Art. 15 undeces
Commissione Nazionale Ordinamento professionale
La Commissione Nazionale Ordinamento Professionale è istituita dal Consiglio nazionale ai sensi dell’art. 14, comma 1 del presente regolamento.
La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio o suo delegato, dal Consigliere coordinatore del dipartimento Ordinamento Professionale, da un membro designato dal Consiglio, da un membro designato dall’Assemblea dei presidenti degli ordini e da un membro designato dalla Conferenza dei presidenti delle Federazioni regionali. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.
E’ organo Consultivo del Consiglio in materia di riforma del sistema ordini stico e di applicazione della normativa professionale.
La commissione dura in carica quattro anni.
Art. 15 undeces
Commissione Nazionale Ordinamento professionale
La Commissione Nazionale Ordinamento Professionale è istituita dal Consiglio nazionale ai sensi dell’art. 14, comma 1 del presente regolamento.
La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio o suo delegato, dal Consigliere coordinatore del dipartimento Ordinamento Professionale, da un membro designato dal Consiglio, da un membro designato dall’Assemblea dei presidenti degli ordini e da un membro designato dalla Conferenza dei presidenti delle Federazioni regionali. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.
E’ organo Consultivo del Consiglio in materia di riforma del sistema ordini stico e di applicazione della normativa professionale.
La commissione dura in carica quattro anni.