Formazione Professionale Continua

Art. 7, comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137

Formazione continua

“…. Al fine di garantire la qualita’ ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettivita’, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale
secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. …”


Ai Consigli degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e al Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è affidato il compito di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e alla tutela del titolo professionale.


In ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, anche a carattere specialistico, da aggiornare e arricchire periodicamente si apprezza in prospettiva comunitaria, mentre l’importanza e la rilevanza costituzionale dell’attività professionale de gli iscritti all’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ne impone un
esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione
dell’ordinamento professionale.


L’esercizio delle prestazioni degli iscritti all’albo dei dottori agronomi e dottori forestali, stante la continua produzione normativa e l’inarrestabile progresso scientifico e tecnologico, impone la necessità di un costante aggiornamento al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale.