Il titolo originario del D.M. 4/2001 “Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti” è stato corretto dal Ministero della Giustizia, (con comunicato di rettifica in G.U. 5/6/2001) in “Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività ai sensi dell’art. 17, comma 14 – bis della L. 109/94”. Di conseguenza, le tariffe previste dal D.M. 4/2001 si applicano “a tutte le attività di progettazione ed alle altre prestazioni previste dalla legge quadro sui lavori pubblici, da chiunque effettuate (…) nei limiti, come è ovvio, delle specifiche competenze” (Ministero dei Lavori Pubblici, lettera del 23/5/2001, prot. 985/400/84), ivi compresi, dunque, tutti i settori dei lavori pubblici di competenza dei Dottori agronomi e dei Dottori Forestali.
Il titolo originario del D.M. 4/2001 “Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti” è stato corretto dal Ministero della Giustizia, (con comunicato di rettifica in G.U. 5/6/2001) in “Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività ai sensi dell’art. 17, comma 14 – bis della L. 109/94”. Di conseguenza, le tariffe previste dal D.M. 4/2001 si applicano “a tutte le attività di progettazione ed alle altre prestazioni previste dalla legge quadro sui lavori pubblici, da chiunque effettuate (…) nei limiti, come è ovvio, delle specifiche competenze” (Ministero dei Lavori Pubblici, lettera del 23/5/2001, prot. 985/400/84), ivi compresi, dunque, tutti i settori dei lavori pubblici di competenza dei Dottori agronomi e dei Dottori Forestali.