Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Il Consiglio dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero della Giustizia. 

1. Il Consiglio Nazionale nell’ambito delle attribuzioni dell’art.26 dell’ordinamento, cura e rappresenta gli interessi generali connessi all’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale. 

Cura i rapporti del sistema ordinistico con le istituzioni nazionali, ed internazionali nonché con i professionisti e le loro organizzazioni di categoria, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate, sostiene lo sviluppo e la tutela della professione.

2. Il Consiglio Nazionale promuove, realizza e gestisce, direttamente o mediante la partecipazione a organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società a capitale prevalentemente pubblico, servizi e attività di interesse degli ordini e dei professionisti.

3. Il Consiglio Nazionale sviluppa ogni iniziativa utile a favorire lo svolgimento delle funzioni proprie del sistema ordinistico. Il Consiglio Nazionale assicura il necessario coordinamento del sistema ordinistico italiano con i similari sistemi in ambito internazionale.

4. Il Consiglio Nazionale, inoltre:

  • costituisce commissioni, comitati, consulte, istituti, centri studi, osservatori;
  • promuove la formazione realizza studi, indagini e ricerche e collabora ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali ed internazionali;
  • organizza convegni, congressi, conferenze e missioni a carattere nazionale ed internazionale;
  • contribuisce all’attività di organismi ed enti aventi finalità di interesse per la professione e il sistema ordinistico;
  • assume ogni altra iniziativa per favorire lo sviluppo della professione.

5. Il Consiglio nazionale è legittimato ad assumere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per la tutela del titolo e delle prerogative della professione, nonché a intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti gli ordini e la professione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni.

Il Consiglio:

  • determina gli indirizzi e i criteri generali della propria attività contenuti nel documento programmatico  annuale;
  • nomina il presidente, il vice-presidente, il segretario e il tesoriere;
  • definisce, ai fini dell’attuazione del programma di cui alla lettera a), gli obiettivi da realizzare da parte dei dipartimenti, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione;
  • nomina, al fine di realizzare gli obiettivi determinati in relazione al programma di cui alla lettera a), i Coordinatori dei Dipartimenti fra i suoi componenti ed altresì le unità del dipartimento;
  • delega singoli componenti per particolari e temporanee esigenze all’esercizio di singole funzioni al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione al programma di cui alla lettera a);
  • assolve a ogni altro compito demandato dalla legge o dai regolamenti nonché stabilisce i registri di cui all’art. 19.
  • delibera il limite massimo delle indennità che possono essere corrisposte ai componenti;
  • concede il patrocinio a convegni e/o manifestazioni organizzate dagli Ordini, anche di concerto fra loro, nonché ad altri enti pubblici o privati;
  • valuta ed approva i programmi degli eventi formativi ed attribuisce agli stessi i crediti formativi professionali (C.F.P.) ai fini dello svolgimento dell’attività di formazione professionale permanente;
  • al Consiglio spettano inoltre tutte le attribuzioni previste nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente, nonché dalle disposizioni di legge e dagli altri regolamenti che disciplinano la vita dell’Ente.

6. Il Consiglio può delegare il presidente e il segretario a porre in essere gli atti aventi contenuto meramente esecutivo di propria spettanza, che devono essere messi a disposizione dei componenti senza ritardo.