Non esiste incompatibilità tra la nomina a consigliere dell’Ordine provinciale dei dottori agronomi e dottori forestali e l’essere dipendente di un ente pubblico. Lo ha stabilito il TAR Campania (Ordinanza Napoli Sez. III) che ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla Federazione Campania contro i provvedimenti della Regione Campania che sostenevano la presunta incompatibilità tra il ruolo di Consigliere dell’Ordine e quello di dipendente regionale (diffidando, tra l’altro, alle dimissioni dal Consiglio alcuni membri degli Ordini di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, dipendenti regionali).
<<L’ordinanza del Tar che ha sospeso l’iniziativa della Regione – commenta Andrea Sisti, presidente Conaf – è un verdetto pilota perché ha sancito, finalmente, un principio di carattere generale. Un provvedimento importante che fa chiarezza su una questione che si è presentata in passato e che da adesso in poi non potrà più ripresentarsi>>.
La vertenza è stata impugnata dal presidente di Federazione Emilio Ciccarelli che ha proposto ricorso al TAR Campania contro i provvedimenti poiché ritenuti illegittimi ed in contrasto con la legge professionale. <<L’immediata presa di posizione della Federazione e dei cinque Ordini Provinciali della Campania contro un principio che tendeva a minare alla base la sopravvivenza stessa della nostra categoria – spiega Emilio Ciccarelli – ha posto un freno al “perentorio” ultimatum inviato ai colleghi dal coordinatore dell’Assessorato al Personale, che aveva avviato anche i relativi procedimenti disciplinari, poi successivamente sospesi. La cosa più singolare è che tale azione è stata intrapresa, incomprensibilmente, soltanto nei confronti della nostra categoria>>.
Il Tribunale amministrativo, ha accolto le tesi difensive poste alla base del ricorso con le seguenti motivazioni: “Ritenuto, ad un primo sommario esame, che sussiste il fumus boni juris tenuto conto: di quanto disposto dall’art. 3, comma 4, della legge n. 3 del 1976 con riguardo alla possibilità dei dipendenti pubblici di chiedere l’iscrizione all’albo di categoria; del fatto che le argomentazioni fin qui comunicate dalla Regione Campania non appaiono, ictu oculi, integrare idonee ragioni di incompatibilità con la carica rivestita. Considerato, altresì, che sussiste il periculum in mora con riguardo alla dedotta interferenza col funzionamento dell’organo Consiliare … accoglie la domanda cautelare”. L’ordinanza, pertanto, ha respinto i provvedimenti regionali restituendo agli Ordini piena autonomia e facoltà nella scelta dei propri rappresentanti nei Consigli.
Roma, 22 febbraio 2010
C.s. 15
ufficio stampa
primamedia
0577 392256
Non esiste incompatibilità tra la nomina a consigliere dell’Ordine provinciale dei dottori agronomi e dottori forestali e l’essere dipendente di un ente pubblico. Lo ha stabilito il TAR Campania (Ordinanza Napoli Sez. III) che ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla Federazione Campania contro i provvedimenti della Regione Campania che sostenevano la presunta incompatibilità tra il ruolo di Consigliere dell’Ordine e quello di dipendente regionale (diffidando, tra l’altro, alle dimissioni dal Consiglio alcuni membri degli Ordini di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, dipendenti regionali).
<<L’ordinanza del Tar che ha sospeso l’iniziativa della Regione – commenta Andrea Sisti, presidente Conaf – è un verdetto pilota perché ha sancito, finalmente, un principio di carattere generale. Un provvedimento importante che fa chiarezza su una questione che si è presentata in passato e che da adesso in poi non potrà più ripresentarsi>>.
La vertenza è stata impugnata dal presidente di Federazione Emilio Ciccarelli che ha proposto ricorso al TAR Campania contro i provvedimenti poiché ritenuti illegittimi ed in contrasto con la legge professionale. <<L’immediata presa di posizione della Federazione e dei cinque Ordini Provinciali della Campania contro un principio che tendeva a minare alla base la sopravvivenza stessa della nostra categoria – spiega Emilio Ciccarelli – ha posto un freno al “perentorio” ultimatum inviato ai colleghi dal coordinatore dell’Assessorato al Personale, che aveva avviato anche i relativi procedimenti disciplinari, poi successivamente sospesi. La cosa più singolare è che tale azione è stata intrapresa, incomprensibilmente, soltanto nei confronti della nostra categoria>>.
Il Tribunale amministrativo, ha accolto le tesi difensive poste alla base del ricorso con le seguenti motivazioni: “Ritenuto, ad un primo sommario esame, che sussiste il fumus boni juris tenuto conto: di quanto disposto dall’art. 3, comma 4, della legge n. 3 del 1976 con riguardo alla possibilità dei dipendenti pubblici di chiedere l’iscrizione all’albo di categoria; del fatto che le argomentazioni fin qui comunicate dalla Regione Campania non appaiono, ictu oculi, integrare idonee ragioni di incompatibilità con la carica rivestita. Considerato, altresì, che sussiste il periculum in mora con riguardo alla dedotta interferenza col funzionamento dell’organo Consiliare … accoglie la domanda cautelare”. L’ordinanza, pertanto, ha respinto i provvedimenti regionali restituendo agli Ordini piena autonomia e facoltà nella scelta dei propri rappresentanti nei Consigli.
Roma, 22 febbraio 2010
C.s. 15
ufficio stampa
primamedia
0577 392256