In relazione alle competenze specifiche dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nel settore edilizio, si comunica quanto segue:
La Legge 7/1/1976 n. 3, successivamente modificata dalla Legge 10/2/1992 n. 152 quanto ai lavori ed opere pubbliche inerenti costruzioni, manufatti ed impianti tecnologici, attribuisce le seguenti competenze:
d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.L. 27 aprile 1990, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990 n.164;
cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell’art. 19 del r.d. 11/2/1929 n.274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m),n), dell’art. 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all’art. 1 del r.d. 16/11/1939 n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5/11/1971 n. 1086 nei limiti delle competenze dei geometri;
Quest’ultima previsione, con il richiamo immediato e diretto alla disciplina che regola la professione dei geometri (R.D. 11/2/1929 n.724), amplia le competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nel settore edilizio: l’art. 16, lettera m) del R.D. richiamato prevede “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”. Ne deriva, pertanto, la competenza per tale categoria di opere e lavori pubblici dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, nei limiti in cui viene esercitata quella dei geometri.
Tale competenza riguarda non solo la realizzazione ed esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche, ma anche l’attività di progettazione dei medesimi lavori ed opere, prevista dalla legge quadro dei lavori pubblici 11/2/1994 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.
La stessa competenza è riconosciuta alla categoria dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in materia di collaudo di lavori ed opere pubbliche dall’art. 188 del DPR 554/99, che, al comma 2, riconosce quale requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo, la laurea in scienze agrarie e forestali.
Infine, i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali sono abilitati alla direzione dei lavori, ai sensi della Legge 109/94, nonché allo svolgimento degli adempimenti relativi alla sicurezza nei cantieri oggetto di opere pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528.
In relazione alle competenze specifiche dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nel settore edilizio, si comunica quanto segue:
La Legge 7/1/1976 n. 3, successivamente modificata dalla Legge 10/2/1992 n. 152 quanto ai lavori ed opere pubbliche inerenti costruzioni, manufatti ed impianti tecnologici, attribuisce le seguenti competenze:
d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.L. 27 aprile 1990, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990 n.164;
cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell’art. 19 del r.d. 11/2/1929 n.274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m),n), dell’art. 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all’art. 1 del r.d. 16/11/1939 n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5/11/1971 n. 1086 nei limiti delle competenze dei geometri;
Quest’ultima previsione, con il richiamo immediato e diretto alla disciplina che regola la professione dei geometri (R.D. 11/2/1929 n.724), amplia le competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nel settore edilizio: l’art. 16, lettera m) del R.D. richiamato prevede “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”. Ne deriva, pertanto, la competenza per tale categoria di opere e lavori pubblici dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, nei limiti in cui viene esercitata quella dei geometri.
Tale competenza riguarda non solo la realizzazione ed esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche, ma anche l’attività di progettazione dei medesimi lavori ed opere, prevista dalla legge quadro dei lavori pubblici 11/2/1994 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.
La stessa competenza è riconosciuta alla categoria dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in materia di collaudo di lavori ed opere pubbliche dall’art. 188 del DPR 554/99, che, al comma 2, riconosce quale requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo, la laurea in scienze agrarie e forestali.
Infine, i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali sono abilitati alla direzione dei lavori, ai sensi della Legge 109/94, nonché allo svolgimento degli adempimenti relativi alla sicurezza nei cantieri oggetto di opere pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528.