I corrispettivi da applicare alle prestazioni del responsabile del procedimento non si rinvengono nel D.M. 4/2001, ma nell’art. 18 della Legge 109/94, la quale dispone che: “L’uno per cento del costo preventivato di un’opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all’art. 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori”. Tale disposizione disciplina la ripartizione del fondo incentivante previsto a favore dei soggetti individuati dalla norma stessa. Il comma 1- bis della legge citata, invece, descrive i criteri di ripartizione del fondo medesimo, disponendo che: “Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni
singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione, nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d’opera”.
L’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (det. N. 10/2001) precisa che la mancata adozione del regolamento interno da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice sulle modalità di ripartizione del fondo rileva ai fini della liquidazione delle quote agli aventi diritto.
Giova inoltre ricordare che nel caso di interventi di importo non superiore a € 500.000,00 (l’importo è relativo alla spesa globale per realizzare l’opera) e ove non si tratti di progetti integrali o opere di speciale complessità, il responsabile del procedimento può svolgere anche le funzioni di progettista o direttore lavori (Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, det. N. 10/2001).
I corrispettivi da applicare alle prestazioni del responsabile del procedimento non si rinvengono nel D.M. 4/2001, ma nell’art. 18 della Legge 109/94, la quale dispone che: “L’uno per cento del costo preventivato di un’opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all’art. 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori”. Tale disposizione disciplina la ripartizione del fondo incentivante previsto a favore dei soggetti individuati dalla norma stessa. Il comma 1- bis della legge citata, invece, descrive i criteri di ripartizione del fondo medesimo, disponendo che: “Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni
singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione, nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d’opera”.
L’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (det. N. 10/2001) precisa che la mancata adozione del regolamento interno da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice sulle modalità di ripartizione del fondo rileva ai fini della liquidazione delle quote agli aventi diritto.
Giova inoltre ricordare che nel caso di interventi di importo non superiore a € 500.000,00 (l’importo è relativo alla spesa globale per realizzare l’opera) e ove non si tratti di progetti integrali o opere di speciale complessità, il responsabile del procedimento può svolgere anche le funzioni di progettista o direttore lavori (Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, det. N. 10/2001).