La Commissione nazionale di valutazione è istituita dal Consiglio ai sensi dell’art. 14, comma 1 del Regolamento Generale Interno .
La Commissione nazionale di valutazione è composta dal Presidente del Consiglio nazionale o suo delegato, dal coordinatore del dipartimento competente, da un membro designato dal Consiglio, da un membro designato dall’Assemblea dei Presidenti degli ordini e da un membro designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Federazioni regionali. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.
La commissione dura in carica quattro anni.
La Commissione nazionale di valutazione è istituita dal Consiglio ai sensi dell’art. 14, comma 1 del Regolamento Generale Interno .
La Commissione nazionale di valutazione è composta dal Presidente del Consiglio nazionale o suo delegato, dal coordinatore del dipartimento competente, da un membro designato dal Consiglio, da un membro designato dall’Assemblea dei Presidenti degli ordini e da un membro designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Federazioni regionali. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.
La commissione dura in carica quattro anni.