02/04/2007 – Parere in tema di competenza degli iscritti alla sottoscrizione di Relazioni tecnico-economiche

Parere

Esaminata la questione emarginata in oggetto, giungendo alla conclusione che quanto rappresentato agli Uffici competenti della Regione dal Presidente di Federazione circa la sussistenza della competenza professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali alla elaborazione e sottoscrizione delle Relazioni tecnico-economiche relative alle domande di finanziamento agevolato per gli interventi a favore dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura.

Ed invero, dalla pura e semplice lettura dell’art. 2, l. n. 3/1976, emerge per tabulas che i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali hanno competenza in materia di redazione di elaborati aventi ad oggetto aziende agricole contenenti:

– descrizione dell’azienda, con indicazione degli estremi catastali e di superficie sia totale, sia di S.A.U. e con indicazione di qualità colturale, capi allevati distinti per categorie e titolo di possesso;

– specificazione delle modalità per il perseguimento degli obiettivi di riduzione dei costi di produzione, e/o di miglioramento e riconversione della produzione, nonché eventuali altre finalità di tutela e miglioramento naturale e diversificazione delle attività agricole;

– indicazione del risparmio di energia primaria conseguibile a seguito dell’intervento;

– dettaglio dei criteri e spiegazione delle motivazioni del dimensionamento e scelta degli impianti e/o delle macchine e attrezzature previsti per dall’investimento;

– descrizione delle condizioni ed iniziative stabilite per il rispetto dei requisiti minimi di ambiente, igiene e benessere degli animali.

Basti qui rammentare che i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali hanno competenza ex lege (art. 2, l. n. 3/1976) in generale, con riferimento a tutte “le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale”; più nel dettaglio (per quanto maggiormente rileva in questa sede, in materia di:

a) la direzione, l’amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l’utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario…;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali… alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all’assestamento forestale;

d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano… nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) tutte le operazioni dell’estimo in generale, e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l’utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant’altro attiene all’amministrazione delle aziende e imprese agrarie, o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all’amministrazione delle associazioni di produttori…;

g) l’accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l’alimentazione e l’allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l’utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;

l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell’atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all’utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;

m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l’assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l’interpretazione delle stesse;

p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;

q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;

r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell’ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;

t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;

…z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;

…bb) l’assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;

…2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

…4. L’elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l’esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali…”.

Rimane da chiarire un aspetto fondamentale: nelle materie sopra elencate competenza professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, non solo sussiste, ma è addirittura esclusiva così come stabilito dalla l. n. 3/1976 e s.m.i. e ben chiarito dal Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa con parere della Sez. II del Consiglio di Stato del 29 gennaio 1997, con il quale è stato ribadito che “se la professione intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa può essere svolta solamente dagli iscritti agli albi ed elenchi istituiti in forza della legge medesima. L’istituzione di tali albi opera, quindi, un transito da regime di un regime di libertà ad uno di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti sussiste una sorta di “privativa” per lo svolgimento delle attività tipizzate”, ed è stato richiamato il precedente della Sez. IV giurisdizionale, n. 1087 dell’8 ottobre 1996.

Non soltanto, quindi, sarebbe illegittimo un eventuale rigetto di domanda di finanziamento agevolato fondato esclusivamente sull’asserita incompetenza tecnico-professionale del Dottore Agronomo o Dottore Forestale che avesse sottoscritto la Relazione tecnico-economica, ma sarebbe altresì illegittima l’ammissione ai finanziamenti agevolati di domande corredate da Relazioni tecnico-economiche predisposte e sottoscritte da professionisti la cui legge professionale non li abilitasse espressamente a svolgere le attività di cui sopra.

Esaminata la questione emarginata in oggetto, giungendo alla conclusione che quanto rappresentato agli Uffici competenti della Regione dal Presidente di Federazione circa la sussistenza della competenza professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali alla elaborazione e sottoscrizione delle Relazioni tecnico-economiche relative alle domande di finanziamento agevolato per gli interventi a favore dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura.

Ed invero, dalla pura e semplice lettura dell’art. 2, l. n. 3/1976, emerge per tabulas che i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali hanno competenza in materia di redazione di elaborati aventi ad oggetto aziende agricole contenenti:

– descrizione dell’azienda, con indicazione degli estremi catastali e di superficie sia totale, sia di S.A.U. e con indicazione di qualità colturale, capi allevati distinti per categorie e titolo di possesso;

– specificazione delle modalità per il perseguimento degli obiettivi di riduzione dei costi di produzione, e/o di miglioramento e riconversione della produzione, nonché eventuali altre finalità di tutela e miglioramento naturale e diversificazione delle attività agricole;

– indicazione del risparmio di energia primaria conseguibile a seguito dell’intervento;

– dettaglio dei criteri e spiegazione delle motivazioni del dimensionamento e scelta degli impianti e/o delle macchine e attrezzature previsti per dall’investimento;

– descrizione delle condizioni ed iniziative stabilite per il rispetto dei requisiti minimi di ambiente, igiene e benessere degli animali.

Basti qui rammentare che i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali hanno competenza ex lege (art. 2, l. n. 3/1976) in generale, con riferimento a tutte “le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale”; più nel dettaglio (per quanto maggiormente rileva in questa sede, in materia di:

a) la direzione, l’amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l’utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario…;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali… alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all’assestamento forestale;

d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano… nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) tutte le operazioni dell’estimo in generale, e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l’utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant’altro attiene all’amministrazione delle aziende e imprese agrarie, o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all’amministrazione delle associazioni di produttori…;

g) l’accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l’alimentazione e l’allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l’utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;

l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell’atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all’utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;

m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l’assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l’interpretazione delle stesse;

p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;

q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;

r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell’ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;

t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;

…z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;

…bb) l’assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;

…2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

…4. L’elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l’esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali…”.

Rimane da chiarire un aspetto fondamentale: nelle materie sopra elencate competenza professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, non solo sussiste, ma è addirittura esclusiva così come stabilito dalla l. n. 3/1976 e s.m.i. e ben chiarito dal Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa con parere della Sez. II del Consiglio di Stato del 29 gennaio 1997, con il quale è stato ribadito che “se la professione intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa può essere svolta solamente dagli iscritti agli albi ed elenchi istituiti in forza della legge medesima. L’istituzione di tali albi opera, quindi, un transito da regime di un regime di libertà ad uno di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti sussiste una sorta di “privativa” per lo svolgimento delle attività tipizzate”, ed è stato richiamato il precedente della Sez. IV giurisdizionale, n. 1087 dell’8 ottobre 1996.

Non soltanto, quindi, sarebbe illegittimo un eventuale rigetto di domanda di finanziamento agevolato fondato esclusivamente sull’asserita incompetenza tecnico-professionale del Dottore Agronomo o Dottore Forestale che avesse sottoscritto la Relazione tecnico-economica, ma sarebbe altresì illegittima l’ammissione ai finanziamenti agevolati di domande corredate da Relazioni tecnico-economiche predisposte e sottoscritte da professionisti la cui legge professionale non li abilitasse espressamente a svolgere le attività di cui sopra.