Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Omissis…
ADOTTA
Il seguente regolamento:
Art. 1
1. L’articolo 27 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, è sostituito dal seguente:
“Art. 27 (Compenso per vacazione). – 1. Al professionista spetta un onorario di € 56,81 per ogni vacazione di un’ora, con un massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori in residenza e dieci vacazioni per lavori fuori sede.
2. Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari, ridotti del 50%.
3: Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%”.
Art. 2
1. L’art. 29 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, è sostituito dal seguente:
“Art. 29 (Onorario integrativo). – 1. Ad integrazione dell’onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacazione per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di:
a) € 28,41 per il professionista;
b) € 13,17 per il collaboratore di concetto”.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 settembre 1997
Il Ministro per le politiche agricole Il Ministro di Grazia e Giustizia
Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Omissis…
ADOTTA
Il seguente regolamento:
Art. 1
1. L’articolo 27 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, è sostituito dal seguente:
“Art. 27 (Compenso per vacazione). – 1. Al professionista spetta un onorario di € 56,81 per ogni vacazione di un’ora, con un massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori in residenza e dieci vacazioni per lavori fuori sede.
2. Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari, ridotti del 50%.
3: Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%”.
Art. 2
1. L’art. 29 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, è sostituito dal seguente:
“Art. 29 (Onorario integrativo). – 1. Ad integrazione dell’onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacazione per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di:
a) € 28,41 per il professionista;
b) € 13,17 per il collaboratore di concetto”.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 settembre 1997
Il Ministro per le politiche agricole Il Ministro di Grazia e Giustizia