TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

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Art. 61
Già abilitati all’esercizio professionale

Hanno diritto di essere iscritti all’albo tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in forza di disposizioni che abbiano attribuito al titolo accademico valore abilitante all’esercizio della professione. Analogo diritto hanno i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211, essendo considerato equivalente al titolo di dottore in scienze agrarie o di dottore forestale il diploma conferito, entro il 1922, dall’Istituto agricolo e forestale di Vienna.

 

Art. 62
Abrogazione di norme anteriori in contrasto

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, compresa l’attribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita da leggi speciali.

 

Art. 63
Regolamento di esecuzione

Il Governo della Repubblica, nel termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge provvede all’emanazione del relativo regolamento di esecuzione.(13)

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1976

LEONE
Moro – Reale – Marcora – Visentini
Visto, il Guardasigilli: Reale

 

Si riportano gli articoli della legge n. 152/92 che vengono ad inserirsi

Art. 12
1. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale, previsto dall’articolo 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è finalizzato all’accertamento della conoscenza delle normative che regolano l’attività professionale nonché ad una verifica delle capacità di uso del sapere tecnico professionale e dell’attitudine all’esercizio della professione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sentito il Ministro della pubblica istruzione, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un regolamento che definisce i contenuti specifici dell’esame e le norme concernenti lo svolgimento delle prove.(14)

Art. 13
1. Le commissioni giudicatrici di cui all’articolo 2 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sono nominate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono composte da un presidente, designato dalla federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nonché da quattro membri liberi professionisti designati dalla medesima federazione e da tre membri scelti tra i professori ordinari o associati della facoltà di agraria avente sede nella cita in cui si svolge l’esame o, in mancanza, nella città più vicina.

2. II giudizio complessivo sul candidato deve essere espresso collegialmente dalla commissione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 14
1. Con modalità definite mediante apposito regolamento, da adottarsi nelle forme di cui all’articolo 12, comma 2, nella prima attuazione della presente legge è tenuta una sessione speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione, consistente in un colloquio di idoneità, alla quale sono ammessi i dipendenti privati ed i dipendenti pubblici che richiedano l’iscrizione all’albo ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, come modificato dalla presente legge, che presentino i seguenti requisiti:

a) possesso del titolo di studio di cui all’articolo 1 della citata legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge;

b) svolgimento continuativo come dipendenti, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, da almeno cinque anni di una delle attivati di cui all’articolo 2 della citata legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge.(15)

Art. 15
1. II Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presenta legge, provvede ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350, conseguenti alle modificazioni ed integrazioni apportate dalla presente legge alla citata legge n. 3 del 1976.(16)

Art. 61
Già abilitati all’esercizio professionale

Hanno diritto di essere iscritti all’albo tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in forza di disposizioni che abbiano attribuito al titolo accademico valore abilitante all’esercizio della professione. Analogo diritto hanno i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211, essendo considerato equivalente al titolo di dottore in scienze agrarie o di dottore forestale il diploma conferito, entro il 1922, dall’Istituto agricolo e forestale di Vienna.

 

Art. 62
Abrogazione di norme anteriori in contrasto

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, compresa l’attribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita da leggi speciali.

 

Art. 63
Regolamento di esecuzione

Il Governo della Repubblica, nel termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge provvede all’emanazione del relativo regolamento di esecuzione.(13)

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1976

LEONE
Moro – Reale – Marcora – Visentini
Visto, il Guardasigilli: Reale

 

Si riportano gli articoli della legge n. 152/92 che vengono ad inserirsi

Art. 12
1. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale, previsto dall’articolo 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è finalizzato all’accertamento della conoscenza delle normative che regolano l’attività professionale nonché ad una verifica delle capacità di uso del sapere tecnico professionale e dell’attitudine all’esercizio della professione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sentito il Ministro della pubblica istruzione, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un regolamento che definisce i contenuti specifici dell’esame e le norme concernenti lo svolgimento delle prove.(14)

Art. 13
1. Le commissioni giudicatrici di cui all’articolo 2 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sono nominate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono composte da un presidente, designato dalla federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nonché da quattro membri liberi professionisti designati dalla medesima federazione e da tre membri scelti tra i professori ordinari o associati della facoltà di agraria avente sede nella cita in cui si svolge l’esame o, in mancanza, nella città più vicina.

2. II giudizio complessivo sul candidato deve essere espresso collegialmente dalla commissione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 14
1. Con modalità definite mediante apposito regolamento, da adottarsi nelle forme di cui all’articolo 12, comma 2, nella prima attuazione della presente legge è tenuta una sessione speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione, consistente in un colloquio di idoneità, alla quale sono ammessi i dipendenti privati ed i dipendenti pubblici che richiedano l’iscrizione all’albo ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, come modificato dalla presente legge, che presentino i seguenti requisiti:

a) possesso del titolo di studio di cui all’articolo 1 della citata legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge;

b) svolgimento continuativo come dipendenti, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, da almeno cinque anni di una delle attivati di cui all’articolo 2 della citata legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge.(15)

Art. 15
1. II Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presenta legge, provvede ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350, conseguenti alle modificazioni ed integrazioni apportate dalla presente legge alla citata legge n. 3 del 1976.(16)