Commissione nazionale ordinamento professionale

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Art. 15 undeces 
Commissione Nazionale Ordinamento professionale

La Commissione Nazionale Ordinamento Professionale è istituita dal Consiglio nazionale ai sensi dell’art. 14, comma 1 del presente regolamento.
La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio o suo delegato,  dal Consigliere coordinatore del dipartimento Ordinamento Professionale, da un membro designato dal Consiglio, da un membro designato dall’Assemblea dei presidenti degli ordini e da un membro designato dalla Conferenza dei presidenti delle Federazioni regionali. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.
E’ organo Consultivo del Consiglio in materia di riforma del sistema ordini stico e di applicazione della normativa professionale.
La commissione dura in carica quattro anni.

Art. 15 undeces 
Commissione Nazionale Ordinamento professionale

La Commissione Nazionale Ordinamento Professionale è istituita dal Consiglio nazionale ai sensi dell’art. 14, comma 1 del presente regolamento.
La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio o suo delegato,  dal Consigliere coordinatore del dipartimento Ordinamento Professionale, da un membro designato dal Consiglio, da un membro designato dall’Assemblea dei presidenti degli ordini e da un membro designato dalla Conferenza dei presidenti delle Federazioni regionali. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.
E’ organo Consultivo del Consiglio in materia di riforma del sistema ordini stico e di applicazione della normativa professionale.
La commissione dura in carica quattro anni.