DIFESA E TUTELA DELLA PROFESSIONE

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Il CONAF in sinergia con l’Ordine di Caserta ha richiesto la rettifica di un bando pubblicato a fine anno dal comune di Valle Agricola per la  revisione del Piano di Assestamento Forestale, per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, gli adempimenti per la sicurezza di cui al D.Lgs 81/’08 e s.m.i., redazione della valutazione di incidenza relativa agli  interventi da avviare nell’ambito della misura 227 del P.S.R. campania 2007 / 2013 – azione a) e b)”.
Il bando prevedeva che in caso di mancato finanziamento dell’opera il professionista doveva espressamente accettare l’incarico della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase della stessa per un compenso professionale di Euro 500,00; inoltre veniva richiesto ai partecipanti l’avere già eseguito lavori ai sensi del POR Campania 2000-2006 e del PSR/FEASR 2007-2013.
Queste due condizioni di partecipazioni sono da considerarsi illegettime in quanto l’art. 92 comma I del D.Lgs. 163/2006 riporta che “le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata” ed in quanto l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ha chiarito che i Bandi di gara non possono stabilire limitazioni di carattere territoriale ai fini della partecipazione a gare pubbliche, nonché contenere modalità di valutazione dell’offerta volte a riconoscere preferenza alle imprese operanti sul territorio di riferimento.
In seguito alla richiesta di rettifica del CONAF, il Comune ha revocato il bando.

Il CONAF in sinergia con l’Ordine di Caserta ha richiesto la rettifica di un bando pubblicato a fine anno dal comune di Valle Agricola per la  revisione del Piano di Assestamento Forestale, per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, gli adempimenti per la sicurezza di cui al D.Lgs 81/’08 e s.m.i., redazione della valutazione di incidenza relativa agli  interventi da avviare nell’ambito della misura 227 del P.S.R. campania 2007 / 2013 – azione a) e b)”.
Il bando prevedeva che in caso di mancato finanziamento dell’opera il professionista doveva espressamente accettare l’incarico della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase della stessa per un compenso professionale di Euro 500,00; inoltre veniva richiesto ai partecipanti l’avere già eseguito lavori ai sensi del POR Campania 2000-2006 e del PSR/FEASR 2007-2013.
Queste due condizioni di partecipazioni sono da considerarsi illegettime in quanto l’art. 92 comma I del D.Lgs. 163/2006 riporta che “le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata” ed in quanto l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ha chiarito che i Bandi di gara non possono stabilire limitazioni di carattere territoriale ai fini della partecipazione a gare pubbliche, nonché contenere modalità di valutazione dell’offerta volte a riconoscere preferenza alle imprese operanti sul territorio di riferimento.
In seguito alla richiesta di rettifica del CONAF, il Comune ha revocato il bando.