Con la circolare CONAF prot. 2698/07 del 26.9.2007 avente ad oggetto specificatamente la materia di cui al parere richiesto, si è diffusamente chiarito come, anche a seguito della impugnativa al TAR promossa dal CONAF avverso il D.M. interministeriale 19.2.2007 relativo alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente), e riguardante in particolare le disposizioni relative alle certificazioni attestanti i risparmi energetici degli impianti a servizio degli edifici, il Ministero delle Economia e delle Finanze, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, hanno ritenuto di emanare la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 – seguita poi dal Decreto Interministeriale 26.10.2007 – nel quale è stata sostituita alla previsione di competenze dei soli iscritti agli Ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti, o ai Collegi dei Geometri o dei Periti Industriali, la competenza anche dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e di ogni altro iscritto agli Albi professionali che abbiano all’interno delle proprie competenze anche quella in materia di progettazione e certificazione di impianti energetici serventi il patrimonio edilizio.
Pertanto, si può certamente affermare che in base a tale normativa ed alle circolari interpretative il Dottore Agronomo o il Dottore Forestale ha competenza in merito alla progettazione e certificazione di impianti fotovoltaici, ai fini della predetta legge 296/2007 e dei citati decreti attuativi
Con la circolare CONAF prot. 2698/07 del 26.9.2007 avente ad oggetto specificatamente la materia di cui al parere richiesto, si è diffusamente chiarito come, anche a seguito della impugnativa al TAR promossa dal CONAF avverso il D.M. interministeriale 19.2.2007 relativo alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente), e riguardante in particolare le disposizioni relative alle certificazioni attestanti i risparmi energetici degli impianti a servizio degli edifici, il Ministero delle Economia e delle Finanze, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, hanno ritenuto di emanare la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 – seguita poi dal Decreto Interministeriale 26.10.2007 – nel quale è stata sostituita alla previsione di competenze dei soli iscritti agli Ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti, o ai Collegi dei Geometri o dei Periti Industriali, la competenza anche dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e di ogni altro iscritto agli Albi professionali che abbiano all’interno delle proprie competenze anche quella in materia di progettazione e certificazione di impianti energetici serventi il patrimonio edilizio.
Pertanto, si può certamente affermare che in base a tale normativa ed alle circolari interpretative il Dottore Agronomo o il Dottore Forestale ha competenza in merito alla progettazione e certificazione di impianti fotovoltaici, ai fini della predetta legge 296/2007 e dei citati decreti attuativi