Solo i dottori agronomi e forestali hanno competenza nel settore selvicolturale

News

La Corte di Cassazione ha confermato definitivamente l’esclusività delle competenze nel settore selvicolturale (o boschivo, o forestale) in capo al dottore agronomo‐dottore forestale e di agronomo e forestale iunior iscritti nelle rispettive sezioni A e B dell’Albo.

IL GIUDIZIO DEL CONSIGLIO DI STATO
I giudici di Piazza Cavour hanno confermato la decisione del Consiglio di Stato (426/2017), che aveva ribadito la predetta competenza esclusiva alla luce del quadro normativo di riferimento.
La sentenza del Consiglio di Stato aveva concluso che “è una disposizione cristallina nel definire le competenze di tale categoria con riguardo alla materia della pianificazione territoriale e forestale in particolare”. E, inoltre, che era chiarito che “le competenze professionali degli agrotecnici sono rivolte prevalentemente agli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria e, inoltre, che non comprendono interventi di sistemazione forestale, rimboschimento o difesa del suolo”.
In sintesi, i giudici hanno ribadito che la competenza dell’agrotecnico è circoscritta alla “materia tecnico-economica aziendale, anche in relazione alla progettazione di opere di trasformazione fondiaria (ad es. fattibilità economica), ma non anche quelle di progettazione vera e propria”.

LA CONFERMA DELLA CASSAZIONE    
La Corte di Cassazione, con questa sentenza, ha ritenuto immune da vizi (e quindi valida) la sentenza del Consiglio di Stato: secondo i giudici di Piazza Cavour, il Consiglio di Stato si è limitato a “interpretare letteralmente e sistematicamente le disposizioni vigenti in materia”.
A questo punto deve ritenersi definitivamente chiarita la vicenda e sgombrato il campo da ogni dubbio sulle specifiche competenze.

Per approfondire

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione è la n.10538-2018

Per avere un approfondimento sui riferimenti normativi http://www.conaf.it/sites/default/file/circolare%208-2017%20competenza%20esclusiva%20in%20materia%20boschiva.pdf

Per leggere la sentenza del Consiglio di Stato, in cui ricorso è stato rigettato
http://www.conaf.it/sites/default/files/Sentenza%20Consiglio%20di%20Stato%20n.%20426-2017.pdf

La Corte di Cassazione ha confermato definitivamente l’esclusività delle competenze nel settore selvicolturale (o boschivo, o forestale) in capo al dottore agronomo‐dottore forestale e di agronomo e forestale iunior iscritti nelle rispettive sezioni A e B dell’Albo.

IL GIUDIZIO DEL CONSIGLIO DI STATO
I giudici di Piazza Cavour hanno confermato la decisione del Consiglio di Stato (426/2017), che aveva ribadito la predetta competenza esclusiva alla luce del quadro normativo di riferimento.
La sentenza del Consiglio di Stato aveva concluso che “è una disposizione cristallina nel definire le competenze di tale categoria con riguardo alla materia della pianificazione territoriale e forestale in particolare”. E, inoltre, che era chiarito che “le competenze professionali degli agrotecnici sono rivolte prevalentemente agli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria e, inoltre, che non comprendono interventi di sistemazione forestale, rimboschimento o difesa del suolo”.
In sintesi, i giudici hanno ribadito che la competenza dell’agrotecnico è circoscritta alla “materia tecnico-economica aziendale, anche in relazione alla progettazione di opere di trasformazione fondiaria (ad es. fattibilità economica), ma non anche quelle di progettazione vera e propria”.

LA CONFERMA DELLA CASSAZIONE    
La Corte di Cassazione, con questa sentenza, ha ritenuto immune da vizi (e quindi valida) la sentenza del Consiglio di Stato: secondo i giudici di Piazza Cavour, il Consiglio di Stato si è limitato a “interpretare letteralmente e sistematicamente le disposizioni vigenti in materia”.
A questo punto deve ritenersi definitivamente chiarita la vicenda e sgombrato il campo da ogni dubbio sulle specifiche competenze.

Per approfondire

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione è la n.10538-2018

Per avere un approfondimento sui riferimenti normativi http://www.conaf.it/sites/default/file/circolare%208-2017%20competenza%20esclusiva%20in%20materia%20boschiva.pdf

Per leggere la sentenza del Consiglio di Stato, in cui ricorso è stato rigettato
http://www.conaf.it/sites/default/files/Sentenza%20Consiglio%20di%20Stato%20n.%20426-2017.pdf