Questo parere è in risposta al quesito sulla interpretazione autentica della tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali in merito alle richieste formulate dal Parco Naturale xyz. Occorre preliminarmente esaminare la normativa vigente in materia di affidamento di incarico di progettazione relativo a lavori pubblici.
L’articolo 17 comma 12 della legge 109/94 e s. m. e i. prescrive che: “per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento l’affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1 lettera d) ed e), di loro fiducia. In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono verificare la esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare”.
L’articolo 62 del DPR 21.12.1999, n. 554 stabilisce al comma 1 che: “I servizi di cui all’articolo 50 di importo inferiore a 40.000 Euro sono affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità dell’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale; l’avvenuto affidamento deve essere reso noto con adeguate formalità unitamente alle motivazioni della scelta effettuata”.
Ne deriva, pertanto, che l’affidamento degli incarichi di progettazione per importi inferiori a 40.000 Euro è un incarico avente carattere fiduciario che avviene principalmente sulla base dei curricula presentati dai partecipanti.
Nel caso in esame, pertanto, si può ragionevolmente ritenere che l’amministrazione abbia effettuato la sua scelta sulla base dei curricula presentati. Ne deriva, pertanto, che poche siano le possibilità di riuscita di una eventuale impugnazione dell’affidamento sul presupposto della erronea formulazione della offerta prevedendo anche un compenso per la direzione e contabilità dei lavori, dal momento che l’azione potrebbe essere facilmente paralizzata dall’amministrazione che potrebbe dimostrare di aver legittimamente effettuato l’affidamento non in base all’offerta, bensì in base ai curricula presentati, come previsto dalla legge. Ciò è altresì precisato nello stesso bando ove si rende noto che si tratta di “affidamenti su base fiduciaria”, pertanto resta in capo all’amministrazione un’ampia discrezionalità nell’affidamento, difficilmente sindacabile nel merito e, dunque, in sede giurisdizionale da parte di un giudice amministrativo.
Ove si intendesse procedere ad eventuale impugnazione, si rammenta che è necessario proporre ricorso nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dell’affidamento.
In merito, poi, alla problematica relativa alla applicazione delle tariffe, il bando prescrive che “l’offerta dovrà riportare l’importo relativo all’onorario per il servizio di progettazione, che dovrà essere calcolato secondo quanto stabilito dalle tariffe nazionali vigenti, aggiornate secondo la normativa nazionale sui lavori pubblici”.
Come è noto per l’attività di progettazione è stato emanato un decreto ministeriale 4.4.2001, inizialmente disciplinante il solo “aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed architetti” e successivamente rettificato in “corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività ai sensi dell’articolo 17 comma 14 bis della legge 109/94”.
In altri termini, l’attività di progettazione dovrebbe essere disciplinata da tale decreto ministeriale che dovrebbe sostituirsi alla tariffa di cui al DM 14.5.1991, n. 232, con riferimento alle sole attività di progettazione. La situazione di incertezza ad oggi è determinata dal fatto che il decreto ministeriale 4/2001 è stato impugnato dinanzi al TAR del Lazio perché fa riferimento alle sole tariffe di ingegneri ed architetti e non alle altre categorie professionali, fra cui i dottori agronomi e forestali. Tale ricorso è stato trattenuto in decisione e si è in attesa della sentenza del TAR del Lazio.
Al contempo è stata attivata una fase di concertazione tra i Ministeri interessati e tutti gli ordini professionali, ad oggi terminata, che dovrebbe condurre alla emanazione di un nuovo decreto disciplinante una tariffa unica per tutti gli appartenenti alle diverse categorie professionali, nell’ambito delle rispettive competenze.
Allo stato, pertanto, essendo ancora in vigore il DM 4.4.2001, non essendo stato annullato né revocato da organi giudiziari, né dal Ministero, dovrebbe trovare applicazione quest’ultimo per le attività di progettazione.
Il fatto, però, che esso faccia riferimento alle tariffe di ingegneri ed architetti, non esclude che si possa ritenere non applicabile ad altre categorie e, dunque, ai dottori agronomi e forestali, con la conseguenza che si possa ritenere applicabile il Decreto Ministeriale 14.5.1991, n. 232.
Questo parere è in risposta al quesito sulla interpretazione autentica della tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali in merito alle richieste formulate dal Parco Naturale xyz. Occorre preliminarmente esaminare la normativa vigente in materia di affidamento di incarico di progettazione relativo a lavori pubblici.
L’articolo 17 comma 12 della legge 109/94 e s. m. e i. prescrive che: “per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento l’affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1 lettera d) ed e), di loro fiducia. In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono verificare la esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare”.
L’articolo 62 del DPR 21.12.1999, n. 554 stabilisce al comma 1 che: “I servizi di cui all’articolo 50 di importo inferiore a 40.000 Euro sono affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità dell’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale; l’avvenuto affidamento deve essere reso noto con adeguate formalità unitamente alle motivazioni della scelta effettuata”.
Ne deriva, pertanto, che l’affidamento degli incarichi di progettazione per importi inferiori a 40.000 Euro è un incarico avente carattere fiduciario che avviene principalmente sulla base dei curricula presentati dai partecipanti.
Nel caso in esame, pertanto, si può ragionevolmente ritenere che l’amministrazione abbia effettuato la sua scelta sulla base dei curricula presentati. Ne deriva, pertanto, che poche siano le possibilità di riuscita di una eventuale impugnazione dell’affidamento sul presupposto della erronea formulazione della offerta prevedendo anche un compenso per la direzione e contabilità dei lavori, dal momento che l’azione potrebbe essere facilmente paralizzata dall’amministrazione che potrebbe dimostrare di aver legittimamente effettuato l’affidamento non in base all’offerta, bensì in base ai curricula presentati, come previsto dalla legge. Ciò è altresì precisato nello stesso bando ove si rende noto che si tratta di “affidamenti su base fiduciaria”, pertanto resta in capo all’amministrazione un’ampia discrezionalità nell’affidamento, difficilmente sindacabile nel merito e, dunque, in sede giurisdizionale da parte di un giudice amministrativo.
Ove si intendesse procedere ad eventuale impugnazione, si rammenta che è necessario proporre ricorso nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dell’affidamento.
In merito, poi, alla problematica relativa alla applicazione delle tariffe, il bando prescrive che “l’offerta dovrà riportare l’importo relativo all’onorario per il servizio di progettazione, che dovrà essere calcolato secondo quanto stabilito dalle tariffe nazionali vigenti, aggiornate secondo la normativa nazionale sui lavori pubblici”.
Come è noto per l’attività di progettazione è stato emanato un decreto ministeriale 4.4.2001, inizialmente disciplinante il solo “aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed architetti” e successivamente rettificato in “corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività ai sensi dell’articolo 17 comma 14 bis della legge 109/94”.
In altri termini, l’attività di progettazione dovrebbe essere disciplinata da tale decreto ministeriale che dovrebbe sostituirsi alla tariffa di cui al DM 14.5.1991, n. 232, con riferimento alle sole attività di progettazione. La situazione di incertezza ad oggi è determinata dal fatto che il decreto ministeriale 4/2001 è stato impugnato dinanzi al TAR del Lazio perché fa riferimento alle sole tariffe di ingegneri ed architetti e non alle altre categorie professionali, fra cui i dottori agronomi e forestali. Tale ricorso è stato trattenuto in decisione e si è in attesa della sentenza del TAR del Lazio.
Al contempo è stata attivata una fase di concertazione tra i Ministeri interessati e tutti gli ordini professionali, ad oggi terminata, che dovrebbe condurre alla emanazione di un nuovo decreto disciplinante una tariffa unica per tutti gli appartenenti alle diverse categorie professionali, nell’ambito delle rispettive competenze.
Allo stato, pertanto, essendo ancora in vigore il DM 4.4.2001, non essendo stato annullato né revocato da organi giudiziari, né dal Ministero, dovrebbe trovare applicazione quest’ultimo per le attività di progettazione.
Il fatto, però, che esso faccia riferimento alle tariffe di ingegneri ed architetti, non esclude che si possa ritenere non applicabile ad altre categorie e, dunque, ai dottori agronomi e forestali, con la conseguenza che si possa ritenere applicabile il Decreto Ministeriale 14.5.1991, n. 232.