“Esaminata la normativa e la giurisprudenza in materia, si ritiene che la condotta del Dottore Agronomo di cui si richiede la verifica della liceità di comportamento nel parere in oggetto, non presenta profili di contestazione per la legge professionale.
Ed infatti, da quanto emerge dalla richiesta di parere e dalla allegata comunicazione della Provincia di ….., appare che il Dottore Agronomo di cui si discute è dipendente della “.. Comunità Montana – …. e da essa è stato incaricato di redigere un progetto di utilizzazione forestale per conto di un Comune appartenente alla stessa Comunità Montana. Si tratta, pertanto, di attività certamente di natura professionale – rientrata in quella di cui alla lettera c) comma 1, dell’art. 2, legge 7 gennaio 1976, n. 3 e sue successive modifiche ed integrazioni – svolta dal professionista, impiegato di una pubblica amministrazione (ha natura pubblicistica, infatti la comunità montana), nell’esclusivo interesse della pubblica amministrazione datrice di lavoro.
Tale fattispecie è regolamentata dal comma 3, dell’art. 3 della citata legge 3/76, la quale recita testualmente: “… i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali dipendenti dallo Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attività professionale nell’esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all’Albo …”.
Ne discende, pertanto, che la fattispecie sottoposta all’esame rientra esattamente nella esimente dalla iscrizione all’Albo professionale di cui alla citata disposizione e pertanto non appare illegittimo che il Dottore Agronomo dipendente della …. Comunità Montana sopra citata abbia redatto il progetto di utilizzazione forestale per il taglio di parte del bosco appartenente a tale Comunità Montana, senza apposizione del timbro professionale, tenuto conto che l’assenza dell’apposizione del timbro è facoltizzata proprio dalla non necessaria iscrizione all’Albo dello stesso, sulla base del disposto della norma citata.
Diversamente si dovrebbe concludere ove dagli accertamenti che venissero effettuati, tramite richiesta di accesso agli atti alla Comunità Montana, risultasse che il Dottore Agronomo di cui si discute fosse stato incaricato con incarico professionale ad hoc di svolgere tale attività ed essa fosse stata compensata con corrispettivi esulanti dal normale stipendio di pubblico dipendente. In tal caso, infatti, si avrebbe un incarico libero professionale, per il quale sarebbe necessario l’iscrizione del pubblico dipendente con annotazione a margine nell’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, pena la contestazione dell’abusivo esercizio della professione.”
“Esaminata la normativa e la giurisprudenza in materia, si ritiene che la condotta del Dottore Agronomo di cui si richiede la verifica della liceità di comportamento nel parere in oggetto, non presenta profili di contestazione per la legge professionale.
Ed infatti, da quanto emerge dalla richiesta di parere e dalla allegata comunicazione della Provincia di ….., appare che il Dottore Agronomo di cui si discute è dipendente della “.. Comunità Montana – …. e da essa è stato incaricato di redigere un progetto di utilizzazione forestale per conto di un Comune appartenente alla stessa Comunità Montana. Si tratta, pertanto, di attività certamente di natura professionale – rientrata in quella di cui alla lettera c) comma 1, dell’art. 2, legge 7 gennaio 1976, n. 3 e sue successive modifiche ed integrazioni – svolta dal professionista, impiegato di una pubblica amministrazione (ha natura pubblicistica, infatti la comunità montana), nell’esclusivo interesse della pubblica amministrazione datrice di lavoro.
Tale fattispecie è regolamentata dal comma 3, dell’art. 3 della citata legge 3/76, la quale recita testualmente: “… i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali dipendenti dallo Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attività professionale nell’esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all’Albo …”.
Ne discende, pertanto, che la fattispecie sottoposta all’esame rientra esattamente nella esimente dalla iscrizione all’Albo professionale di cui alla citata disposizione e pertanto non appare illegittimo che il Dottore Agronomo dipendente della …. Comunità Montana sopra citata abbia redatto il progetto di utilizzazione forestale per il taglio di parte del bosco appartenente a tale Comunità Montana, senza apposizione del timbro professionale, tenuto conto che l’assenza dell’apposizione del timbro è facoltizzata proprio dalla non necessaria iscrizione all’Albo dello stesso, sulla base del disposto della norma citata.
Diversamente si dovrebbe concludere ove dagli accertamenti che venissero effettuati, tramite richiesta di accesso agli atti alla Comunità Montana, risultasse che il Dottore Agronomo di cui si discute fosse stato incaricato con incarico professionale ad hoc di svolgere tale attività ed essa fosse stata compensata con corrispettivi esulanti dal normale stipendio di pubblico dipendente. In tal caso, infatti, si avrebbe un incarico libero professionale, per il quale sarebbe necessario l’iscrizione del pubblico dipendente con annotazione a margine nell’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, pena la contestazione dell’abusivo esercizio della professione.”