01/07/2002 – Concorsi e Titolo Professionale

Parere

Questo parere è in risposta al quesito sulla legittimità del bando di concorso indetto dalla Provincia di xyz “che prevede come titolo di studio il diploma di laurea in Scienze Forestali con indirizzo Gestione dell’Ambiente, escludendo quella in Scienze Agrarie”.

Con riferimento al bando in esame, occorre preliminarmente considerare che qualsiasi ente che bandisce un concorso, nell’esercizio del suo potere, ha facoltà di stabilire e prescrivere i requisiti dei quali i concorrenti che intendano partecipare alla procedura ad evidenza pubblica (sia essa gara o concorso) debbano essere in possesso e li inserisce nel bando che rappresenta lex specialis.

Nella previsione del titolo di studio per partecipare ad un concorso, pertanto, l’amministrazione che indice il concorso medesimo, può scegliere quale richiedere in linea con l’oggetto del concorso bandito e dell’attività da svolgere.

La stessa giurisprudenza amministrativa sottolinea che “la discrezionalità della p.a. di richiedere un titolo di studio specifico ed il conseguimento di un determinato punteggio trova un limite nell’esigenza di giustificare attraverso una adeguata motivazione la razionalità di uno sbarramento preselettivo di tale fatta per il conferimento di posizioni lavorative connotate da requisiti altamente specialistici” (Cons. Stato, sez. IV, 9.7.1998, n. 1064).

Ed ancora “l’amministrazione ha discrezionalità nella fissazione -attraverso il bando di concorso- dei requisiti richiesti ai propri futuri dipendenti onde non è possibile obliterare una specifica disposizione qualora non sia del tutto certo che essa sia frutto di errore materiale; altro è poi ravvedere la contraddittorietà o illogicità, ma trattasi di vizi che devono essere dedotti nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione de bando, stante il carattere immediatamente lesivo” (TAR Piemonte, sez. II, 6.10.1995, n. 509).

“Il bando di concorso, quale lex specialis della procedura concorsuale, ben può contenere prescrizioni rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione, purché le stesse non siano contrarie a disposizioni normative o non siano intrinsecamente illogiche, anche sotto il profilo della superfluità o inutilità” (Cons. Stato, sez. V, 23.11.1993, n. 1203).

Ne deriva, pertanto, che la discrezionalità dell’ente che bandisce il concorso nella scelta dei requisiti per l’ammissione al concorso, non sia assoluta ma assoggettata a limiti specifici perché non risulti illegittima: la scelta, in altri termini, non deve essere illogica, contraddittoria, deve essere motivata dalla specificità delle mansioni da svolgere.

Nel caso in esame, dunque, la previsione del titolo di studio del diploma di laurea in scienze forestali con indirizzo dell’ambiente, può essere ritenuta illegittima in quanto non motivata in relazione alle mansioni che il vincitore del concorso sarebbe chiamato a svolgere; in quanto illogica e discriminatoria, essendo idonea a determinare una evidente disparità di trattamento tra i laureati in scienze forestali e scienze agrarie e, nell’ambito dei laureati in scienze forestali, tra quelli con indirizzo gestione dell’ambiente e gli altri con indirizzi diversi.

Stante, infatti, il posto da coprire con il concorso, Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D”, esperto in materie ambientali, e stante anche la natura delle prove scritte ed orali da sostenere, non sembra esservi un ragionevole motivo per limitare la partecipazione ai soli titolari della laurea in scienze forestali con indirizzo.

Questo parere è in risposta al quesito sulla legittimità del bando di concorso indetto dalla Provincia di xyz “che prevede come titolo di studio il diploma di laurea in Scienze Forestali con indirizzo Gestione dell’Ambiente, escludendo quella in Scienze Agrarie”.

Con riferimento al bando in esame, occorre preliminarmente considerare che qualsiasi ente che bandisce un concorso, nell’esercizio del suo potere, ha facoltà di stabilire e prescrivere i requisiti dei quali i concorrenti che intendano partecipare alla procedura ad evidenza pubblica (sia essa gara o concorso) debbano essere in possesso e li inserisce nel bando che rappresenta lex specialis.

Nella previsione del titolo di studio per partecipare ad un concorso, pertanto, l’amministrazione che indice il concorso medesimo, può scegliere quale richiedere in linea con l’oggetto del concorso bandito e dell’attività da svolgere.

La stessa giurisprudenza amministrativa sottolinea che “la discrezionalità della p.a. di richiedere un titolo di studio specifico ed il conseguimento di un determinato punteggio trova un limite nell’esigenza di giustificare attraverso una adeguata motivazione la razionalità di uno sbarramento preselettivo di tale fatta per il conferimento di posizioni lavorative connotate da requisiti altamente specialistici” (Cons. Stato, sez. IV, 9.7.1998, n. 1064).

Ed ancora “l’amministrazione ha discrezionalità nella fissazione -attraverso il bando di concorso- dei requisiti richiesti ai propri futuri dipendenti onde non è possibile obliterare una specifica disposizione qualora non sia del tutto certo che essa sia frutto di errore materiale; altro è poi ravvedere la contraddittorietà o illogicità, ma trattasi di vizi che devono essere dedotti nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione de bando, stante il carattere immediatamente lesivo” (TAR Piemonte, sez. II, 6.10.1995, n. 509).

“Il bando di concorso, quale lex specialis della procedura concorsuale, ben può contenere prescrizioni rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione, purché le stesse non siano contrarie a disposizioni normative o non siano intrinsecamente illogiche, anche sotto il profilo della superfluità o inutilità” (Cons. Stato, sez. V, 23.11.1993, n. 1203).

Ne deriva, pertanto, che la discrezionalità dell’ente che bandisce il concorso nella scelta dei requisiti per l’ammissione al concorso, non sia assoluta ma assoggettata a limiti specifici perché non risulti illegittima: la scelta, in altri termini, non deve essere illogica, contraddittoria, deve essere motivata dalla specificità delle mansioni da svolgere.

Nel caso in esame, dunque, la previsione del titolo di studio del diploma di laurea in scienze forestali con indirizzo dell’ambiente, può essere ritenuta illegittima in quanto non motivata in relazione alle mansioni che il vincitore del concorso sarebbe chiamato a svolgere; in quanto illogica e discriminatoria, essendo idonea a determinare una evidente disparità di trattamento tra i laureati in scienze forestali e scienze agrarie e, nell’ambito dei laureati in scienze forestali, tra quelli con indirizzo gestione dell’ambiente e gli altri con indirizzi diversi.

Stante, infatti, il posto da coprire con il concorso, Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D”, esperto in materie ambientali, e stante anche la natura delle prove scritte ed orali da sostenere, non sembra esservi un ragionevole motivo per limitare la partecipazione ai soli titolari della laurea in scienze forestali con indirizzo.