02/03/2006 – Costruzioni rurali in zone sismiche

Parere

Al fine di chiarire la questione non si può prescindere dalla disamina delle norme di legge che scolpiscono la competenza professionale degli agronomi.

Come correttamente rilevato dalla Federazione pugliese, la legge professionale n. 3/76 e ss.mm., all’art. 2, let. u), riconosce espressamente e specificamente la competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per “la progettazione e la direzione dei lavori dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli artt. 17 e 18 della legge 64/74”, recante Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
Più in generale, poi, lo stesso articolo 2 della legge professionale sancisce la competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per quanto concerne:

“d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

…cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell’articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell’articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all’articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri”.

Il R.D. n. 274/1929, recante il Regolamento della professione di geometra, difatti, all’art. 19, stabilisce che “la divisione dei fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l), o dell’art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie”.

In particolare, sempre per quanto più interessa in questa sede, l’art. 16, let. l), riconosce la competenza dei geometri (e dunque dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali) anche in relazione a “progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone…”, mentre la successiva lettera m) afferma la competenza dei medesimi professionisti in relazione a “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”. Orbene, alla luce delle chiare disposizioni appena riportate, non sembra revocabile in dubbio la competenza professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in materia di progettazione e direzione lavori relativi a costruzioni rurali ed edifici per uso di industrie agricole, nonché modeste costruzioni civili e costruzioni accessorie in cemento armato[1], anche laddove tali costruzioni ed edifici ricadano in zone sismiche.

Come noto, il comma 2 dell’art. 93 del d.P.R. n. 380/2001, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” nel ripetere testualmente la disposizione contenuta al comma 2, art. 17, l. n. 64/1974, recante Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, dispone che “Alla domanda” preordinata a procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni nelle zone sismiche “deve essere allegato il progetto … debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori”.

Ciò posto, da parte dell’Ufficio del Genio Civile pugliese si dubita della competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, non espressamente menzionati nella legge del 1974, né nel T.U. n. 380/2001, in materia di progettazione e direzione lavori di costruzioni rurali in zone sismiche.

Orbene, a mio avviso il dubbio non ha ragion d’essere per più concorrenti ordini di ragioni. In primo luogo va ribadito il carattere meramente “compilativo” – cui si è già fatto cenno – del comma 2, 93, d.P.R. n. 380/2001: esso ripete testualmente il comma 2 dell’art. 17, l. n. 64/1974 senza apportarvi modifica alcuna. 

Va, pertanto, sottolineato che l’omessa indicazione espressa nella legge del 1974 dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali tra coloro che possono sottoscrivere i progetti per le costruzioni in zone sismiche è stata inequivocabilmente superata, in base al canone ermeneutico secondo il quale in caso di antinomia la legge successiva prevale sulla legge antecedente contrastante, dall’art. 2, let. u), l. n. 3/1976 e ss.mm. che ha espressamente ed inequivocabilmente attribuito ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali proprio la competenza in materia di progettazione di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli artt. 17 e 18, l. n. 64/1974.

Non solo: il comma 2, dell’art. 17, l. n. 64/1974, e quindi ora anche il comma 2, art. 93, T.U. n. 380/2001, consente espressamente la sottoscrizione dei progetti in questione ai Geometri, alle cui competenze professionali fa pure espresso riferimento e richiamo l’art. 2, let. cc), l. n. 3/1976 e ss.mm., sicché è indubbio che i progetti di cui si discute possano essere progettati e diretti da Dottori Agronomi e Dottori Forestali, ogni qualvolta rientrino tra quelli di competenza comune sia di Geometri, sia di Dottori Agronomi e Dottori Forestali, appunto in virtù del richiamo operato dall’art. 2, l. n. 3/1976 al R.D. n. 274/1929.

A ciò si aggiunga che la Legge di semplificazione 1999 (l. n. 340/2000), che ha delegato il Governo ad adottare il T.U. in materia Edilizia, non conferiva la delega a modificare e/o abrogare la l. n. 3/1976 e ss.mm., né, più in generale, conferiva al Governo una delega al riordino delle competenze professionali. Dunque non potrebbe sostenersi che il d.P.R. n. 380/2001 abbia modificato l’art. 2, l. n. 3/1976, abrogando la sua let. cc), a meno di voler ammettere che esso – in parte qua – violi la legge di delega con riferimento all’oggetto della delega stessa. Del resto, in ossequio agli artt. 20, comma 4, l. n. 59/1997 e 7, comma 2, l. n. 50/1999, lo stesso T.U. n. 380/2001, indica esplicitamente, all’art. 136, tutte le norme abrogate, anche implicitamente, che regolano la materia oggetto di delegificazione. Nella relativa elencazione non si rinviene traccia della l. n. 3/1976 e ss.mm.

Nè potrebbe sostenersi validamente che l’art. 2, particolarmente lett. u) e cc), l. n. 3/1976 sia stato in ogni caso implicitamente abrogato, se solo si considera che a mente dell’art. 7, comma 3, l. n. 50/1999, “Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate tutte le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate…”. Difatti, poiché, come detto, le competenze dei professionisti non rientravano nella delega conferita al Governo con la l. n. 340/2000, le relative disposizioni di legge in materia di competenze professionali non possono ritenersi implicitamente abrogate dal d.P.R. n. 380/2001, pena il riconoscimento della violazione della stessa legge di delega n. 340/2000. Infine, come rammentato di recente dal Tar Veneto, Sez. II, 17 luglio 2005, n. 2828, il successivo art. 137, comma 2, let. b), T.U. dell’Edilizia, sempre in ossequio all’art. 7, comma 2, l. n. 50/1999, ribadisce espressamente la piena ed integrale vigenza della l. n. 64/1972, cui fa espresso riferimento l’art. 2, let. u), l. n. 3/1976.

A me sembra, quindi, che debba riconoscersi la competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in materia di progettazione e direzione lavori di costruzioni rurali in zone sismiche, per come individuate dall’art. 2, lett. d), u), e cc), l. n. 3/1976 e ss.mm., dato che il d.P.R. n. 380/2001 recante il T.U. dell’Edilizia in nulla ha modificato la disciplina previdente sul punto.

Senza dire del fatto che, in ogni caso, le disposizioni del predetto T.U. n. 380/2001 devono comunque essere interpretate in modo conforme alla legge di delega, che non consentiva al Governo modifiche in materia di competenze professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, come stabilite dalla l. n. 3/1976 e ss.mm.

Del resto, in tal senso è anche la prassi successiva al citato T.U. dell’Edilizia, come dimostra l’unico precedente analogo noto, risolto con la nota del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali prot. n. 1532/2003 del 14 marzo 2003.

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1. Ovviamente, per quanto concerne le opere in cemento armato, nei segnalati limiti della competenza riconosciuta ai Geometri, quindi nei limiti di quelle modeste costruzioni che non possono implicare pericolo per l’incolumità delle persone, che siano accessorie di costruzioni rurali o di edifici per uso di industrie agricole, di piccole dimensioni, che non richiedano particolari operazioni di calcolo ed in ogni caso, che non implichino  invasione alcuna della competenza che la legge attribuisce in via esclusiva agli ingegneri ed agli architetti, anche alla luce degli specifici e molteplici insegnamenti della Giurisprudenza amministrativa e civile, che allo stato esulano dal tema qui trattato.

Al fine di chiarire la questione non si può prescindere dalla disamina delle norme di legge che scolpiscono la competenza professionale degli agronomi.

Come correttamente rilevato dalla Federazione pugliese, la legge professionale n. 3/76 e ss.mm., all’art. 2, let. u), riconosce espressamente e specificamente la competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per “la progettazione e la direzione dei lavori dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli artt. 17 e 18 della legge 64/74”, recante Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
Più in generale, poi, lo stesso articolo 2 della legge professionale sancisce la competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per quanto concerne:

“d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

…cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell’articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell’articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all’articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri”.

Il R.D. n. 274/1929, recante il Regolamento della professione di geometra, difatti, all’art. 19, stabilisce che “la divisione dei fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l), o dell’art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie”.

In particolare, sempre per quanto più interessa in questa sede, l’art. 16, let. l), riconosce la competenza dei geometri (e dunque dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali) anche in relazione a “progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone…”, mentre la successiva lettera m) afferma la competenza dei medesimi professionisti in relazione a “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”. Orbene, alla luce delle chiare disposizioni appena riportate, non sembra revocabile in dubbio la competenza professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in materia di progettazione e direzione lavori relativi a costruzioni rurali ed edifici per uso di industrie agricole, nonché modeste costruzioni civili e costruzioni accessorie in cemento armato[1], anche laddove tali costruzioni ed edifici ricadano in zone sismiche.

Come noto, il comma 2 dell’art. 93 del d.P.R. n. 380/2001, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” nel ripetere testualmente la disposizione contenuta al comma 2, art. 17, l. n. 64/1974, recante Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, dispone che “Alla domanda” preordinata a procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni nelle zone sismiche “deve essere allegato il progetto … debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori”.

Ciò posto, da parte dell’Ufficio del Genio Civile pugliese si dubita della competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, non espressamente menzionati nella legge del 1974, né nel T.U. n. 380/2001, in materia di progettazione e direzione lavori di costruzioni rurali in zone sismiche.

Orbene, a mio avviso il dubbio non ha ragion d’essere per più concorrenti ordini di ragioni. In primo luogo va ribadito il carattere meramente “compilativo” – cui si è già fatto cenno – del comma 2, 93, d.P.R. n. 380/2001: esso ripete testualmente il comma 2 dell’art. 17, l. n. 64/1974 senza apportarvi modifica alcuna. 

Va, pertanto, sottolineato che l’omessa indicazione espressa nella legge del 1974 dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali tra coloro che possono sottoscrivere i progetti per le costruzioni in zone sismiche è stata inequivocabilmente superata, in base al canone ermeneutico secondo il quale in caso di antinomia la legge successiva prevale sulla legge antecedente contrastante, dall’art. 2, let. u), l. n. 3/1976 e ss.mm. che ha espressamente ed inequivocabilmente attribuito ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali proprio la competenza in materia di progettazione di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli artt. 17 e 18, l. n. 64/1974.

Non solo: il comma 2, dell’art. 17, l. n. 64/1974, e quindi ora anche il comma 2, art. 93, T.U. n. 380/2001, consente espressamente la sottoscrizione dei progetti in questione ai Geometri, alle cui competenze professionali fa pure espresso riferimento e richiamo l’art. 2, let. cc), l. n. 3/1976 e ss.mm., sicché è indubbio che i progetti di cui si discute possano essere progettati e diretti da Dottori Agronomi e Dottori Forestali, ogni qualvolta rientrino tra quelli di competenza comune sia di Geometri, sia di Dottori Agronomi e Dottori Forestali, appunto in virtù del richiamo operato dall’art. 2, l. n. 3/1976 al R.D. n. 274/1929.

A ciò si aggiunga che la Legge di semplificazione 1999 (l. n. 340/2000), che ha delegato il Governo ad adottare il T.U. in materia Edilizia, non conferiva la delega a modificare e/o abrogare la l. n. 3/1976 e ss.mm., né, più in generale, conferiva al Governo una delega al riordino delle competenze professionali. Dunque non potrebbe sostenersi che il d.P.R. n. 380/2001 abbia modificato l’art. 2, l. n. 3/1976, abrogando la sua let. cc), a meno di voler ammettere che esso – in parte qua – violi la legge di delega con riferimento all’oggetto della delega stessa. Del resto, in ossequio agli artt. 20, comma 4, l. n. 59/1997 e 7, comma 2, l. n. 50/1999, lo stesso T.U. n. 380/2001, indica esplicitamente, all’art. 136, tutte le norme abrogate, anche implicitamente, che regolano la materia oggetto di delegificazione. Nella relativa elencazione non si rinviene traccia della l. n. 3/1976 e ss.mm.

Nè potrebbe sostenersi validamente che l’art. 2, particolarmente lett. u) e cc), l. n. 3/1976 sia stato in ogni caso implicitamente abrogato, se solo si considera che a mente dell’art. 7, comma 3, l. n. 50/1999, “Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate tutte le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate…”. Difatti, poiché, come detto, le competenze dei professionisti non rientravano nella delega conferita al Governo con la l. n. 340/2000, le relative disposizioni di legge in materia di competenze professionali non possono ritenersi implicitamente abrogate dal d.P.R. n. 380/2001, pena il riconoscimento della violazione della stessa legge di delega n. 340/2000. Infine, come rammentato di recente dal Tar Veneto, Sez. II, 17 luglio 2005, n. 2828, il successivo art. 137, comma 2, let. b), T.U. dell’Edilizia, sempre in ossequio all’art. 7, comma 2, l. n. 50/1999, ribadisce espressamente la piena ed integrale vigenza della l. n. 64/1972, cui fa espresso riferimento l’art. 2, let. u), l. n. 3/1976.

A me sembra, quindi, che debba riconoscersi la competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in materia di progettazione e direzione lavori di costruzioni rurali in zone sismiche, per come individuate dall’art. 2, lett. d), u), e cc), l. n. 3/1976 e ss.mm., dato che il d.P.R. n. 380/2001 recante il T.U. dell’Edilizia in nulla ha modificato la disciplina previdente sul punto.

Senza dire del fatto che, in ogni caso, le disposizioni del predetto T.U. n. 380/2001 devono comunque essere interpretate in modo conforme alla legge di delega, che non consentiva al Governo modifiche in materia di competenze professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, come stabilite dalla l. n. 3/1976 e ss.mm.

Del resto, in tal senso è anche la prassi successiva al citato T.U. dell’Edilizia, come dimostra l’unico precedente analogo noto, risolto con la nota del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali prot. n. 1532/2003 del 14 marzo 2003.

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1. Ovviamente, per quanto concerne le opere in cemento armato, nei segnalati limiti della competenza riconosciuta ai Geometri, quindi nei limiti di quelle modeste costruzioni che non possono implicare pericolo per l’incolumità delle persone, che siano accessorie di costruzioni rurali o di edifici per uso di industrie agricole, di piccole dimensioni, che non richiedano particolari operazioni di calcolo ed in ogni caso, che non implichino  invasione alcuna della competenza che la legge attribuisce in via esclusiva agli ingegneri ed agli architetti, anche alla luce degli specifici e molteplici insegnamenti della Giurisprudenza amministrativa e civile, che allo stato esulano dal tema qui trattato.