In risposta al quesito richiedente “se esistono gli estremi per l’impugnazione del concorso di idee: Parco Urbano dell’Adige del Comune di Verona, aperto esclusivamente agli architetti e ingegneri” si comunica quanto segue.
Il concorso di idee bandito dal Comune di Verona ha il seguente titolo: Parco urbano dell’Adige. Per la realizzazione di un’area verde pubblica e l’identificazione di linee progettuali per la zona racchiusa nell’ansa dell’Adige a nord della città. La legge 7/1/1976, n. 3 recante “Ordinamento della professione del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale”, come modificata dalla legge n. 152/92, che all’art. 2 definisce le attività professionali dei Dottori agronomi e dei Dottori Forestali, riconosce tra le competenze di tali categorie alla lettera v) “la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini ed alle opere a verde in generale”.
Alla luce della predetta disposizione legislativa, appare illegittima e violativa di tale prescrizione la previsione di cui all’art. 1 del Capo I del bando di concorso in oggetto, secondo il quale “la partecipazione al concorso è riservata ad architetti ed ingegneri che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5”.
I requisiti di cui all’art. 5 sono quelli di cui all’art. 17 comma 1, lettere d), e), f), g) della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, la lettera d) prevede l’effettuazione dell’attività di progettazione da liberi professionisti singoli o associati. Ne deriva che la riserva di cui all’art. 1 del bando si appalesa viziata per violazione di legge (in particolare la legge n. 3/76 articolo 2 lettera v); nonché per eccesso di potere sia per disparità di trattamento nei confronti della categoria dei dottori agronomi e dei dottori forestali rispetto agli ingegneri e agli architetti, sia per difetto di motivazione, non essendo espresse nel bando le ragioni per le quali si è inteso riservare la partecipazione ai soli ingegneri ed architetti .
Sul punto c’è una pronuncia del TAR Toscana, sez. 1 del 3/7/1990, n. 547, secondo la quale “è illegittima l’esclusione dei dottori agronomi e forestali da un concorso nazionale di idee per la progettazione di un parco pubblico attrezzato”.
Giova ricordare, però che le amministrazioni aggiudicatrici, nel caso di specie il comune di Verona, nella redazione degli atti di gara (bandi, capitolati, lettere di invito) godono di ampia discrezionalità nel fissare l’oggetto del bando, i requisiti richiesti ai partecipanti, purchè non si tratti di previsioni illogiche e irrazionali.
Residua, pertanto, la possibilità che l’amministrazione possa giustificare la scelta di riservare agli architetti ed ingegneri la partecipazione al concorso di idee, ritenendo che abbia ad oggetto la predisposizione di un progetto che richieda specifiche comppetenze di ingegneri ed architetti, dovendo trattare aspetti urbanistici, architettonici, di edificazione non rientranti nelle competenze dei dottori agronomi e dei dottori forestali. Cosa che, peraltro, non si evince dal bando in quanto non vengono forniti dettagli in ordine alla realizzazione del parco urbano.
Sotto il profilo processuale, l’eventuale impugnazione del bando, dovrebbe essere promossa da un dottore agronomo o forestale che si assuma leso dalla riserva di partecipazione di cui all’art. 1 del bando medesimo a favore di ingegneri ed architetti, che gli impedisce di partecipare al concorso di idee medesimo. Tale impugnazione, dinanzi il TAR territorialmente competente, deve essere promossa entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale e deve avere ad oggetto l’impugnazione del bando nella parte in cui riserva ai soli ingegneri ed architetti la partecipazione al concorso de quo.
A sostegno del ricorrente e della sua posizione giuridica potrebbe intervenire ad adjuvandum il Consiglio dell’Ordine Provinciale e, in qualità di portatore di un interesse di categoria specifico, potrebbe anche impugnare direttamente il bando, sempre che vi sia l’impugnazione autonoma da parte di un singolo professionista appartenente alla categoria dei dottori agronomi e dei dottori forestali cui è impedita la partecipazione al concorso.
L’impugnazione diretta dell’Ordine, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, potrebbe anche essere ritenuta inammissibile per carenza di legittimazione attiva dell’Ordine medesimo.
NOTA
Il TAR Veneto con sentenza n. 3110 del 5 giugno 2002 ha accolto il ricorso promosso dall’Ordine provinciale di Verona per l’impugnazione del Concorso di idee “Parco Urbano dell’Adige”, bandito dal Comune di Verona.
Il bando impugnato, in violazione della L. 3/76, come modificata dalla L. 152/92, riservava la partecipazione al concorso agli architetti e agli ingegneri.
Il risultato è stato raggiunto grazie alla tempestiva azione dell’Ordine di Verona ed alla attivazione del Servizio legale del CONAF, che a suo tempo ha rilasciato il parere sulla sussistenza degli estremi per l’impugnazione del bando, qui sopra pubblicato.
Progettazione e redazione di Piani particolareggiati (AF, n. 5/02)
Sull’argomento è stato già pubblicato un parere pubblicato sul n. 3 di AF che richiamava un precedente giurisprudenziale (Consiglio di Stato sez. IV 8.10.1996, n. 1087) ove si afferma il principio della inesistenza di una situazione di monopolio professionale per la pianificazione urbanistica, quindi richiama espressamente la legge n. 3/1976 e s.m. e i. laddove attribuisce la competenza in materia di pianificazione ai dottori agronomi e forestali. Confermando quanto affermato nel citato parere, si aggiunge qualche precisazione che può consentire di completare il quadro.
A livello giurisprudenziale non sembrano esservi precedenti specifici per piani particolareggiati.
Giova comunque richiamare l’attenzione su una pronuncia del Consiglio di Stato (sezione IV del 14.1.1999, n. 33) che ha affrontato la problematica della competenza professionale in materia di pianificazione e, nel ribadire che non esiste una riserva di attività pianificatoria nella materia in esame a favore di ingegneri ed architetti, ha sostenuto che: “l’articolo 2 della Legge 10.2.1992, n. 152, che ha sostituito l’articolo 2 dellalegge 7.1.1976, n. 3 (norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale) stabilisce che sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli zootecnici e forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali: ….c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all’assestamento forestale; ….m) i lavori catastali topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano; ….q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale; r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell’ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale; …v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde inഊgenerale; z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali.
Premesso che non sussiste una competenza esclusiva, attribuita dalla relativa legge professionale agli ingegneri ed architetti in materia di progettazione di parchi urbani in genere, viceversa contemplata tra le competenze- ancorché non in via esclusiva – dei dottori agronomi e dei dottori forestali dalla relativa legge professionale cit. deve concludersi che la materia di cui si discute è certamente di competenza, seppure non esclusiva, alla luce del rinvio alla fonte normativa primaria di cui all’art. 2229 comma 1 c.c. di tale categoria di professionisti abilitati all’esercizio delle attività di cui all’art. 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. modifiche, i quali, per avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione ed essere iscritti al relativo albo a norma dell’art. 3 della legge ult. cit. dimostrino il possesso di un elevato grado di esperienza specialistica in materia. Non sembra peraltro che tale competenza possa ritenersi esclusiva, anche se espressamente contemplata nella legge professionale, di tale categoria di professionisti, atteso che la materia involge anche competenze in tema di pianificazione del territorio in generale, e può quindi essere oggetto di incarico professionale conferibile ad ingegneri, architetti ed urbanisti, anch’essi competenti, ma non in via esclusiva, come si è detto, nella materia”.
Con riferimento, invece, al contenuto della competenza in materia di pianificazione il TAR Lombardia, sez. di Brescia, nella sentenza 25.2.1999, n. 126 (il caso esaminato riguardava un piano regolatore), ha chiarito che “ove il piano regolatore intenda introdurre una specifica disciplina relativa alle zone agricole –specialmente se di natura rigorista e limitativa dell’esercizio delle stesse funzioni agro-pastorali (sulla falsariga delle norme proprie dei piani naturalistici)- risulta indispensabile il previo svolgimento di una accurata analisi delle caratteristiche dei luoghi e la coerente individuazione degli strumenti necessari ad assicurarne la tutela ad opera di soggetti esperti della materia, quali risultano – per la specifica preparazione universitaria- solamente i dottori in scienze agrarie e forestali”.
Per quanto concerne, invece, il panorama normativo, occorre chiarire che non si rinviene nell’ordinamento (come ha osservato il Consiglio di Stato nella sentenza Sez. IV, 8.10.1996, n. 1087) una norma specifica che attribuisca una competenza esclusiva ad una determinata categoria professionale in materia di pianificazione urbanistica.
Né è rinvenibile una competenza esclusiva a favore di ingegneri ed architetti nelle varie disposizioni urbanistiche in materia le quali fanno generico riferimento a “progettisti” e “professionisti”, ma senza individuare in alcun modo figure soggettive specifiche.
Pertanto, una volta esclusa, l’esistenza di un monopolio professionale per la pianificazione urbanistica, la scelta che l’Amministrazione è chiamata a porre in essere deve ispirarsi al solo criterio – in conformità ai canoni costituzionali di buona amministrazione- della individuazione dei soggetti che posseggano la più vicina competenza tecnica e la maggiore esperienza in materia, in modo da garantire il soddisfacimento dell’interesse pubblico generale ad una pianificazione adeguata sotto il profilo tecnico (cfr. anche sentenza TAR Lombardia Brescia sopra cit.).
Nel caso in esame, pertanto, sarà questa la valutazione che sarà chiamata ad effettuare l’amministrazione comunale in ordine al piano particolareggiato.
In risposta al quesito richiedente “se esistono gli estremi per l’impugnazione del concorso di idee: Parco Urbano dell’Adige del Comune di Verona, aperto esclusivamente agli architetti e ingegneri” si comunica quanto segue.
Il concorso di idee bandito dal Comune di Verona ha il seguente titolo: Parco urbano dell’Adige. Per la realizzazione di un’area verde pubblica e l’identificazione di linee progettuali per la zona racchiusa nell’ansa dell’Adige a nord della città. La legge 7/1/1976, n. 3 recante “Ordinamento della professione del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale”, come modificata dalla legge n. 152/92, che all’art. 2 definisce le attività professionali dei Dottori agronomi e dei Dottori Forestali, riconosce tra le competenze di tali categorie alla lettera v) “la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini ed alle opere a verde in generale”.
Alla luce della predetta disposizione legislativa, appare illegittima e violativa di tale prescrizione la previsione di cui all’art. 1 del Capo I del bando di concorso in oggetto, secondo il quale “la partecipazione al concorso è riservata ad architetti ed ingegneri che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5”.
I requisiti di cui all’art. 5 sono quelli di cui all’art. 17 comma 1, lettere d), e), f), g) della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, la lettera d) prevede l’effettuazione dell’attività di progettazione da liberi professionisti singoli o associati. Ne deriva che la riserva di cui all’art. 1 del bando si appalesa viziata per violazione di legge (in particolare la legge n. 3/76 articolo 2 lettera v); nonché per eccesso di potere sia per disparità di trattamento nei confronti della categoria dei dottori agronomi e dei dottori forestali rispetto agli ingegneri e agli architetti, sia per difetto di motivazione, non essendo espresse nel bando le ragioni per le quali si è inteso riservare la partecipazione ai soli ingegneri ed architetti .
Sul punto c’è una pronuncia del TAR Toscana, sez. 1 del 3/7/1990, n. 547, secondo la quale “è illegittima l’esclusione dei dottori agronomi e forestali da un concorso nazionale di idee per la progettazione di un parco pubblico attrezzato”.
Giova ricordare, però che le amministrazioni aggiudicatrici, nel caso di specie il comune di Verona, nella redazione degli atti di gara (bandi, capitolati, lettere di invito) godono di ampia discrezionalità nel fissare l’oggetto del bando, i requisiti richiesti ai partecipanti, purchè non si tratti di previsioni illogiche e irrazionali.
Residua, pertanto, la possibilità che l’amministrazione possa giustificare la scelta di riservare agli architetti ed ingegneri la partecipazione al concorso di idee, ritenendo che abbia ad oggetto la predisposizione di un progetto che richieda specifiche comppetenze di ingegneri ed architetti, dovendo trattare aspetti urbanistici, architettonici, di edificazione non rientranti nelle competenze dei dottori agronomi e dei dottori forestali. Cosa che, peraltro, non si evince dal bando in quanto non vengono forniti dettagli in ordine alla realizzazione del parco urbano.
Sotto il profilo processuale, l’eventuale impugnazione del bando, dovrebbe essere promossa da un dottore agronomo o forestale che si assuma leso dalla riserva di partecipazione di cui all’art. 1 del bando medesimo a favore di ingegneri ed architetti, che gli impedisce di partecipare al concorso di idee medesimo. Tale impugnazione, dinanzi il TAR territorialmente competente, deve essere promossa entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale e deve avere ad oggetto l’impugnazione del bando nella parte in cui riserva ai soli ingegneri ed architetti la partecipazione al concorso de quo.
A sostegno del ricorrente e della sua posizione giuridica potrebbe intervenire ad adjuvandum il Consiglio dell’Ordine Provinciale e, in qualità di portatore di un interesse di categoria specifico, potrebbe anche impugnare direttamente il bando, sempre che vi sia l’impugnazione autonoma da parte di un singolo professionista appartenente alla categoria dei dottori agronomi e dei dottori forestali cui è impedita la partecipazione al concorso.
L’impugnazione diretta dell’Ordine, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, potrebbe anche essere ritenuta inammissibile per carenza di legittimazione attiva dell’Ordine medesimo.
NOTA
Il TAR Veneto con sentenza n. 3110 del 5 giugno 2002 ha accolto il ricorso promosso dall’Ordine provinciale di Verona per l’impugnazione del Concorso di idee “Parco Urbano dell’Adige”, bandito dal Comune di Verona.
Il bando impugnato, in violazione della L. 3/76, come modificata dalla L. 152/92, riservava la partecipazione al concorso agli architetti e agli ingegneri.
Il risultato è stato raggiunto grazie alla tempestiva azione dell’Ordine di Verona ed alla attivazione del Servizio legale del CONAF, che a suo tempo ha rilasciato il parere sulla sussistenza degli estremi per l’impugnazione del bando, qui sopra pubblicato.
Progettazione e redazione di Piani particolareggiati (AF, n. 5/02)
Sull’argomento è stato già pubblicato un parere pubblicato sul n. 3 di AF che richiamava un precedente giurisprudenziale (Consiglio di Stato sez. IV 8.10.1996, n. 1087) ove si afferma il principio della inesistenza di una situazione di monopolio professionale per la pianificazione urbanistica, quindi richiama espressamente la legge n. 3/1976 e s.m. e i. laddove attribuisce la competenza in materia di pianificazione ai dottori agronomi e forestali. Confermando quanto affermato nel citato parere, si aggiunge qualche precisazione che può consentire di completare il quadro.
A livello giurisprudenziale non sembrano esservi precedenti specifici per piani particolareggiati.
Giova comunque richiamare l’attenzione su una pronuncia del Consiglio di Stato (sezione IV del 14.1.1999, n. 33) che ha affrontato la problematica della competenza professionale in materia di pianificazione e, nel ribadire che non esiste una riserva di attività pianificatoria nella materia in esame a favore di ingegneri ed architetti, ha sostenuto che: “l’articolo 2 della Legge 10.2.1992, n. 152, che ha sostituito l’articolo 2 dellalegge 7.1.1976, n. 3 (norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale) stabilisce che sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli zootecnici e forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali: ….c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all’assestamento forestale; ….m) i lavori catastali topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano; ….q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale; r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell’ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale; …v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde inഊgenerale; z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali.
Premesso che non sussiste una competenza esclusiva, attribuita dalla relativa legge professionale agli ingegneri ed architetti in materia di progettazione di parchi urbani in genere, viceversa contemplata tra le competenze- ancorché non in via esclusiva – dei dottori agronomi e dei dottori forestali dalla relativa legge professionale cit. deve concludersi che la materia di cui si discute è certamente di competenza, seppure non esclusiva, alla luce del rinvio alla fonte normativa primaria di cui all’art. 2229 comma 1 c.c. di tale categoria di professionisti abilitati all’esercizio delle attività di cui all’art. 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. modifiche, i quali, per avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione ed essere iscritti al relativo albo a norma dell’art. 3 della legge ult. cit. dimostrino il possesso di un elevato grado di esperienza specialistica in materia. Non sembra peraltro che tale competenza possa ritenersi esclusiva, anche se espressamente contemplata nella legge professionale, di tale categoria di professionisti, atteso che la materia involge anche competenze in tema di pianificazione del territorio in generale, e può quindi essere oggetto di incarico professionale conferibile ad ingegneri, architetti ed urbanisti, anch’essi competenti, ma non in via esclusiva, come si è detto, nella materia”.
Con riferimento, invece, al contenuto della competenza in materia di pianificazione il TAR Lombardia, sez. di Brescia, nella sentenza 25.2.1999, n. 126 (il caso esaminato riguardava un piano regolatore), ha chiarito che “ove il piano regolatore intenda introdurre una specifica disciplina relativa alle zone agricole –specialmente se di natura rigorista e limitativa dell’esercizio delle stesse funzioni agro-pastorali (sulla falsariga delle norme proprie dei piani naturalistici)- risulta indispensabile il previo svolgimento di una accurata analisi delle caratteristiche dei luoghi e la coerente individuazione degli strumenti necessari ad assicurarne la tutela ad opera di soggetti esperti della materia, quali risultano – per la specifica preparazione universitaria- solamente i dottori in scienze agrarie e forestali”.
Per quanto concerne, invece, il panorama normativo, occorre chiarire che non si rinviene nell’ordinamento (come ha osservato il Consiglio di Stato nella sentenza Sez. IV, 8.10.1996, n. 1087) una norma specifica che attribuisca una competenza esclusiva ad una determinata categoria professionale in materia di pianificazione urbanistica.
Né è rinvenibile una competenza esclusiva a favore di ingegneri ed architetti nelle varie disposizioni urbanistiche in materia le quali fanno generico riferimento a “progettisti” e “professionisti”, ma senza individuare in alcun modo figure soggettive specifiche.
Pertanto, una volta esclusa, l’esistenza di un monopolio professionale per la pianificazione urbanistica, la scelta che l’Amministrazione è chiamata a porre in essere deve ispirarsi al solo criterio – in conformità ai canoni costituzionali di buona amministrazione- della individuazione dei soggetti che posseggano la più vicina competenza tecnica e la maggiore esperienza in materia, in modo da garantire il soddisfacimento dell’interesse pubblico generale ad una pianificazione adeguata sotto il profilo tecnico (cfr. anche sentenza TAR Lombardia Brescia sopra cit.).
Nel caso in esame, pertanto, sarà questa la valutazione che sarà chiamata ad effettuare l’amministrazione comunale in ordine al piano particolareggiato.