Qualità e competenza non sono prerogativa del lavoro dipendente

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I professionisti, quali sono i dottori agronomi e dottori forestali, sono soggetti qualificati e che garantiscono elevati standard professionali. Per questo non è condivisibile l’interpretazione contenuta nella bozza di fine 2019, con cui l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ha inteso condizionare l’operatività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ad un’unica forma di collaborazione: l’assunzione degli operatori come dipendenti a discapito della collaborazione professionale. Lo dichiara la nota del CONAF.

La questione nasce da una riduttiva interpretazione dell’art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 74/2018 in cui si fa cenno alla “competenza e onorabilità del personale dipendente” intesa quale unica soluzione per garantire elevati standard di competenza e onorabilità del personale “operativo”.
Seppure l’obiettivo finale sia sicuramente condivisibile, il mezzo per elevare questi standard non può essere solo e unicamente rappresentato dal rapporto di lavoro datoriale.
La collaborazione professionale, sancita anche dal Codice Civile, sia in forma singola che associata, non è limite ma anzi strumento per raggiungere l’innalzamento degli standard operativi. Inoltre, i professionisti sono tenuti a una serie di obblighi normativi (titolo di studio, esame di stato, iscrizione all’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, formazione continua, assicurazione professionale, deontologia sottoposta ai consigli di disciplina, iscrizione alla cassa di previdenza, adempimenti fiscali, ecc.) che garantiscono altissimi standard di competenze e di onorabilità che, ove non mantenuti e rispettati, espongono il libero professionista a responsabilità personali sia civili che penali.
A ciò si aggiunge la poderosa garanzia aggiuntiva offerta dal libero professionista, rispetto al “semplice” dipendente, anche nell’adempimento di mansioni amministrative tipiche dei CAA. Proprio in merito a questo, forte preoccupazione e ferma opposizione si rappresenta altresì rispetto ad una ventilata costituzione di un Albo degli operatori dei CAA in quanto si configurerebbe come introduzione di altra figura professionale, peraltro non regolamentata per legge.

In sintesi, si tratta di un’interpretazione restrittiva e limitante, soprattutto per raggiungere gli obiettivi di qualità che AGEA si pone, legittimi, anzi doverosi. Per questo motivo, il CONAF, nel rispetto dell’attività professionale regolamentata per legge e la sussidiarietà a essa riconosciuta (Decreto ministeriale attuativo ai sensi dell’art 5 del Job Act degli autonomi – L. 81/2017), si rende disponibile per discutere con AGEA gli obiettivi e affrontare nel dettaglio gli strumenti più idonei per raggiungerli.

Roma, 5 maggio 2020

I professionisti, quali sono i dottori agronomi e dottori forestali, sono soggetti qualificati e che garantiscono elevati standard professionali. Per questo non è condivisibile l’interpretazione contenuta nella bozza di fine 2019, con cui l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ha inteso condizionare l’operatività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ad un’unica forma di collaborazione: l’assunzione degli operatori come dipendenti a discapito della collaborazione professionale. Lo dichiara la nota del CONAF.

La questione nasce da una riduttiva interpretazione dell’art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 74/2018 in cui si fa cenno alla “competenza e onorabilità del personale dipendente” intesa quale unica soluzione per garantire elevati standard di competenza e onorabilità del personale “operativo”.
Seppure l’obiettivo finale sia sicuramente condivisibile, il mezzo per elevare questi standard non può essere solo e unicamente rappresentato dal rapporto di lavoro datoriale.
La collaborazione professionale, sancita anche dal Codice Civile, sia in forma singola che associata, non è limite ma anzi strumento per raggiungere l’innalzamento degli standard operativi. Inoltre, i professionisti sono tenuti a una serie di obblighi normativi (titolo di studio, esame di stato, iscrizione all’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, formazione continua, assicurazione professionale, deontologia sottoposta ai consigli di disciplina, iscrizione alla cassa di previdenza, adempimenti fiscali, ecc.) che garantiscono altissimi standard di competenze e di onorabilità che, ove non mantenuti e rispettati, espongono il libero professionista a responsabilità personali sia civili che penali.
A ciò si aggiunge la poderosa garanzia aggiuntiva offerta dal libero professionista, rispetto al “semplice” dipendente, anche nell’adempimento di mansioni amministrative tipiche dei CAA. Proprio in merito a questo, forte preoccupazione e ferma opposizione si rappresenta altresì rispetto ad una ventilata costituzione di un Albo degli operatori dei CAA in quanto si configurerebbe come introduzione di altra figura professionale, peraltro non regolamentata per legge.

In sintesi, si tratta di un’interpretazione restrittiva e limitante, soprattutto per raggiungere gli obiettivi di qualità che AGEA si pone, legittimi, anzi doverosi. Per questo motivo, il CONAF, nel rispetto dell’attività professionale regolamentata per legge e la sussidiarietà a essa riconosciuta (Decreto ministeriale attuativo ai sensi dell’art 5 del Job Act degli autonomi – L. 81/2017), si rende disponibile per discutere con AGEA gli obiettivi e affrontare nel dettaglio gli strumenti più idonei per raggiungerli.

Roma, 5 maggio 2020