Parere legale in merito alla posizione di alcuni professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, i quali sono dipendenti di sindacati di categoria degli agricoltori (Coldiretti, CIA, etc.) e nell’ambito del loro rapporto di lavoro redigono e sottoscrivono col timbro professionale elaborati tecnici, senza percepire alcun compenso aggiuntivo rispetto allo stipendio contrattualmente corrisposto. A riguardo, esaminata la fattispecie evidenziata nel parere, esaminata la normativa di riferimento, la Tariffa professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, il Codice deontologico emanato dal Consiglio Nazionale il 30.11.2006 e la giurisprudenza in materia, si segnala quanto segue.
Il parere ha ad oggetto la verifica della possibilità da parte di iscritti all’Ordine di redigere elaborati tecnici con sottoscrizione autenticata dal Timbro professionale, senza pretendere compensi specifici ad hoc, ritenendo ricompreso il corrispettivo per tale attività nell’ambito dello stipendio contrattualmente corrisposto con i loro datori di lavoro, per i quali vengono redatti tali elaborati tecnici. Il Consiglio dell’Ordine richiedente in parere, sollecita peraltro di conoscere quale sarebbe l’eventuale fattispecie di reato nella quale incorrerebbe tanto il committente, quanto l’iscritto all’Ordine, al fine di valutare anche le opportune azioni giudiziarie.
Appare evidente, quindi, che la risoluzione della questione, riguarda la risposta al quesito se un iscritto all’Albo debba necessariamente richiedere un compenso specifico per le attività professionali che rende al proprio cliente, ovvero se sia legittimo che un professionista che è dipendente possa erogare le prestazioni professionali al proprio datore di lavoro semplicemente sulla base sullo stipendio contrattualmente corrisposto.
Per rispondere al quesito nodale, bisogna principiare dall’analisi dalle norme specifiche riguardanti la determinazione dei compensi dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, contenute sia nella legge professionale, che nel Codice deontologico. A riguardo, dall’analisi della Legge 7 gennaio 1976 n. 3 e sue successive modifiche ed integrazioni, appare che l’unico riferimento ai criteri in base ai quali i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali debbono richiedere i compensi professionali, è dettato dall’art. 59, il quale riferisce che la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali (onorari, competenze e spese) è rimessa alla Tariffa professionale adottata dal Consiglio dell’Ordine Nazionale ed approvata di concerto dal Ministero della Giustizia e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Il Codice di deontologia professionale approvato dal CONAF in 30 novembre 2006, invece, contiene un’unica indicazione all’art. 11, la quale recita “… la tariffa professione è garanzia della qualità della prestazione, qualità che deve essere comunque mantenuta qualunque sia il compenso pattuito con il committente …”.
E’ necessario, pertanto, esaminare le norme della Tariffa professionale vigente dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, in particolare quella adottata con il D.M. 14.5.1991 n. 232, come successivamente adeguato e modificato. Dall’esame di tale fonte emerge che anche nella Tariffa professionale non vi sono norme specifiche che possano dirimere la questione, tenuto conto che non vi è una disposizione che disciplini per i professionisti iscritti all’Albo che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, come essi debbano regolarsi in ordine alla prestazione dei compensi e, in particolare, se essi debbano comunque emettere delle notule per ogni attività svolta, ovvero possano forfetariamente o globalmente richiedere un compenso unico, sostitutivo della emissione di singole notule.
Non essendovi una norma puntuale, si ritiene, secondo i consueti canoni di ermeneutica del diritto, che la questione vada dipanata con una interpretazione che faccia riferimento agli istituti ed ai principi generali in materia. In particolare si ritiene che sia illuminante in tal senso richiamare, da una parte, l’art. 2223 del codice civile, che regolamenta il compenso delle prestazioni rese dai professionisti, il quale recita: “… il compenso, se non è convenuto dalle parti o non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal Giudice sentito il parere dell’Associazione professionale a cui il professionista appartiene…. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della professione …”.
Va altresì ricordato, a riguardo, che con la emanazione della legge 248/2006, di conversione del D.L. Bersani n. 223/2006, è stata abrogata l’obbligatorietà dei minimi di tariffa professionale.
Ora considerando tali due elementi e leggendoli complessivamente, si può ritenere che attualmente i professionisti non siano più tenuti alla applicazione dei minimi di tariffa, in via vincolante ed obbligatoria, potendo convenire con il committente importi anche differenti dai minimi tariffa, purché siano rispettati i criteri di cui al citato articolo 2233 c.c. ed in particolare che tale compensi siano comunque adeguati all’importanza dell’opera ed al decoro della professione. In buona sostanza non sarebbero ammissibili né compensi “predatori” – cioè troppo bassi e tali da ingenerare accaparramento sul mercato – né indecorosi rispetto allo stesso ruolo professionale rivestito dal professionista rispetto alla socialità.
Ciò chiarito rimane da risolvere l’ultima questione relativa alla possibilità di conglobare in via forfettaria i compensi professionali nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, concordando in buona sostanza uno stipendio mensile per l’intera attività professionale fissata per l’unico cliente committente. A riguardo, non potendosi negare la possibilità per professionisti iscritti all’Albo di stipulare rapporti di lavoro dipendente -, anzi la legge professionale all’art. 3, comma II, espressamente consente lo svolgimento delle attività di Dottore Agronomo e Dottore Forestale sotto forma di rapporto di impiego – non appare possibile costringere tali professionisti ad optare per fatturazioni singole per ogni attività, negando la possibilità di conglobare in via forfettaria il compenso in un’unica somma mensile. Ed infatti, pur non essendo prevista tale forma di fatturazione all’interno della Tariffa professionale, questa può essere facilmente assimilata alla IV categoria di liquidazione di compensi ed onorari previsti dall’art. 3 lettera d) per gli onorari valutati a discrezione, per i quali la Tariffa prevede appunto una quantificazione non analitica sulla base della Tariffa, bensì una quantificazione discrezionale che va preventivamente concordata per iscritto con il committente, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 122 della detta Tariffa professionale adottata con D.M. 14.5.1991 n. 232.
Conclusivamente si può ritenere, benché la materia non possa ritenersi di facile interpretazione ed idonea ad assumere conclusioni certe e definitive, che la condotta degli iscritti e dei loro committenti di cui al parere in oggetto, non possa ravvisarsi illegittima per la legge professionale e per l’ordinamento penale.
Diversamente si dovrebbe concludere, ove si accertasse che lo stipendio erogato dai datori di lavoro ai detti professionisti, compensi attività diversa da quella professionale – per esempio generica attività impiegatizia – tenuto conto che in tal caso vi sarebbe una attività tipica e professionale che viene svolta in maniera gratuita e, come tale, sarebbe da considerare fattispecie di abusivo esercizio della professione ex art. 348 codice penale, (si veda in tal senso la recente sentenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto l’esercizio abusivo della professione anche nell’ipotesi in cui l’attività professionale venga resa a titolo gratuito: Cass. Sez. Pen., VI, 10/10/2007, n. 42790).”
Parere legale in merito alla posizione di alcuni professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, i quali sono dipendenti di sindacati di categoria degli agricoltori (Coldiretti, CIA, etc.) e nell’ambito del loro rapporto di lavoro redigono e sottoscrivono col timbro professionale elaborati tecnici, senza percepire alcun compenso aggiuntivo rispetto allo stipendio contrattualmente corrisposto. A riguardo, esaminata la fattispecie evidenziata nel parere, esaminata la normativa di riferimento, la Tariffa professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, il Codice deontologico emanato dal Consiglio Nazionale il 30.11.2006 e la giurisprudenza in materia, si segnala quanto segue.
Il parere ha ad oggetto la verifica della possibilità da parte di iscritti all’Ordine di redigere elaborati tecnici con sottoscrizione autenticata dal Timbro professionale, senza pretendere compensi specifici ad hoc, ritenendo ricompreso il corrispettivo per tale attività nell’ambito dello stipendio contrattualmente corrisposto con i loro datori di lavoro, per i quali vengono redatti tali elaborati tecnici. Il Consiglio dell’Ordine richiedente in parere, sollecita peraltro di conoscere quale sarebbe l’eventuale fattispecie di reato nella quale incorrerebbe tanto il committente, quanto l’iscritto all’Ordine, al fine di valutare anche le opportune azioni giudiziarie.
Appare evidente, quindi, che la risoluzione della questione, riguarda la risposta al quesito se un iscritto all’Albo debba necessariamente richiedere un compenso specifico per le attività professionali che rende al proprio cliente, ovvero se sia legittimo che un professionista che è dipendente possa erogare le prestazioni professionali al proprio datore di lavoro semplicemente sulla base sullo stipendio contrattualmente corrisposto.
Per rispondere al quesito nodale, bisogna principiare dall’analisi dalle norme specifiche riguardanti la determinazione dei compensi dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, contenute sia nella legge professionale, che nel Codice deontologico. A riguardo, dall’analisi della Legge 7 gennaio 1976 n. 3 e sue successive modifiche ed integrazioni, appare che l’unico riferimento ai criteri in base ai quali i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali debbono richiedere i compensi professionali, è dettato dall’art. 59, il quale riferisce che la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali (onorari, competenze e spese) è rimessa alla Tariffa professionale adottata dal Consiglio dell’Ordine Nazionale ed approvata di concerto dal Ministero della Giustizia e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Il Codice di deontologia professionale approvato dal CONAF in 30 novembre 2006, invece, contiene un’unica indicazione all’art. 11, la quale recita “… la tariffa professione è garanzia della qualità della prestazione, qualità che deve essere comunque mantenuta qualunque sia il compenso pattuito con il committente …”.
E’ necessario, pertanto, esaminare le norme della Tariffa professionale vigente dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, in particolare quella adottata con il D.M. 14.5.1991 n. 232, come successivamente adeguato e modificato. Dall’esame di tale fonte emerge che anche nella Tariffa professionale non vi sono norme specifiche che possano dirimere la questione, tenuto conto che non vi è una disposizione che disciplini per i professionisti iscritti all’Albo che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, come essi debbano regolarsi in ordine alla prestazione dei compensi e, in particolare, se essi debbano comunque emettere delle notule per ogni attività svolta, ovvero possano forfetariamente o globalmente richiedere un compenso unico, sostitutivo della emissione di singole notule.
Non essendovi una norma puntuale, si ritiene, secondo i consueti canoni di ermeneutica del diritto, che la questione vada dipanata con una interpretazione che faccia riferimento agli istituti ed ai principi generali in materia. In particolare si ritiene che sia illuminante in tal senso richiamare, da una parte, l’art. 2223 del codice civile, che regolamenta il compenso delle prestazioni rese dai professionisti, il quale recita: “… il compenso, se non è convenuto dalle parti o non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal Giudice sentito il parere dell’Associazione professionale a cui il professionista appartiene…. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della professione …”.
Va altresì ricordato, a riguardo, che con la emanazione della legge 248/2006, di conversione del D.L. Bersani n. 223/2006, è stata abrogata l’obbligatorietà dei minimi di tariffa professionale.
Ora considerando tali due elementi e leggendoli complessivamente, si può ritenere che attualmente i professionisti non siano più tenuti alla applicazione dei minimi di tariffa, in via vincolante ed obbligatoria, potendo convenire con il committente importi anche differenti dai minimi tariffa, purché siano rispettati i criteri di cui al citato articolo 2233 c.c. ed in particolare che tale compensi siano comunque adeguati all’importanza dell’opera ed al decoro della professione. In buona sostanza non sarebbero ammissibili né compensi “predatori” – cioè troppo bassi e tali da ingenerare accaparramento sul mercato – né indecorosi rispetto allo stesso ruolo professionale rivestito dal professionista rispetto alla socialità.
Ciò chiarito rimane da risolvere l’ultima questione relativa alla possibilità di conglobare in via forfettaria i compensi professionali nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, concordando in buona sostanza uno stipendio mensile per l’intera attività professionale fissata per l’unico cliente committente. A riguardo, non potendosi negare la possibilità per professionisti iscritti all’Albo di stipulare rapporti di lavoro dipendente -, anzi la legge professionale all’art. 3, comma II, espressamente consente lo svolgimento delle attività di Dottore Agronomo e Dottore Forestale sotto forma di rapporto di impiego – non appare possibile costringere tali professionisti ad optare per fatturazioni singole per ogni attività, negando la possibilità di conglobare in via forfettaria il compenso in un’unica somma mensile. Ed infatti, pur non essendo prevista tale forma di fatturazione all’interno della Tariffa professionale, questa può essere facilmente assimilata alla IV categoria di liquidazione di compensi ed onorari previsti dall’art. 3 lettera d) per gli onorari valutati a discrezione, per i quali la Tariffa prevede appunto una quantificazione non analitica sulla base della Tariffa, bensì una quantificazione discrezionale che va preventivamente concordata per iscritto con il committente, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 122 della detta Tariffa professionale adottata con D.M. 14.5.1991 n. 232.
Conclusivamente si può ritenere, benché la materia non possa ritenersi di facile interpretazione ed idonea ad assumere conclusioni certe e definitive, che la condotta degli iscritti e dei loro committenti di cui al parere in oggetto, non possa ravvisarsi illegittima per la legge professionale e per l’ordinamento penale.
Diversamente si dovrebbe concludere, ove si accertasse che lo stipendio erogato dai datori di lavoro ai detti professionisti, compensi attività diversa da quella professionale – per esempio generica attività impiegatizia – tenuto conto che in tal caso vi sarebbe una attività tipica e professionale che viene svolta in maniera gratuita e, come tale, sarebbe da considerare fattispecie di abusivo esercizio della professione ex art. 348 codice penale, (si veda in tal senso la recente sentenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto l’esercizio abusivo della professione anche nell’ipotesi in cui l’attività professionale venga resa a titolo gratuito: Cass. Sez. Pen., VI, 10/10/2007, n. 42790).”