Questa nota integra il precedente parere pubblicato su AF Mag/Giu 2002 (n. 3) a pag. 13.
In essa non era riportata la versione aggiornata dell’articolo 18 della Legge 109/94, il quale prescrive al comma 1: “Una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza , della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 1,5 per cento è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a ‘personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto
dell’articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri”.
Si precisa inoltre quanto previsto dall’articolo 8 comma 7 del DPR 21.12.1999, n. 554 che recita: “Il
responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge (n.d.r. Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni) e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell’incentivo previsto dall’articolo 18 della Legge relativamente all’intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall’ordinamento di appartenenza”.
Questa nota integra il precedente parere pubblicato su AF Mag/Giu 2002 (n. 3) a pag. 13.
In essa non era riportata la versione aggiornata dell’articolo 18 della Legge 109/94, il quale prescrive al comma 1: “Una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza , della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 1,5 per cento è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a ‘personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto
dell’articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri”.
Si precisa inoltre quanto previsto dall’articolo 8 comma 7 del DPR 21.12.1999, n. 554 che recita: “Il
responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge (n.d.r. Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni) e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell’incentivo previsto dall’articolo 18 della Legge relativamente all’intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall’ordinamento di appartenenza”.