01/05/2002 – Esercizio alla Professione

Parere

L’art. 7, comma 4 del DPR 554/99 prescrive espressamente che “il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.

Data la recente prescrizione normativa, mancano pronunce giurisprudenziali sul punto. Dal tenore letterale della disposizione normativa citata, peraltro, si può argomentare che vi sono due categorie di requisiti.

Nella prima categoria rientra il responsabile del procedimento, il cui profilo professionale deve essere un profilo tecnico adeguato all’intervento da realizzare; è la qualificazione dell’intervento con le sue caratteristiche tecniche e funzionali che consente l’individuazione del profilo professionale del responsabile, secondo le competenze proprie di una o più delle medesime professioni tecniche. L’altro requisito soggettivo per l’accesso a tale funzione consiste nella abilitazione all’esercizio della professione. In ordine al significato da attribuire a tale espressione “abilitato all’esercizio della professione” non vi è unicità di vedute. E’ noto, infatti, che l’esercizio dell’attività professionale nell’ambito delle professioni tecniche è subordinata all’iscrizione negli appositi albi tenuti dai rispettivi ordini professionali. L’iscrizione, poi, è subordinata al superamento di un esame di Stato: anche se, una volta superato l’esame di Stato, l’iscrizione ai diversi albi rappresenta un atto dovuto nei confronti di chi abbia interesse all’esercizio della professione, salva verifica da parte dei rispettivi ordini, dei requisiti soggettivi di moralità ed incensuratezza.

In altri termini, non manca chi ritiene che l’abilitazione all’esercizio della professione, quale requisito per l’assunzione delle funzioni di responsabile del procedimento sembra doversi riferire unicamente al superamento dell’esame di Stato.

La seconda categoria, invece, attiene all’ipotesi in cui la tipologia dell’intervento richieda un profilo professionale per il quale l’esame di Stato non è previsto quale condizione per l’esercizio della professione; in tale caso sarà sufficiente avvalersi di un dipendente con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.

In conclusione sul punto, pertanto, sembra potersi ritenere che il requisito dell’anzianità in ruolo di almeno cinque anni sia necessario solo nell’ipotesi in cui per la tipologia di intervento da realizzare l’abilitazione non sia richiesta dalle norme vigenti. Nella determinazione n. 10/2001 del 23/2/2001 dell’Autorità dei Lavori Pubblici, avente ad oggetto “problemi in materia di responsabile del procedimento” vengono affrontate diverse problematiche e il requisito dell’anzianità in ruolo viene considerato in alternativa all’ipotesi dell’abilitazione prevista dalle norma vigenti . Si riporta per completezza quanto testualmente detto ” Oltre a prevedere che il responsabile del procedimento debba essere un tecnico, stabilisce che quest’ultimo debba essere in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, di abilitazione all’esercizio della professione, o, se l’abilitazione non è prevista dalle norme vigenti, l’incarico potrà essere affidato ad un funzionario con adeguata professionalità e con anzianità in ruolo non inferiore a cinque anni “.

Sul punto si può, pertanto, concludere che il requisito della anzianità di un numero di anni non inferiore a cinque sia richiesto solo nell’ipotesi in cui l’abilitazione all’esercizio della professione non sia prevista dalle norme vigenti; se si tratta, invece, di un tecnico adeguato alla natura dell’intervento che ha superato l’esame di Stato ed ha conseguito quindi l’abilitazione professionale, non è necessario che abbia tale requisito.

L’art. 7, comma 4 del DPR 554/99 prescrive espressamente che “il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.

Data la recente prescrizione normativa, mancano pronunce giurisprudenziali sul punto. Dal tenore letterale della disposizione normativa citata, peraltro, si può argomentare che vi sono due categorie di requisiti.

Nella prima categoria rientra il responsabile del procedimento, il cui profilo professionale deve essere un profilo tecnico adeguato all’intervento da realizzare; è la qualificazione dell’intervento con le sue caratteristiche tecniche e funzionali che consente l’individuazione del profilo professionale del responsabile, secondo le competenze proprie di una o più delle medesime professioni tecniche. L’altro requisito soggettivo per l’accesso a tale funzione consiste nella abilitazione all’esercizio della professione. In ordine al significato da attribuire a tale espressione “abilitato all’esercizio della professione” non vi è unicità di vedute. E’ noto, infatti, che l’esercizio dell’attività professionale nell’ambito delle professioni tecniche è subordinata all’iscrizione negli appositi albi tenuti dai rispettivi ordini professionali. L’iscrizione, poi, è subordinata al superamento di un esame di Stato: anche se, una volta superato l’esame di Stato, l’iscrizione ai diversi albi rappresenta un atto dovuto nei confronti di chi abbia interesse all’esercizio della professione, salva verifica da parte dei rispettivi ordini, dei requisiti soggettivi di moralità ed incensuratezza.

In altri termini, non manca chi ritiene che l’abilitazione all’esercizio della professione, quale requisito per l’assunzione delle funzioni di responsabile del procedimento sembra doversi riferire unicamente al superamento dell’esame di Stato.

La seconda categoria, invece, attiene all’ipotesi in cui la tipologia dell’intervento richieda un profilo professionale per il quale l’esame di Stato non è previsto quale condizione per l’esercizio della professione; in tale caso sarà sufficiente avvalersi di un dipendente con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.

In conclusione sul punto, pertanto, sembra potersi ritenere che il requisito dell’anzianità in ruolo di almeno cinque anni sia necessario solo nell’ipotesi in cui per la tipologia di intervento da realizzare l’abilitazione non sia richiesta dalle norme vigenti. Nella determinazione n. 10/2001 del 23/2/2001 dell’Autorità dei Lavori Pubblici, avente ad oggetto “problemi in materia di responsabile del procedimento” vengono affrontate diverse problematiche e il requisito dell’anzianità in ruolo viene considerato in alternativa all’ipotesi dell’abilitazione prevista dalle norma vigenti . Si riporta per completezza quanto testualmente detto ” Oltre a prevedere che il responsabile del procedimento debba essere un tecnico, stabilisce che quest’ultimo debba essere in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, di abilitazione all’esercizio della professione, o, se l’abilitazione non è prevista dalle norme vigenti, l’incarico potrà essere affidato ad un funzionario con adeguata professionalità e con anzianità in ruolo non inferiore a cinque anni “.

Sul punto si può, pertanto, concludere che il requisito della anzianità di un numero di anni non inferiore a cinque sia richiesto solo nell’ipotesi in cui l’abilitazione all’esercizio della professione non sia prevista dalle norme vigenti; se si tratta, invece, di un tecnico adeguato alla natura dell’intervento che ha superato l’esame di Stato ed ha conseguito quindi l’abilitazione professionale, non è necessario che abbia tale requisito.