Appare privo di pregio giuridico, in quanto basato su un’erronea interpretazione della disciplina dettata dagli artt. 14 e 22 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, l’assunto prospettato dal Tribunale di….., a mente del quale l’inclusione nell’Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di esperti segnalati dalle Camere di Commercio e non iscritti in ordini professionali è prevista normativamente.
Invero, il summenzionato art. 14 concerne solo ed esclusivamente la formazione dell’Albo dei consulenti tecnici del giudice. Tale disposizione, in particolare, definisce le modalità di designazione del professionista facente parte del Comitato, che è l’organo da cui è composto il suddetto Albo, unitamente al Presidente del Tribunale, precisando, al terzo comma, che quando le domande sono presentate da periti estimatori, tale designazione è fatta dalle Camere di Commercio.
Ebbene, è palese che il Tribunale di …… ha erroneamente interpretato tale ultima previsione ove il riferimento alla designazione delle Camere di Commercio attiene con ogni evidenza solo ed esclusivamente alla designazione del professionista facente parte del summenzionato Comitato, mentre non vi è riferimento alcuno alla possibilità di inclusione di esperti non iscritti in Albi professionali nell’albo dei consulenti tecnici del Tribunale.
Per quanto concerne, poi, il successivo art. 22, si deve evidenziare che tale disposizione, mentre al primo comma prescrive che tutti i giudici debbano affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell’Albo del Tribunale della circoscrizione in cui hanno sede, introduce un’eccezione al secondo comma, contemplando la possibilità per il giudice istruttore di conferire un incarico ad un consulente tecnico iscritto in Albo di altro Tribunale o a persona non iscritta in alcun Albo (dei consulenti tecnici di tribunali), a condizione, tuttavia, che il Presidente venga sentito al riguardo e che nel provvedimento vengano indicati i motivi della scelta. E’ di immediata evidenza che anche tale previsione normativa non contenga alcun riferimento alla possibilità di includere nell’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale esperti non iscritti ad ordini professionali.
Di contro, tanto l’art. 15 quanto il successivo art. 16 delle disp. att. al c.p.c., disciplinando, rispettivamente, i requisiti per ottenere l’iscrizione all’Albo dei consulenti del Tribunale e le modalità di presentazione della domanda d’iscrizione oltre che della necessaria documentazione, prevedono chiaramente che solo i professionisti iscritti in appositi Albi professionali possano ottenere l’iscrizione nel ridetto Albo del Tribunale.
Quanto innanzi sostenuto trova conforto pure nella circolare del 13 luglio 1987 dell’allora Ministero di Grazia e Giustizia, ora Ministero della Giustizia, laddove è chiaramente evidenziato che “…in effetti le disposizioni contenute negli artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c. sembrano prevedere l’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici dei soli professionisti iscritti in albi professionali..”. Sennonché, solo apparentemente in contrasto con tale premessa, discostandosi dal dato normativo, il Ministero giunge poi a sostenere che, qualora sorga per i giudici l’esigenza di avvalersi nel corso dell’istruttoria dell’ausilio di esperti non rientranti nelle categorie dei professionisti iscritti in appositi Albi professionali, questi ultimi possano ottenere l’iscrizione nell’Albo dei consulenti del Tribunale purché siano iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti esistenti presso le Camere di Commercio.
Emerge allora con ogni evidenza come tale ultima previsione rappresenti, secondo il Ministero, un’eccezione alla regola fondamentale e che, in quanto tale, debba essere limitata solo ed esclusivamente alle ipotesi in cui i giudici abbiano l’esigenza del contributo di particolari esperti con precipue competenze, differenti da quelle possedute dai professionisti regolarmente iscritti in Albi professionali.
Sulla scorta delle considerazioni innanzi evidenziate, pare ragionevole concludere che sia assolutamente fondata la posizione di assoluta contrarietà espressa dai rappresentanti dei diversi ordini professionali all’iscrizione nell’Albo del Tribunale di ….. dell’esperto in stima e valutazione di immobili segnalato dalla Camera di Commercio della provincia di ….., soprattutto alla luce del fatto che le competenze e l’attività svolta da quest’ultimo sono del tutto coincidenti con quelle proprie degli appartenenti ai suddetti ordini professionali. Ne consegue che l’iscrizione nell’Albo del Tribunale di tale esperto si sarebbe posta in stridente contrasto, non solo con le disposizioni attuative del c.p.c innanzi richiamate, ma pure con la linea interpretativa prospettata dal Ministero di Grazia e Giustizia nella circolare cui si è fatto cenno, a prescindere dalla sua eventuale discutibilità.
Ciò posto, anche per completezza di informativa, è necessario segnalare che, conformemente a quanto prescritto dal quarto comma dell’art. 15 delle disp. att. del c.p.c., contro il provvedimento del comitato concernente l’iscrizione nell’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al Comitato previsto dall’art. 5 delle stesse disp. att. al c.p.c., composto dal Procuratore Generale della Repubblica e dal Presidente della Sezione della Corte d’Appello funzionante come magistratura del lavoro.
Appare privo di pregio giuridico, in quanto basato su un’erronea interpretazione della disciplina dettata dagli artt. 14 e 22 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, l’assunto prospettato dal Tribunale di….., a mente del quale l’inclusione nell’Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di esperti segnalati dalle Camere di Commercio e non iscritti in ordini professionali è prevista normativamente.
Invero, il summenzionato art. 14 concerne solo ed esclusivamente la formazione dell’Albo dei consulenti tecnici del giudice. Tale disposizione, in particolare, definisce le modalità di designazione del professionista facente parte del Comitato, che è l’organo da cui è composto il suddetto Albo, unitamente al Presidente del Tribunale, precisando, al terzo comma, che quando le domande sono presentate da periti estimatori, tale designazione è fatta dalle Camere di Commercio.
Ebbene, è palese che il Tribunale di …… ha erroneamente interpretato tale ultima previsione ove il riferimento alla designazione delle Camere di Commercio attiene con ogni evidenza solo ed esclusivamente alla designazione del professionista facente parte del summenzionato Comitato, mentre non vi è riferimento alcuno alla possibilità di inclusione di esperti non iscritti in Albi professionali nell’albo dei consulenti tecnici del Tribunale.
Per quanto concerne, poi, il successivo art. 22, si deve evidenziare che tale disposizione, mentre al primo comma prescrive che tutti i giudici debbano affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell’Albo del Tribunale della circoscrizione in cui hanno sede, introduce un’eccezione al secondo comma, contemplando la possibilità per il giudice istruttore di conferire un incarico ad un consulente tecnico iscritto in Albo di altro Tribunale o a persona non iscritta in alcun Albo (dei consulenti tecnici di tribunali), a condizione, tuttavia, che il Presidente venga sentito al riguardo e che nel provvedimento vengano indicati i motivi della scelta. E’ di immediata evidenza che anche tale previsione normativa non contenga alcun riferimento alla possibilità di includere nell’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale esperti non iscritti ad ordini professionali.
Di contro, tanto l’art. 15 quanto il successivo art. 16 delle disp. att. al c.p.c., disciplinando, rispettivamente, i requisiti per ottenere l’iscrizione all’Albo dei consulenti del Tribunale e le modalità di presentazione della domanda d’iscrizione oltre che della necessaria documentazione, prevedono chiaramente che solo i professionisti iscritti in appositi Albi professionali possano ottenere l’iscrizione nel ridetto Albo del Tribunale.
Quanto innanzi sostenuto trova conforto pure nella circolare del 13 luglio 1987 dell’allora Ministero di Grazia e Giustizia, ora Ministero della Giustizia, laddove è chiaramente evidenziato che “…in effetti le disposizioni contenute negli artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c. sembrano prevedere l’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici dei soli professionisti iscritti in albi professionali..”. Sennonché, solo apparentemente in contrasto con tale premessa, discostandosi dal dato normativo, il Ministero giunge poi a sostenere che, qualora sorga per i giudici l’esigenza di avvalersi nel corso dell’istruttoria dell’ausilio di esperti non rientranti nelle categorie dei professionisti iscritti in appositi Albi professionali, questi ultimi possano ottenere l’iscrizione nell’Albo dei consulenti del Tribunale purché siano iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti esistenti presso le Camere di Commercio.
Emerge allora con ogni evidenza come tale ultima previsione rappresenti, secondo il Ministero, un’eccezione alla regola fondamentale e che, in quanto tale, debba essere limitata solo ed esclusivamente alle ipotesi in cui i giudici abbiano l’esigenza del contributo di particolari esperti con precipue competenze, differenti da quelle possedute dai professionisti regolarmente iscritti in Albi professionali.
Sulla scorta delle considerazioni innanzi evidenziate, pare ragionevole concludere che sia assolutamente fondata la posizione di assoluta contrarietà espressa dai rappresentanti dei diversi ordini professionali all’iscrizione nell’Albo del Tribunale di ….. dell’esperto in stima e valutazione di immobili segnalato dalla Camera di Commercio della provincia di ….., soprattutto alla luce del fatto che le competenze e l’attività svolta da quest’ultimo sono del tutto coincidenti con quelle proprie degli appartenenti ai suddetti ordini professionali. Ne consegue che l’iscrizione nell’Albo del Tribunale di tale esperto si sarebbe posta in stridente contrasto, non solo con le disposizioni attuative del c.p.c innanzi richiamate, ma pure con la linea interpretativa prospettata dal Ministero di Grazia e Giustizia nella circolare cui si è fatto cenno, a prescindere dalla sua eventuale discutibilità.
Ciò posto, anche per completezza di informativa, è necessario segnalare che, conformemente a quanto prescritto dal quarto comma dell’art. 15 delle disp. att. del c.p.c., contro il provvedimento del comitato concernente l’iscrizione nell’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al Comitato previsto dall’art. 5 delle stesse disp. att. al c.p.c., composto dal Procuratore Generale della Repubblica e dal Presidente della Sezione della Corte d’Appello funzionante come magistratura del lavoro.