2. PROCEDURA PER LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

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2.1 Circolari CONAF

2.1.1 Circolare n. 45/2013 – Consigli di disciplina 
Allegato – Bollettino 
Allegato – Fac-simile domanda



2.2 Requisiti dei componenti dei Consigli di disciplina
2.2.1 Requisiti
I requisiti dei soggetti designati devono essere i seguenti:
– di non avere legami di parentela o affinità entro il 4° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell’Ordine;
– di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell’Ordine;
– di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
– di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.
– di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti.

2.2.2 Incompatibilità
La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di Consigliere del corrispondente Consiglio territoriale e con la carica di Consigliere del Consiglio nazionale dell’Ordine.
I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che, nel corso del loro mandato, perdano i requisiti di cui all’art.3 comma 6, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi dell’ articolo 4, comma 9 del Regolamento.


2.3 Fac-Simile dichiarazione di disponibilità e relativo curriculum

2.1 Circolari CONAF

2.1.1 Circolare n. 45/2013 – Consigli di disciplina 
Allegato – Bollettino 
Allegato – Fac-simile domanda



2.2 Requisiti dei componenti dei Consigli di disciplina
2.2.1 Requisiti
I requisiti dei soggetti designati devono essere i seguenti:
– di non avere legami di parentela o affinità entro il 4° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell’Ordine;
– di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell’Ordine;
– di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
– di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.
– di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti.

2.2.2 Incompatibilità
La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di Consigliere del corrispondente Consiglio territoriale e con la carica di Consigliere del Consiglio nazionale dell’Ordine.
I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che, nel corso del loro mandato, perdano i requisiti di cui all’art.3 comma 6, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi dell’ articolo 4, comma 9 del Regolamento.


2.3 Fac-Simile dichiarazione di disponibilità e relativo curriculum