07/04/2009 – Valanghe e difesa del suolo. L’agronomo e forestale ha funzioni di studio e progettazione non solo in campo rurale

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Valanghe e difesa del suolo, l’agronomo ha funzioni di studio e progettazione. “La sentenza del TAR della Valle d’Aosta – sottolinea Rosanna Zari, vicepresidente del Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali – ha chiarito definitivamente come le competenze dei nostri professionisti non siano limitate all’ambiente rurale, ma spazino anche in ambito urbano e nei rapporti tra città e campagna e riguardano la pianificazione del territorio inteso in senso lato, così come ben definito dal nostro ordinamento professionale”. A stabilirlo una recente sentenza del TAR della Valle d’Aosta che si è espresso circa un ricorso promosso da alcuni condomini della località Breuil-Cervinia nel comune di Valtournenche (AO) contro il Comune e la Regione Valle d’Aosta per ottenere l’annullamento dello studio di variante per la delimitazione delle aree soggette al rischio di valanghe o slavine studio affidato ad un dottore forestale di Aosta. In particolare i ricorrenti sostenevano che le competenze dei dottori agronomi e dottori forestali elencate dal comma 1 dell’art. 2 della legge 3 del 1976 erano circoscritte al solo ambito rurale, da qui il fatto che l’attribuire l’incarico di studio dei fenomeni valanghivi ad un dottore forestale era ritenuto illegittimo, insieme al fatto che la sentenza non aveva tenuto conto delle competenze dei geologi in materia di valanghe. Infine, visto il tipo di studio da redigere, il ricorso sosteneva che l’incarico avrebbe dovuto esser affidato ad un ingegnere, ritenuto unico professionista competente in materia. ”L’ordine di Aosta – ha commentato la presidente dell’Ordine provinciale Angèle Barrel  – è intervenuto al ricorso ad opponendum non solo in  difesa di un suo iscritto, ma anche  per chiarire definitivamente  l’ambito di attività della professione  sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso stesso ed  ottenendo piena soddisfazione con ben due sentenze (la prima del 2007 e la seconda del 2009)  emesse dallo stesso tribunale amministrativo che hanno dapprima definito come non vi sia alcuna norma che affidi in via esclusiva lo studio e la progettazione dei fenomeni valanghivi ad una specifica categoria professionale ed in seguito come le competenze della nostra professione non siano limitate alle opere rurali”.
Il TAR Valle d’Aosta ha escluso la fondatezza di tutte le argomentazioni portate dai ricorrenti, evidenziando la legge 3/1976 non da adito ad alcun dubbio: il legislatore indica chiaramente che le competenze dei dottori agronomi e forestali si esplicano non solo nell’ambiente rurale ma in qualsiasi contesto in cui ambiente rurale e ambiente urbano interagiscono tra loro, si applicano a studi settoriali riguardanti l’assetto territoriale e la difesa del suolo e non pregiudicano le competenze di altre categorie di professionisti quali i geologi e gli ingegneri.
 
Roma, 7 aprile 2009
c.s. n. 19

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Ufficio stampa CONAF
primamedia – 0577.392256

Valanghe e difesa del suolo, l’agronomo ha funzioni di studio e progettazione. “La sentenza del TAR della Valle d’Aosta – sottolinea Rosanna Zari, vicepresidente del Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali – ha chiarito definitivamente come le competenze dei nostri professionisti non siano limitate all’ambiente rurale, ma spazino anche in ambito urbano e nei rapporti tra città e campagna e riguardano la pianificazione del territorio inteso in senso lato, così come ben definito dal nostro ordinamento professionale”. A stabilirlo una recente sentenza del TAR della Valle d’Aosta che si è espresso circa un ricorso promosso da alcuni condomini della località Breuil-Cervinia nel comune di Valtournenche (AO) contro il Comune e la Regione Valle d’Aosta per ottenere l’annullamento dello studio di variante per la delimitazione delle aree soggette al rischio di valanghe o slavine studio affidato ad un dottore forestale di Aosta. In particolare i ricorrenti sostenevano che le competenze dei dottori agronomi e dottori forestali elencate dal comma 1 dell’art. 2 della legge 3 del 1976 erano circoscritte al solo ambito rurale, da qui il fatto che l’attribuire l’incarico di studio dei fenomeni valanghivi ad un dottore forestale era ritenuto illegittimo, insieme al fatto che la sentenza non aveva tenuto conto delle competenze dei geologi in materia di valanghe. Infine, visto il tipo di studio da redigere, il ricorso sosteneva che l’incarico avrebbe dovuto esser affidato ad un ingegnere, ritenuto unico professionista competente in materia. ”L’ordine di Aosta – ha commentato la presidente dell’Ordine provinciale Angèle Barrel  – è intervenuto al ricorso ad opponendum non solo in  difesa di un suo iscritto, ma anche  per chiarire definitivamente  l’ambito di attività della professione  sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso stesso ed  ottenendo piena soddisfazione con ben due sentenze (la prima del 2007 e la seconda del 2009)  emesse dallo stesso tribunale amministrativo che hanno dapprima definito come non vi sia alcuna norma che affidi in via esclusiva lo studio e la progettazione dei fenomeni valanghivi ad una specifica categoria professionale ed in seguito come le competenze della nostra professione non siano limitate alle opere rurali”.
Il TAR Valle d’Aosta ha escluso la fondatezza di tutte le argomentazioni portate dai ricorrenti, evidenziando la legge 3/1976 non da adito ad alcun dubbio: il legislatore indica chiaramente che le competenze dei dottori agronomi e forestali si esplicano non solo nell’ambiente rurale ma in qualsiasi contesto in cui ambiente rurale e ambiente urbano interagiscono tra loro, si applicano a studi settoriali riguardanti l’assetto territoriale e la difesa del suolo e non pregiudicano le competenze di altre categorie di professionisti quali i geologi e gli ingegneri.
 
Roma, 7 aprile 2009
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