Presso i consigli dell’ordine territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.
I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell’ordine territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
Ferma l’incompatibilità tra la carica di consigliere dell’ordine territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell’ordine o collegio. L’elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali e’ effettuata la proposta dei consigli dell’ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, dal consiglio nazionale dell’ordine, previo parere vincolante del ministro vigilante.
Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.
All’immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.
I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell’ordine territoriale.
Presso i consiglio nazionale dell’ordine che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all’entrata in vigore del presente decreto.
I consiglieri del consiglio nazionale dell’ordine che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, il consiglio nazionale dell’ordine adotta il regolamento attuativo, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.
Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’albo.
Fino all’insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionale di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.
Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionale per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell’organo fino al successivo mandato,
con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell’esercizio delle funzioni predette.
Fatto salvo quanto previsto per l’istruttoria, il consiglio di disciplina territoriale, ove competente in materia disciplinare giudica gli iscritti. Nell’esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.
Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell’albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.
In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.
In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell’albo, giudica il consiglio di disciplina dell’ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell’albo. Nel consiglio nazionale di disciplina e per quelli territoriali di disciplina ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l’incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.