01/05/2002 – Aspetti fiscali della professione

Parere

(AF, n. 3/02)
La disciplina testuale dell’art. 2751 bis n.2 c.c. attribuisce al credito del professionista il privilegio generale sui beni mobili del debitore. La giurisprudenza prevalente in sede di ammissione al passivo del fallimento conferma la ratio della norma precisando che il legislatore, nel riconoscere natura privilegiata al credito del prestatore d’opera intellettuale, si riferisce al credito derivante dal lavoro intellettuale individuale svolto in forma autonoma, dove il rapporto tra il professionista ed il cliente è fiduciario e personale ed è configurato dall’affidamento diretto dell’incarico e dal carattere “personale”, oltre che economico, del corrispettivo (Cass.1992/4549).

Ne deriva che in sede di ammissione al passivo del fallimento non sarà riconosciuto il privilegio in questione ai crediti derivanti da corrispettivi per attività professionali svolte da enti in cui la remunerazione del capitale e la retribuzione del lavoro si confondano, senza che l’aspetto retributivo emerga nella sua unicità e determinatezza (Cass.1990/1510). Lo studio associato di professionisti non rientra assolutamente in questa categoria.

Se secondo l’interpretazione dominante la legge (L.n. 1815/39) vieta la costituzione di società di professionisti, l’Ordinamento consente peraltro lo svolgimento della professione in forma associata. Lo studio associato costituisce una “somma di professionisti” in cui non viene meno il rapporto personale e fiduciario tra professionista e cliente. Il privilegio in esame, pertanto, deve riconoscersi anche al credito dello studio associato, proprio perché la figura del professionista non scompare nell’organizzazione dell’associazione e nella collaborazione professionale tra i singoli associati: l’affidamento dello specifico incarico al professionista è riconducibile direttamente al singolo cliente che lo affida, così come il corrispettivo per la prestazione svolta.

 

 

(AF, n. 3/02)
La disciplina testuale dell’art. 2751 bis n.2 c.c. attribuisce al credito del professionista il privilegio generale sui beni mobili del debitore. La giurisprudenza prevalente in sede di ammissione al passivo del fallimento conferma la ratio della norma precisando che il legislatore, nel riconoscere natura privilegiata al credito del prestatore d’opera intellettuale, si riferisce al credito derivante dal lavoro intellettuale individuale svolto in forma autonoma, dove il rapporto tra il professionista ed il cliente è fiduciario e personale ed è configurato dall’affidamento diretto dell’incarico e dal carattere “personale”, oltre che economico, del corrispettivo (Cass.1992/4549).

Ne deriva che in sede di ammissione al passivo del fallimento non sarà riconosciuto il privilegio in questione ai crediti derivanti da corrispettivi per attività professionali svolte da enti in cui la remunerazione del capitale e la retribuzione del lavoro si confondano, senza che l’aspetto retributivo emerga nella sua unicità e determinatezza (Cass.1990/1510). Lo studio associato di professionisti non rientra assolutamente in questa categoria.

Se secondo l’interpretazione dominante la legge (L.n. 1815/39) vieta la costituzione di società di professionisti, l’Ordinamento consente peraltro lo svolgimento della professione in forma associata. Lo studio associato costituisce una “somma di professionisti” in cui non viene meno il rapporto personale e fiduciario tra professionista e cliente. Il privilegio in esame, pertanto, deve riconoscersi anche al credito dello studio associato, proprio perché la figura del professionista non scompare nell’organizzazione dell’associazione e nella collaborazione professionale tra i singoli associati: l’affidamento dello specifico incarico al professionista è riconducibile direttamente al singolo cliente che lo affida, così come il corrispettivo per la prestazione svolta.