02/04/2007 – Esercizio della Professione

Parere

Come noto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, l. n. 3/1976, “I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione possono, a loro richiesta, essere iscritti all’albo. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l’esercizio della libera professione, l’iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili”.

Ne discende che, di regola, gli iscritti all’albo pubblici dipendenti con annotazione a margine, non possono esercitare la libera professione, soprattutto se dipendenti a tempo pieno.

Ciò non toglie che sarebbe perfettamente lecita e legittimamente svolta l’attività professionale di iscritti con annotazione a margine, qualora questi, in base allo specifico ordinamento al quale appartengono, pur essendo dipendenti a tempo pieno, possano svolgere la libera professione.

Ne discende che l’iscritto all’Ordine deve chiedere all’Università alle cui dipendenze lavora l’autorizzazione per lo svolgimento di attività libero-professionale e, una volta ottenuta la predetta autorizzazione, produrla presso gli Uffici dell’Ordine, il quale prenderà atto delle determinazioni dell’Ente pubblico datore di lavoro.

Come noto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, l. n. 3/1976, “I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione possono, a loro richiesta, essere iscritti all’albo. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l’esercizio della libera professione, l’iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili”.

Ne discende che, di regola, gli iscritti all’albo pubblici dipendenti con annotazione a margine, non possono esercitare la libera professione, soprattutto se dipendenti a tempo pieno.

Ciò non toglie che sarebbe perfettamente lecita e legittimamente svolta l’attività professionale di iscritti con annotazione a margine, qualora questi, in base allo specifico ordinamento al quale appartengono, pur essendo dipendenti a tempo pieno, possano svolgere la libera professione.

Ne discende che l’iscritto all’Ordine deve chiedere all’Università alle cui dipendenze lavora l’autorizzazione per lo svolgimento di attività libero-professionale e, una volta ottenuta la predetta autorizzazione, produrla presso gli Uffici dell’Ordine, il quale prenderà atto delle determinazioni dell’Ente pubblico datore di lavoro.