Elezioni presso i consigli territoriali

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Il Ministero della Giustizia ha fissato per il giorno 28 maggio 2018 la data per l’elezione dei Consiglieri del Consiglio Nazionale per il periodo 2018-2023.

Ogni Consiglio degli Ordini territoriali procederà alla convocazione di apposita seduta di Consiglio per le Elezioni dei Consiglieri del Consiglio Nazionale per il periodo 2018-2023 per il giorno 28 maggio 2018.

Ogni Consiglio territoriale procederà alla elezione di 15 (quindici) candidati, ripartiti nella sezione A e sezione B dell’albo, della lista Nazionale pubblicata sul sito www.conaf.it

I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6 dell’art.5 del DPR 169/2005, per ciascuna sezione dell’albo, 14 (quattordici) candidati per la sezione A ed 1 (uno) per la sezione B.

La deliberazione avverrà a maggioranza dei presenti della seduta di Consiglio ed il relativo verbale (schema di verbale, Modulo-C) dovrà essere sottoscritto dai consiglieri che hanno partecipato alla seduta.

Il Presidente dell’Ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda predisposta dal Ministero della Giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell’albo ed il numero di voti spettante a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda.

La scheda è  trasmessa direttamente ed immediatamente per pec al Ministero all'indirizzo prot.dag@giustiziacert.it .

Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all’Ordine. Nel caso non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell’albo ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto è eleggibile. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore d’età. 

 

Il Ministero della Giustizia ha fissato per il giorno 28 maggio 2018 la data per l’elezione dei Consiglieri del Consiglio Nazionale per il periodo 2018-2023.

Ogni Consiglio degli Ordini territoriali procederà alla convocazione di apposita seduta di Consiglio per le Elezioni dei Consiglieri del Consiglio Nazionale per il periodo 2018-2023 per il giorno 28 maggio 2018.

Ogni Consiglio territoriale procederà alla elezione di 15 (quindici) candidati, ripartiti nella sezione A e sezione B dell’albo, della lista Nazionale pubblicata sul sito www.conaf.it

I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6 dell’art.5 del DPR 169/2005, per ciascuna sezione dell’albo, 14 (quattordici) candidati per la sezione A ed 1 (uno) per la sezione B.

La deliberazione avverrà a maggioranza dei presenti della seduta di Consiglio ed il relativo verbale (schema di verbale, Modulo-C) dovrà essere sottoscritto dai consiglieri che hanno partecipato alla seduta.

Il Presidente dell’Ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda predisposta dal Ministero della Giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell’albo ed il numero di voti spettante a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda.

La scheda è  trasmessa direttamente ed immediatamente per pec al Ministero all'indirizzo prot.dag@giustiziacert.it .

Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all’Ordine. Nel caso non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell’albo ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto è eleggibile. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore d’età.