotati di personale competente in materia.