5/01/2010 – È entrata in vigore il 1° gennaio 2010 la procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004).
Termina, quindi, il regime transitorio (prorogato tre volte nel 2009), nel corso del quale è stata sospesa l’efficacia del nuovo testo dell’articolo 146 del Codice, come modificato dal Dlgs 63/2008.
La nuova procedura attribuisce maggiori responsabilità alle Regioni e riserva alle Soprintendenze il potere di esprimere parere preliminare vincolante sugli interventi nelle aree protette. Si tratta di un parere necessario per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e quindi del successivo titolo abilitativo edilizio (DIA o permesso di costruire).
Le fasi del procedimento:
– la Regione, il Comune o la Provincia hanno 40 giorni di tempo per verificare la documentazione, acquisire il parere della commissione per il paesaggio e predisporre una proposta di valutazione da inviare al Soprintendente;
– il Soprintendente entro 45 giorni dovrà emanare il parere vincolante. Se questo termine scade senza che il parere sia stato emesso, può essere indetta una conferenza dei servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto; la conferenza si pronuncia entro 15 giorni. Decorso inutilmente quest’ultimo termine, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla Regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la Regione non abbia delegato gli enti locali al rilascio dell’autorizzazione , e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente;
– se il parere è favorevole, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione paesaggistica; se invece il parere è negativo, sarà emanato il preavviso di diniego. Questa fase deve concludersi entro 20 giorni;
– il rilascio dell’autorizzazione o il diniego deve comunque avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della pratica da parte della Soprintendenza.
Il procedimento può avere una durata massima di 105 giorni (120 se viene indetta la conferenza dei servizi). La nuova disciplina si applica anche ai procedimenti che, al 31 dicembre 2009, non si sono ancora conclusi con l’emanazione dell’autorizzazione.
L’autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi 30 giorni dal suo rilascio e va trasmessa alla Soprintendenza e, unitamente allo stesso parere, alla regione o agli altri enti pubblici interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo.
Fino al 31 dicembre 2009, l’autorizzazione paesaggistica era emanata dal Comune (delegato dalla Regione), previa valutazione della compatibilità dell’intervento; la valutazione veniva inviata alla Soprintendenza che, entro 60 giorni, poteva eventualmente annullarla per vizi di legittimità degli atti.
Ricordiamo, inoltre, che il parere della Soprintendenza è obbligatorio ma non vincolante solo nel caso in cui le Regioni abbiano approvato un piano paesaggistico. Finora meno di 10 Regioni hanno firmato con il Ministero dei Beni culturali un’intesa per redigere le norme di tutela del paesaggio.
Alla nuova procedura appena entrata in vigore, si lega la bozza di Regolamento che semplifica le autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità sui beni vincolati. Il provvedimento, ora all’esame del Consiglio di Stato, ridurrebbe i tempi per il rilascio dell’autorizzazione da 105 a 60 giorni).
Il nuovo regolamento potrebbe essere emanato entro febbraio, anche perché la semplificazione si applica solo ai permessi rilasciati con la nuova procedura
5/01/2010 – È entrata in vigore il 1° gennaio 2010 la procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004).
Termina, quindi, il regime transitorio (prorogato tre volte nel 2009), nel corso del quale è stata sospesa l’efficacia del nuovo testo dell’articolo 146 del Codice, come modificato dal Dlgs 63/2008.
La nuova procedura attribuisce maggiori responsabilità alle Regioni e riserva alle Soprintendenze il potere di esprimere parere preliminare vincolante sugli interventi nelle aree protette. Si tratta di un parere necessario per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e quindi del successivo titolo abilitativo edilizio (DIA o permesso di costruire).
Le fasi del procedimento:
– la Regione, il Comune o la Provincia hanno 40 giorni di tempo per verificare la documentazione, acquisire il parere della commissione per il paesaggio e predisporre una proposta di valutazione da inviare al Soprintendente;
– il Soprintendente entro 45 giorni dovrà emanare il parere vincolante. Se questo termine scade senza che il parere sia stato emesso, può essere indetta una conferenza dei servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto; la conferenza si pronuncia entro 15 giorni. Decorso inutilmente quest’ultimo termine, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla Regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la Regione non abbia delegato gli enti locali al rilascio dell’autorizzazione , e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente;
– se il parere è favorevole, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione paesaggistica; se invece il parere è negativo, sarà emanato il preavviso di diniego. Questa fase deve concludersi entro 20 giorni;
– il rilascio dell’autorizzazione o il diniego deve comunque avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della pratica da parte della Soprintendenza.
Il procedimento può avere una durata massima di 105 giorni (120 se viene indetta la conferenza dei servizi). La nuova disciplina si applica anche ai procedimenti che, al 31 dicembre 2009, non si sono ancora conclusi con l’emanazione dell’autorizzazione.
L’autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi 30 giorni dal suo rilascio e va trasmessa alla Soprintendenza e, unitamente allo stesso parere, alla regione o agli altri enti pubblici interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo.
Fino al 31 dicembre 2009, l’autorizzazione paesaggistica era emanata dal Comune (delegato dalla Regione), previa valutazione della compatibilità dell’intervento; la valutazione veniva inviata alla Soprintendenza che, entro 60 giorni, poteva eventualmente annullarla per vizi di legittimità degli atti.
Ricordiamo, inoltre, che il parere della Soprintendenza è obbligatorio ma non vincolante solo nel caso in cui le Regioni abbiano approvato un piano paesaggistico. Finora meno di 10 Regioni hanno firmato con il Ministero dei Beni culturali un’intesa per redigere le norme di tutela del paesaggio.
Alla nuova procedura appena entrata in vigore, si lega la bozza di Regolamento che semplifica le autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità sui beni vincolati. Il provvedimento, ora all’esame del Consiglio di Stato, ridurrebbe i tempi per il rilascio dell’autorizzazione da 105 a 60 giorni).
Il nuovo regolamento potrebbe essere emanato entro febbraio, anche perché la semplificazione si applica solo ai permessi rilasciati con la nuova procedura