Come noto, l’art. 2 della Legge 7.Gennaio.1976 n. 3 e successiva Legge 10.Febbraio.1992 n. 152 rubricato Attività professionali, (Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale) dispone che “Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonchè delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, semprechè queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonchè dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l’alimentazione e l’allevamento degli animali, nonchè la conservazione, il commercio, l’utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell’atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all’utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;
q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;
r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell’ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;
t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell’articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell’articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all’articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri”.
Al secondo comma, lo stesso articolo chiarisce che “I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza”.
L’art. 16, lett. l), R.D. 274/1929 richiamato nel precedente comma cc), Regolamento per la professione di geometra, riconosce la competenza dei geometri (e dunque dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali) anche in relazione a “progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone…”.
Orbene, alla luce delle disposizioni sopra riportate non sembra revocabile in dubbio la competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali con riferimento alla progettazione di costruzioni in cemento armato accessorie a costruzioni rurali ed edifici per uso di industrie agricole, oltre a modeste costruzioni civili, persino nel caso in cui dette costruzioni ricadano in zone sismiche.
Come noto, l’art. 67, D.P.R. n. 380/2001, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (d’ora in poi, per brevità, T.U. Edilizia) nel ripetere testualmente l’art. 7, comma 2, della L. n. 1086/1971, prescrive al secondo comma che “Il collaudo” delle opere in cemento armato la cui sicurezza può interessare la pubblica incolumità “deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera”. Per tale motivo alcune Amministrazioni locali dubitano della competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, non espressamente menzionati nella legge del 1971, né nel T.U. n. 380/1971, in materia di costruzioni rurali ed attinenti alle industrie agrarie.
Onde fugare tale dubbio, in primo luogo va ribadito il carattere meramente “compilativo” – cui si è già fatto cenno – del comma 2, 93, D.P.R. n. 380/2001: esso ripete testualmente il comma 2 dell’art. 7, L. n. 1086/1971 senza apportarvi modifica alcuna.
Va, pertanto, sottolineato che l’omessa indicazione espressa nella legge del 1971 dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali tra coloro che hanno competenza in materia di costruzioni in cemento armato rurali ed attinenti alle industrie agrarie, id est nei casi consentiti dalla loro legge professionale, è stata inequivocabilmente superata, in base al canone ermeneutico secondo il quale in caso di antinomia la legge successiva prevale sulla legge antecedente contrastante, dall’art. 2, let. cc), L. n. 3/1976 e ss.mm. che ha espressamente attribuito ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali anche le competenze relative alla figura professionale del Geometra concernenti “progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone…”.
Non solo: va anche rammentato che è indubbio che le opere di cui si discute possano essere progettate e dirette da Dottori Agronomi e Dottori Forestali, ogni qualvolta rientrino tra quelli di competenza comune sia di Geometri, sia di Dottori Agronomi e Dottori Forestali, appunto in virtù del richiamo operato dall’art. 2, L. n. 3/1976 al R.D. n. 274/1929.
A ciò si aggiunga che la Legge di semplificazione 1999 (L. n. 340/2000), che ha delegato il Governo ad adottare il T.U. in materia Edilizia, non conferiva la delega a modificare e/o abrogare la L. n. 3/1976 e ss.mm., né, più in generale, conferiva al Governo una delega al riordino delle competenze professionali. Dunque non potrebbe sostenersi che il D.P.R. n. 380/2001 abbia modificato l’art. 2, l. n. 3/1976, abrogando la sua let. cc), a meno di voler ammettere che esso – in parte qua – violi la legge di delega con riferimento all’oggetto della delega stessa.
Del resto, in ossequio agli artt. 20, comma 4, L. n. 59/1997 e 7, comma 2, l. n. 50/1999, lo stesso T.U. n. 380/2001, indica esplicitamente, all’art. 136, tutte le norme abrogate, anche implicitamente, che regolano la materia oggetto di delegificazione. Nella relativa elencazione non si rinviene traccia della l. n. 3/1976 e ss.mm.
Né potrebbe sostenersi validamente che l’art. 2, particolarmente let. cc), L. n. 3/1976 sia stato in ogni caso implicitamente abrogato, se solo si considera che a mente dell’art. 7, comma 3, L. n. 50/1999, “Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate tutte le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate…”. Difatti, poiché, come detto, le competenze dei professionisti non rientravano nella delega conferita al Governo con la L. n. 340/2000, le relative disposizioni di legge in materia di competenze professionali non possono ritenersi implicitamente abrogate dal D.P.R. n. 380/2001, pena il riconoscimento della violazione della stessa legge di delega n. 340/2000.
Ne consegue, quindi, che debba riconoscersi la competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in materia di costruzioni in cemento armato rurali ed attinenti alle industrie agrarie, per come individuate dall’art. 16, let. l), R.D. n. 274/1929, richiamato dall’art. 2, let. cc), l. n. 3/1976 e ss.mm., dato che il D.P.R. n. 380/2001 recante il T.U. dell’Edilizia in nulla ha modificato la disciplina previgente sul punto.
Senza dire del fatto che, in ogni caso, le disposizioni del predetto T.U. n. 380/2001 devono comunque essere interpretate in modo conforme alla legge di delega, che non consentiva al Governo modifiche in materia di competenze professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, come stabilite dalla L. n. 3/1976 e ss.mm.
Del resto, in tal senso è anche la prassi successiva al citato T.U. Edilizia, come dimostrano i due unici precedenti analoghi noti, risolti a favore della competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, sia con riferimento proprio alle costruzioni rurali (nota del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali prot. n. 1532/2003 del 14 marzo 2003), sia con specifico riferimento alle costruzioni rurali in zone sismiche (nota del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali prot. n. 981/2006 del 2 marzo 2006).
Resta inteso e ben fermo, ovviamente, che per quanto attiene alle attività professionali proprie anche dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in virtù del richiamo operato dall’art. 2, L. n. 3/1976 e ss.mm. al R.D. n. 274/1929, valgono per i Dottori gli stessi limiti e le medesime prescrizioni stabilite, appunto, per i Geometri.
La questione, con specifico riferimento all’utilizzo del cemento armato, è già stata affrontata negli anni scorsi dalla giurisprudenza civile ed amministrativa, sicché principi e criteri di delimitazione delle competenze possono ormai dirsi stabilmente e pacificamente acquisiti.
Canone principe è certamente quello della tipologia dell’opera come che nel caso di un fabbricato rurale ad uso agricolo (stalla per l’allevamento di vitelli). Per tale tipologia di opera la legge e la giurisprudenza non solo riconoscono la competenza del Geometra, e dunque anche del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale, ma consentono loro l’utilizzo del cemento armato, al contrario di quanto accade con riferimento alle costruzioni civili, purché, nel rispetto delle norme vigenti, l’opera sia di modeste dimensioni, sia accessoria ad edifici rurali o destinati alle industrie agricole, non richieda particolari operazioni di calcolo, non implichi la soluzione di particolari problemi strutturali o difficoltà tecniche e per la sua destinazione non comporti pericolo per le persone[1]. In merito alle dimensioni modeste dell’immobile, è appena il caso di rammentare che la soglia discriminatoria è individuata dai Giudici amministrativi nei 4000[2]-5000[3] mc, sempre che gli edifici in questione non siano caratterizzati da struttura portante in cemento armato e, con precipuo riferimento al pericolo per l’incolumità delle persone, esso è generalmente escluso quando l’opera non sia progettata su più piani[4].
Concludendo, fermo restando che la valutazione circa la sussistenza o meno della competenza di una data categoria di professionisti spetta alla singola amministrazione, l’esercizio della relativa discrezionalità tecnica è in ogni caso soggetta al vaglio di legittimità del Giudice Amministrativo, onde valutare se la specifica attività rientri o meno nella competenza professionale di categorie che eventualmente si dovessero ritenere ingiustamente lese[5].Onde, quindi, consentire una serena valutazione da parte di Amministrazioni locali, si rammenta che il R.D. n. 2537/1925 di Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, al Capo IV, rubricato Dell’oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto tratta dei “lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per la costruzione e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di comunicazione , alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali” (art. 51) ed alle “opere di edilizia civile” (art. 52), con espressa specificazione che “Le disposizioni dei precedenti artt. 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d’ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell’attività professionale di altre categorie di tecnici specializzati” (art. 53).
Né sembra potersi ritenere che detti professionisti siano abilitati in esclusiva a progettare, dirigere e collaudare opere relative ad industrie agricole solo perché il T.U. della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell’architetto e dell’ingegnere (L. n. 143/1949 e successivi aggiornamenti), Capo II, art. 14, Classe I, let. a) fa riferimento a “fabbricati rurali”, let. b), a “edifici rurali di speciale importanza”. La circostanza non vale a comprovare la competenza esclusiva degli Architetti e degli Ingegneri in materia, anche perché, com’è noto, “compito della tariffa professionale non è certo quello di definire le competenze dei singoli professionisti – al che provvedono le leggi sui singoli ordinamenti professionali – ma solo quello di stabilire il compenso che essi posso chiedere per la loro attività”[6].
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, Architetti ed Ingegneri parrebbero sprovvisti delle competenze tecnico-agronomiche e/o zootecniche necessarie in materia, ma certamente estranee alla loro preparazione e cognizione. Non v’è chi non veda che tali cognizioni sono invece proprie dei Dottori Agronomi. In merito si rammentare che “con riferimento al riparto di competenze tra agronomi ed ingegneri [ed Architetti, che con questi ultimi condividono il Regolamento che delimita le competenze professionali, ndr.], la giurisprudenza ha affermato che spetta ai primi la redazione di progetti complessi per la produzione agricola o comunque relativi ad “impresa agricola” (Cons. Stato, V, 29 ottobre 1992, n. 1078)” (Tar Calabria, Cz, n. 541/1993, confermata da Cons. Stato, VI, n. 1491/1997).
Con riferimento alle competenze in materia di Progettazione e Direzione lavori di costruzioni civili abitative in ambito urbano:
va innanzitutto rammentato che se è vero che l’art. 2, L. n. 3/1976 e ss.mm. (Ordinamento professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali), riserva, fra l’altro, alla competenza “dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività … in generale… riguardanti il mondo rurale”, è altrettanto vero che la norma prosegue specificando che “In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestal, oltre a quanto riportato alle lettere d, m, q, r, u, cc:
v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonchè ai giardini e alle opere a verde in general.
In particolare, sempre per quanto interessa l’art. 16, lett. a), d), f), R.D. 274/1929, Regolamento per la professione di geometra, riconoscono la competenza dei geometri (e dunque dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali) anche in relazione a, rispettivamente: “operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poliangonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali e estimi relativi” senza alcuna limitazione al territorio rurale; “misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili”; “stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi”, nonché – lettera m) – “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili” ed infine, secondo la lettera n), “misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m)”.
Il sistema delineato dalle norme surrichiamate conferma, per quanto specificamente attiene all’art. 2, l. n. 3/1976 e ss.mm., che – in linea generale – le competenze dei dottori Agronomi e dottori Forestali in materia di pianificazione, programmazione, progettazione, vigilanza, direzione lavori e collaudo, estimo, lavori catastali, topografici e cartografici, etc. non sono esclusivamente circoscritti al mondo ed agli spazi rurali, bensì in molti casi espressamente estesi dalla legge anche a quelli urbani.
Già questa semplice constatazione consente di chiarire che il Legislatore non ha escluso tout court dalle competenze professionali degli iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali le attività edilizie afferenti le realtà urbane e che le predette competenze non sono circoscritte al solo ambiente rurale.
Identico discorso vale a fortori per tutte le lettere dell’art. 16, R.D. n. 274/1929 espressamente richiamate dalla legge professionale: si tratta sempre ed esclusivamente di attività concernenti l’ambiente urbano.
La ragione è evidente: per quanto attiene ad attività professionali dei Geometri concernenti il mondo rurale sarebbe stato del tutto superfluo estenderle ai Dottori Agronomi ed ai Dottori Forestali, essendo ovvia la competenza, ben più ampia sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto il profilo qualitativo, dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in ambito rurale. Il richiamo ad alcune competenze dei Geometri, quindi, può avere ed ha un senso solo ed esclusivamente con riferimento ad attività che esulino dal mondo rurale strettamente inteso, id est, appunto, quelle concernenti il contesto urbano, relativamente alle quali, in mancanza di tali espressi richiami, sarebbe forse stato lecito dubitare della competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. Proprio al fine di fugare tali dubbi è intervento espressamente il Legislatore inserendole nell’elenco delle competenze contenute nell’art. 2, l. n. 3/1976 e ss.mm..
Più nel dettaglio, per quanto attiene all’espresso richiamo operato dall’art. 2, co. 2, let. cc), della legge professionale all’art. 16, let. m), R.D. n. 274/1929, e dunque il riconoscimento della competenza in materia di progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili è evidente dal tenore testuale che esso è privo di qualsiasi delimitazione di ambiente. In buona sostanza la legge dice espressamente che Geometri e Dottori Agronomi e Dottori Forestali possono progettare, dirigere e vigilare sulla costruzione di modeste costruzioni civili senza specificare che tali costruzioni civili debbano necessariamente ricadere in ambito rurale e non possano ricadere in ambito urbano.
Soccorre, pertanto, il principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit: se il Legislatore avesse voluto escludere la competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in tema di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili nel tessuto urbano avrebbe semplicemente formulato il richiamo alla let. m) dell’art. 16, R.D. n. 274/1929, chiarendo che esso era operativo solo ed esclusivamente in caso di costruzioni rurali. Così non ha fatto, ergo la limitazione non esiste, né può essere inferita in via interpretativa. Soprattutto una tale limitazione non può essere desunta ermeneuticamente in mancanza di elementi inequivoci a sostegno. Anzi, essa va addirittura esclusa in presenza di quei chiari e ripetuti elementi sopra richiamati a conforto del fatto che, da un lato, in linea generale le competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali concernono spesso attività relative indifferentemente al mondo rurale ed al mondo urbano, per espressa previsione legislativa dell’art. 2, l. n. 3/1976 e ss.mm. e, dall’altro, che le loro competenze espressamente tratte dal Regolamento per la professione di geometra sono proprio relative al territorio urbano ed alle costruzioni ivi ricadenti.
In claris non fit interpretatio.
Il Legislatore ha attribuito ai Dottori Agronomi e Forestali una specifica competenza professionale comune con quella dei Geometri: “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”, senza alcun limite o specificazione, salvo quella espressa nell’aggettivo qualificativo “modeste”[7]. Se a ciò si aggiunge che in molti casi le competenze professionali della categoria sono specificamente riferite sia all’ambiente rurale, sia a quello urbano, e che tutte le altre loro competenze tratte dall’art. 16, R.D. n. 274/1929 concernono edifici urbani, a maggior ragione non soltanto è dato rinvenire elementi ostativi a che gli iscritti si occupino costruzioni civili in ambito urbano, purché di modeste dimensioni 8, ma anzi discende con chiarezza e linearità la relativa competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, in tal caso in tutto e per tutto comune a quella dei Geometri.
Concludendo, alla luce delle disposizioni di legge e regolamentari appena riportate, non sembra revocabile in dubbio la competenza professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in materia di progettazione e direzione lavori relativi a modeste costruzioni civili in ambito urbano.
Il Presidente
Dottore Agronomo Pantaleo Mercurio
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[1] Cfr., Cass., I, 4.5.1994, n. 4330; Tar Puglia, II, 21.6.1995, n. 522; Cass., II, 2.4.1997, n. 2861; Cass., II, 22.10.1997, n. 10365; Tar Bologna, II, 18.2.1998; Cons. Stato, V, 8.6.1998, n. 779; Cons. Stato, V, 13.1.1999, n. 25; Cass., II, 9.5.2000, n. 5873; Cass., II, 29.11.2000, n. 15327.
[2] Tar Puglia, II, 21.6.1995, n. 522, cit.
[3] Cons. Stato, V, 13.1.1999, n. 25, cit.
[4] Ancora Cons. Stato, V, 13.1.1999, n. 25, cit.
[5] Tar Abruzzo, AQ, 28.9.1999, n. 547 e Tar Campania, 22.6.1999, n. 221).
[6] C. Cost., n. 345/1995, richiamata dal Consiglio di Stato, Sez. II, parere del 29 gennaio 1997
[7] e 2 Ovviamente, per quanto attiene alla qualificazione della “modestia” delle costruzioni civili, nei limiti quantitativi (volumetria) e qualitativi (tipo di struttura ed in particolare impiego del cemento armato) della competenza dei Geometri. Ma questi aspetti esulano dal tema più generale qui trattato.
Come noto, l’art. 2 della Legge 7.Gennaio.1976 n. 3 e successiva Legge 10.Febbraio.1992 n. 152 rubricato Attività professionali, (Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale) dispone che “Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonchè delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, semprechè queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonchè dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l’alimentazione e l’allevamento degli animali, nonchè la conservazione, il commercio, l’utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell’atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all’utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;
q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;
r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell’ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;
t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell’articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell’articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all’articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri”.
Al secondo comma, lo stesso articolo chiarisce che “I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza”.
L’art. 16, lett. l), R.D. 274/1929 richiamato nel precedente comma cc), Regolamento per la professione di geometra, riconosce la competenza dei geometri (e dunque dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali) anche in relazione a “progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone…”.
Orbene, alla luce delle disposizioni sopra riportate non sembra revocabile in dubbio la competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali con riferimento alla progettazione di costruzioni in cemento armato accessorie a costruzioni rurali ed edifici per uso di industrie agricole, oltre a modeste costruzioni civili, persino nel caso in cui dette costruzioni ricadano in zone sismiche.
Come noto, l’art. 67, D.P.R. n. 380/2001, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (d’ora in poi, per brevità, T.U. Edilizia) nel ripetere testualmente l’art. 7, comma 2, della L. n. 1086/1971, prescrive al secondo comma che “Il collaudo” delle opere in cemento armato la cui sicurezza può interessare la pubblica incolumità “deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera”. Per tale motivo alcune Amministrazioni locali dubitano della competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, non espressamente menzionati nella legge del 1971, né nel T.U. n. 380/1971, in materia di costruzioni rurali ed attinenti alle industrie agrarie.
Onde fugare tale dubbio, in primo luogo va ribadito il carattere meramente “compilativo” – cui si è già fatto cenno – del comma 2, 93, D.P.R. n. 380/2001: esso ripete testualmente il comma 2 dell’art. 7, L. n. 1086/1971 senza apportarvi modifica alcuna.
Va, pertanto, sottolineato che l’omessa indicazione espressa nella legge del 1971 dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali tra coloro che hanno competenza in materia di costruzioni in cemento armato rurali ed attinenti alle industrie agrarie, id est nei casi consentiti dalla loro legge professionale, è stata inequivocabilmente superata, in base al canone ermeneutico secondo il quale in caso di antinomia la legge successiva prevale sulla legge antecedente contrastante, dall’art. 2, let. cc), L. n. 3/1976 e ss.mm. che ha espressamente attribuito ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali anche le competenze relative alla figura professionale del Geometra concernenti “progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone…”.
Non solo: va anche rammentato che è indubbio che le opere di cui si discute possano essere progettate e dirette da Dottori Agronomi e Dottori Forestali, ogni qualvolta rientrino tra quelli di competenza comune sia di Geometri, sia di Dottori Agronomi e Dottori Forestali, appunto in virtù del richiamo operato dall’art. 2, L. n. 3/1976 al R.D. n. 274/1929.
A ciò si aggiunga che la Legge di semplificazione 1999 (L. n. 340/2000), che ha delegato il Governo ad adottare il T.U. in materia Edilizia, non conferiva la delega a modificare e/o abrogare la L. n. 3/1976 e ss.mm., né, più in generale, conferiva al Governo una delega al riordino delle competenze professionali. Dunque non potrebbe sostenersi che il D.P.R. n. 380/2001 abbia modificato l’art. 2, l. n. 3/1976, abrogando la sua let. cc), a meno di voler ammettere che esso – in parte qua – violi la legge di delega con riferimento all’oggetto della delega stessa.
Del resto, in ossequio agli artt. 20, comma 4, L. n. 59/1997 e 7, comma 2, l. n. 50/1999, lo stesso T.U. n. 380/2001, indica esplicitamente, all’art. 136, tutte le norme abrogate, anche implicitamente, che regolano la materia oggetto di delegificazione. Nella relativa elencazione non si rinviene traccia della l. n. 3/1976 e ss.mm.
Né potrebbe sostenersi validamente che l’art. 2, particolarmente let. cc), L. n. 3/1976 sia stato in ogni caso implicitamente abrogato, se solo si considera che a mente dell’art. 7, comma 3, L. n. 50/1999, “Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate tutte le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate…”. Difatti, poiché, come detto, le competenze dei professionisti non rientravano nella delega conferita al Governo con la L. n. 340/2000, le relative disposizioni di legge in materia di competenze professionali non possono ritenersi implicitamente abrogate dal D.P.R. n. 380/2001, pena il riconoscimento della violazione della stessa legge di delega n. 340/2000.
Ne consegue, quindi, che debba riconoscersi la competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in materia di costruzioni in cemento armato rurali ed attinenti alle industrie agrarie, per come individuate dall’art. 16, let. l), R.D. n. 274/1929, richiamato dall’art. 2, let. cc), l. n. 3/1976 e ss.mm., dato che il D.P.R. n. 380/2001 recante il T.U. dell’Edilizia in nulla ha modificato la disciplina previgente sul punto.
Senza dire del fatto che, in ogni caso, le disposizioni del predetto T.U. n. 380/2001 devono comunque essere interpretate in modo conforme alla legge di delega, che non consentiva al Governo modifiche in materia di competenze professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, come stabilite dalla L. n. 3/1976 e ss.mm.
Del resto, in tal senso è anche la prassi successiva al citato T.U. Edilizia, come dimostrano i due unici precedenti analoghi noti, risolti a favore della competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, sia con riferimento proprio alle costruzioni rurali (nota del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali prot. n. 1532/2003 del 14 marzo 2003), sia con specifico riferimento alle costruzioni rurali in zone sismiche (nota del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali prot. n. 981/2006 del 2 marzo 2006).
Resta inteso e ben fermo, ovviamente, che per quanto attiene alle attività professionali proprie anche dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in virtù del richiamo operato dall’art. 2, L. n. 3/1976 e ss.mm. al R.D. n. 274/1929, valgono per i Dottori gli stessi limiti e le medesime prescrizioni stabilite, appunto, per i Geometri.
La questione, con specifico riferimento all’utilizzo del cemento armato, è già stata affrontata negli anni scorsi dalla giurisprudenza civile ed amministrativa, sicché principi e criteri di delimitazione delle competenze possono ormai dirsi stabilmente e pacificamente acquisiti.
Canone principe è certamente quello della tipologia dell’opera come che nel caso di un fabbricato rurale ad uso agricolo (stalla per l’allevamento di vitelli). Per tale tipologia di opera la legge e la giurisprudenza non solo riconoscono la competenza del Geometra, e dunque anche del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale, ma consentono loro l’utilizzo del cemento armato, al contrario di quanto accade con riferimento alle costruzioni civili, purché, nel rispetto delle norme vigenti, l’opera sia di modeste dimensioni, sia accessoria ad edifici rurali o destinati alle industrie agricole, non richieda particolari operazioni di calcolo, non implichi la soluzione di particolari problemi strutturali o difficoltà tecniche e per la sua destinazione non comporti pericolo per le persone[1]. In merito alle dimensioni modeste dell’immobile, è appena il caso di rammentare che la soglia discriminatoria è individuata dai Giudici amministrativi nei 4000[2]-5000[3] mc, sempre che gli edifici in questione non siano caratterizzati da struttura portante in cemento armato e, con precipuo riferimento al pericolo per l’incolumità delle persone, esso è generalmente escluso quando l’opera non sia progettata su più piani[4].
Concludendo, fermo restando che la valutazione circa la sussistenza o meno della competenza di una data categoria di professionisti spetta alla singola amministrazione, l’esercizio della relativa discrezionalità tecnica è in ogni caso soggetta al vaglio di legittimità del Giudice Amministrativo, onde valutare se la specifica attività rientri o meno nella competenza professionale di categorie che eventualmente si dovessero ritenere ingiustamente lese[5].Onde, quindi, consentire una serena valutazione da parte di Amministrazioni locali, si rammenta che il R.D. n. 2537/1925 di Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, al Capo IV, rubricato Dell’oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto tratta dei “lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per la costruzione e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di comunicazione , alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali” (art. 51) ed alle “opere di edilizia civile” (art. 52), con espressa specificazione che “Le disposizioni dei precedenti artt. 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d’ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell’attività professionale di altre categorie di tecnici specializzati” (art. 53).
Né sembra potersi ritenere che detti professionisti siano abilitati in esclusiva a progettare, dirigere e collaudare opere relative ad industrie agricole solo perché il T.U. della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell’architetto e dell’ingegnere (L. n. 143/1949 e successivi aggiornamenti), Capo II, art. 14, Classe I, let. a) fa riferimento a “fabbricati rurali”, let. b), a “edifici rurali di speciale importanza”. La circostanza non vale a comprovare la competenza esclusiva degli Architetti e degli Ingegneri in materia, anche perché, com’è noto, “compito della tariffa professionale non è certo quello di definire le competenze dei singoli professionisti – al che provvedono le leggi sui singoli ordinamenti professionali – ma solo quello di stabilire il compenso che essi posso chiedere per la loro attività”[6].
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, Architetti ed Ingegneri parrebbero sprovvisti delle competenze tecnico-agronomiche e/o zootecniche necessarie in materia, ma certamente estranee alla loro preparazione e cognizione. Non v’è chi non veda che tali cognizioni sono invece proprie dei Dottori Agronomi. In merito si rammentare che “con riferimento al riparto di competenze tra agronomi ed ingegneri [ed Architetti, che con questi ultimi condividono il Regolamento che delimita le competenze professionali, ndr.], la giurisprudenza ha affermato che spetta ai primi la redazione di progetti complessi per la produzione agricola o comunque relativi ad “impresa agricola” (Cons. Stato, V, 29 ottobre 1992, n. 1078)” (Tar Calabria, Cz, n. 541/1993, confermata da Cons. Stato, VI, n. 1491/1997).
Con riferimento alle competenze in materia di Progettazione e Direzione lavori di costruzioni civili abitative in ambito urbano:
va innanzitutto rammentato che se è vero che l’art. 2, L. n. 3/1976 e ss.mm. (Ordinamento professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali), riserva, fra l’altro, alla competenza “dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività … in generale… riguardanti il mondo rurale”, è altrettanto vero che la norma prosegue specificando che “In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestal, oltre a quanto riportato alle lettere d, m, q, r, u, cc:
v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonchè ai giardini e alle opere a verde in general.
In particolare, sempre per quanto interessa l’art. 16, lett. a), d), f), R.D. 274/1929, Regolamento per la professione di geometra, riconoscono la competenza dei geometri (e dunque dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali) anche in relazione a, rispettivamente: “operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poliangonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali e estimi relativi” senza alcuna limitazione al territorio rurale; “misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili”; “stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi”, nonché – lettera m) – “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili” ed infine, secondo la lettera n), “misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m)”.
Il sistema delineato dalle norme surrichiamate conferma, per quanto specificamente attiene all’art. 2, l. n. 3/1976 e ss.mm., che – in linea generale – le competenze dei dottori Agronomi e dottori Forestali in materia di pianificazione, programmazione, progettazione, vigilanza, direzione lavori e collaudo, estimo, lavori catastali, topografici e cartografici, etc. non sono esclusivamente circoscritti al mondo ed agli spazi rurali, bensì in molti casi espressamente estesi dalla legge anche a quelli urbani.
Già questa semplice constatazione consente di chiarire che il Legislatore non ha escluso tout court dalle competenze professionali degli iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali le attività edilizie afferenti le realtà urbane e che le predette competenze non sono circoscritte al solo ambiente rurale.
Identico discorso vale a fortori per tutte le lettere dell’art. 16, R.D. n. 274/1929 espressamente richiamate dalla legge professionale: si tratta sempre ed esclusivamente di attività concernenti l’ambiente urbano.
La ragione è evidente: per quanto attiene ad attività professionali dei Geometri concernenti il mondo rurale sarebbe stato del tutto superfluo estenderle ai Dottori Agronomi ed ai Dottori Forestali, essendo ovvia la competenza, ben più ampia sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto il profilo qualitativo, dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in ambito rurale. Il richiamo ad alcune competenze dei Geometri, quindi, può avere ed ha un senso solo ed esclusivamente con riferimento ad attività che esulino dal mondo rurale strettamente inteso, id est, appunto, quelle concernenti il contesto urbano, relativamente alle quali, in mancanza di tali espressi richiami, sarebbe forse stato lecito dubitare della competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. Proprio al fine di fugare tali dubbi è intervento espressamente il Legislatore inserendole nell’elenco delle competenze contenute nell’art. 2, l. n. 3/1976 e ss.mm..
Più nel dettaglio, per quanto attiene all’espresso richiamo operato dall’art. 2, co. 2, let. cc), della legge professionale all’art. 16, let. m), R.D. n. 274/1929, e dunque il riconoscimento della competenza in materia di progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili è evidente dal tenore testuale che esso è privo di qualsiasi delimitazione di ambiente. In buona sostanza la legge dice espressamente che Geometri e Dottori Agronomi e Dottori Forestali possono progettare, dirigere e vigilare sulla costruzione di modeste costruzioni civili senza specificare che tali costruzioni civili debbano necessariamente ricadere in ambito rurale e non possano ricadere in ambito urbano.
Soccorre, pertanto, il principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit: se il Legislatore avesse voluto escludere la competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in tema di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili nel tessuto urbano avrebbe semplicemente formulato il richiamo alla let. m) dell’art. 16, R.D. n. 274/1929, chiarendo che esso era operativo solo ed esclusivamente in caso di costruzioni rurali. Così non ha fatto, ergo la limitazione non esiste, né può essere inferita in via interpretativa. Soprattutto una tale limitazione non può essere desunta ermeneuticamente in mancanza di elementi inequivoci a sostegno. Anzi, essa va addirittura esclusa in presenza di quei chiari e ripetuti elementi sopra richiamati a conforto del fatto che, da un lato, in linea generale le competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali concernono spesso attività relative indifferentemente al mondo rurale ed al mondo urbano, per espressa previsione legislativa dell’art. 2, l. n. 3/1976 e ss.mm. e, dall’altro, che le loro competenze espressamente tratte dal Regolamento per la professione di geometra sono proprio relative al territorio urbano ed alle costruzioni ivi ricadenti.
In claris non fit interpretatio.
Il Legislatore ha attribuito ai Dottori Agronomi e Forestali una specifica competenza professionale comune con quella dei Geometri: “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”, senza alcun limite o specificazione, salvo quella espressa nell’aggettivo qualificativo “modeste”[7]. Se a ciò si aggiunge che in molti casi le competenze professionali della categoria sono specificamente riferite sia all’ambiente rurale, sia a quello urbano, e che tutte le altre loro competenze tratte dall’art. 16, R.D. n. 274/1929 concernono edifici urbani, a maggior ragione non soltanto è dato rinvenire elementi ostativi a che gli iscritti si occupino costruzioni civili in ambito urbano, purché di modeste dimensioni 8, ma anzi discende con chiarezza e linearità la relativa competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, in tal caso in tutto e per tutto comune a quella dei Geometri.
Concludendo, alla luce delle disposizioni di legge e regolamentari appena riportate, non sembra revocabile in dubbio la competenza professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in materia di progettazione e direzione lavori relativi a modeste costruzioni civili in ambito urbano.
Il Presidente
Dottore Agronomo Pantaleo Mercurio
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[1] Cfr., Cass., I, 4.5.1994, n. 4330; Tar Puglia, II, 21.6.1995, n. 522; Cass., II, 2.4.1997, n. 2861; Cass., II, 22.10.1997, n. 10365; Tar Bologna, II, 18.2.1998; Cons. Stato, V, 8.6.1998, n. 779; Cons. Stato, V, 13.1.1999, n. 25; Cass., II, 9.5.2000, n. 5873; Cass., II, 29.11.2000, n. 15327.
[2] Tar Puglia, II, 21.6.1995, n. 522, cit.
[3] Cons. Stato, V, 13.1.1999, n. 25, cit.
[4] Ancora Cons. Stato, V, 13.1.1999, n. 25, cit.
[5] Tar Abruzzo, AQ, 28.9.1999, n. 547 e Tar Campania, 22.6.1999, n. 221).
[6] C. Cost., n. 345/1995, richiamata dal Consiglio di Stato, Sez. II, parere del 29 gennaio 1997
[7] e 2 Ovviamente, per quanto attiene alla qualificazione della “modestia” delle costruzioni civili, nei limiti quantitativi (volumetria) e qualitativi (tipo di struttura ed in particolare impiego del cemento armato) della competenza dei Geometri. Ma questi aspetti esulano dal tema più generale qui trattato.