
riduzione degli onorari
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.16 del 2025, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2 della Legge 8 luglio 1980 n. 319 (Compensi spettanti ai periti per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un
onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.