TITOLO III – CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

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Art. 22
Ordine nazionale

Gli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali costituiscono un unico ordine nazionale.

 

Art. 23
Consiglio dell’ordine nazionale

Il consiglio dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.(5) (7)

Commi 2 – 3 abrogati.(6)

Fino all’insediamento del nuovo consiglio, rimane in carica il consiglio uscente.

 

Art. 24
Cariche del consiglio dell’ordine nazionale

Il consiglio dell’ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario. Quando il presidente ed il vice presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell’albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

 

Art. 25
Attribuzioni del presidente del consiglio dell’ordine nazionale

Il presidente del consiglio dell’ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Il presidente convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

 

Art. 26
Attribuzioni del consiglio dell’ordine nazionale

1. Il consiglio dell’ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando è richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia,(5) il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini;

d) esprime il parere sulla fusione degli ordini;

e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;

f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;

h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia d’iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell’albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi.

 

Art. 27
Elezione del consiglio dell’ordine nazionale

Commi 1 – 4 abrogati.(6)

Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia(5) e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero.

 

Art. 28(6)
Incompatibilità

 

Art. 29
Comunicazione delle decisioni

Le decisioni del consiglio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell’ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonché al Ministero di grazia e giustizia.(5)

Art. 22
Ordine nazionale

Gli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali costituiscono un unico ordine nazionale.

 

Art. 23
Consiglio dell’ordine nazionale

Il consiglio dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.(5) (7)

Commi 2 – 3 abrogati.(6)

Fino all’insediamento del nuovo consiglio, rimane in carica il consiglio uscente.

 

Art. 24
Cariche del consiglio dell’ordine nazionale

Il consiglio dell’ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario. Quando il presidente ed il vice presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell’albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

 

Art. 25
Attribuzioni del presidente del consiglio dell’ordine nazionale

Il presidente del consiglio dell’ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Il presidente convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

 

Art. 26
Attribuzioni del consiglio dell’ordine nazionale

1. Il consiglio dell’ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando è richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia,(5) il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini;

d) esprime il parere sulla fusione degli ordini;

e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;

f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;

h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia d’iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell’albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi.

 

Art. 27
Elezione del consiglio dell’ordine nazionale

Commi 1 – 4 abrogati.(6)

Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia(5) e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero.

 

Art. 28(6)
Incompatibilità

 

Art. 29
Comunicazione delle decisioni

Le decisioni del consiglio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell’ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonché al Ministero di grazia e giustizia.(5)