01/03/2002 – Aspetti fiscali della professione

Parere

(AF, n. 2/02)

La prestazione si intende occasionale e non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 5 DPR 26/10/1972 n. 633 quando presenta il requisito dell’unicità: anche se prolungata nel tempo, non deve essere reiterata più volte e termina con il raggiungimento del risultato concordato con il committente.
Dal punto di vista fiscale, la collaborazione occasionale è esentata dall’obbligo di contribuzione previdenziale ed è assoggettata alla sola ritenuta d’acconto del 20%. Naturalmente, se il reddito percepito come compenso per la prestazione supera il minimo previsto dalla legge, il prestatore è tenuto alla compilazione della dichiarazione dei redditi.

(AF, n. 2/02)

La prestazione si intende occasionale e non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 5 DPR 26/10/1972 n. 633 quando presenta il requisito dell’unicità: anche se prolungata nel tempo, non deve essere reiterata più volte e termina con il raggiungimento del risultato concordato con il committente.
Dal punto di vista fiscale, la collaborazione occasionale è esentata dall’obbligo di contribuzione previdenziale ed è assoggettata alla sola ritenuta d’acconto del 20%. Naturalmente, se il reddito percepito come compenso per la prestazione supera il minimo previsto dalla legge, il prestatore è tenuto alla compilazione della dichiarazione dei redditi.