15/02/2007 – Iscrizione all’albo

Parere

Se il professionista residente all’estero possiede i requisiti prescritti dalla L. n. 3/1976 e ss. mm. ed elegge domicilio professionale nel territorio che rientra nella competenza dell’Ordine presso il cui Albo chiede di essere iscritto, a me pare che nulla osti alla predetta iscrizione, anche alla luce del parere reso dal Ministero vigilante il 24 marzo 2000, prot. n. 7/995/U, con il quale è stato correttamente chiarito che va applicato anche ai cittadini italiani il disposto dell’art. 16, L. n. 526/1999, in base al quale “per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, ai fini dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza”.

È possibile mantenere l’iscrizione all’Albo di un cittadino italiano già iscritto, successivamente trasferitosi in uno Stato extra-UE e quindi inserito nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) del Comune nel quale era originariamente residente.

In tal caso, nell’Albo professionale verrà registrato l’indirizzo che figura all’AIRE, salvo che il professionista non indichi all’Ordine una residenza professionale diversa da quella anagrafica, purché tale residenza professionale ricada nell’ambito territoriale di competenza dell’Ordine che deve provvedere all’iscrizione. Altrimenti, l’iscrizione sarà possibile solo presso l’Albo del diverso Ordine provinciale territorialmente competente.

Ovviamente, ai fini dell’iscrizione all’Albo, sarà sufficiente, oltre all’ordinaria documentazione che non sia già in possesso dell’Ordine1, e che quindi dovrà essere richiesta al professionista istante, anche l’attestazione dell’iscrizione all’AIRE, completa di indirizzo della residenza all’estero, ovvero la dichiarazione del professionista circa la propria residenza professionale, senza necessità di ulteriori formalità.

Invece, per quanto attiene all’iscrizione di cittadini extra-UE presso gli Albi italiani, in linea generale, va detto la fattispecie è stata disciplina dal D.P.R. n. 394/1999, in base al quale i professionisti in possesso di un titolo professionale conseguito in un Paese non appartenente all’Unione Europea possono presentare domanda di riconoscimento del titolo stesso – per le professioni di competenza del Ministero della Giustizia, quali sono anche quelle di Dottore Agronomo e Dottore Forestale – al fine di esercitare la professione corrispondente in Italia.

In particolare, oltre ai cittadini comunitari, anche ogni cittadino straniero che ne faccia richiesta può chiedere il riconoscimento del proprio titolo professionale ai sensi delle direttive europee nn. 89/48/CEE e 92/51/CEE, e dei decreti legislativi di recepimento in Italia n. 115/92 e n. 319/94, in virtù di quanto disposto dall’art. 49 del D.P.R. n. 394/1999. L’applicazione delle direttive europee nei casi di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in ambito extra-comunitario implica solo alcune formalità in più sotto il profilo della documentazione che deve essere presentata al Ministero ai fini del riconoscimento del titolo. Il riconoscimento del titolo può essere richiesto sia da un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, sia da un cittadino straniero che invii la domanda dall’estero, e che intenda utilizzare il riconoscimento del titolo professionale al fine di ottenere il visto di ingresso in Italia per lavoro autonomo2.

Come sempre, per quanto attiene alle formalità per l’iscrizione presso l’Albo, l’Ordine competente dovrà richiedere l’ordinaria documentazione necessaria per l’iscrizione dei professionisti italiani, con la sola aggiunta del provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo e le certificazioni relative alla residenza anagrafica o, se diversa, alla residenza professionale.

————————-

1 A questo proposito è appena il caso di rammentare che il divieto di aggravio dei procedimenti amministrativi posto dall’art. 1, comma 2, l. n. 241/1990, vieta alle Amministrazioni pubbliche di richiede ai cittadini istanti documentazione già in loro possesso; a mente del successivo art. 6 della stessa legge n. 241/1990, sarà cura del responsabile del procedimento acquisire d’ufficio la documentazione necessaria a provvedere sull’istanza già in possesso dell’Ente.

2 In quest’ultimo caso, lo straniero deve richiedere al Ministero della Giustizia anche la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività professionale, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 394/1999. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Se il professionista residente all’estero possiede i requisiti prescritti dalla L. n. 3/1976 e ss. mm. ed elegge domicilio professionale nel territorio che rientra nella competenza dell’Ordine presso il cui Albo chiede di essere iscritto, a me pare che nulla osti alla predetta iscrizione, anche alla luce del parere reso dal Ministero vigilante il 24 marzo 2000, prot. n. 7/995/U, con il quale è stato correttamente chiarito che va applicato anche ai cittadini italiani il disposto dell’art. 16, L. n. 526/1999, in base al quale “per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, ai fini dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza”.

È possibile mantenere l’iscrizione all’Albo di un cittadino italiano già iscritto, successivamente trasferitosi in uno Stato extra-UE e quindi inserito nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) del Comune nel quale era originariamente residente.

In tal caso, nell’Albo professionale verrà registrato l’indirizzo che figura all’AIRE, salvo che il professionista non indichi all’Ordine una residenza professionale diversa da quella anagrafica, purché tale residenza professionale ricada nell’ambito territoriale di competenza dell’Ordine che deve provvedere all’iscrizione. Altrimenti, l’iscrizione sarà possibile solo presso l’Albo del diverso Ordine provinciale territorialmente competente.

Ovviamente, ai fini dell’iscrizione all’Albo, sarà sufficiente, oltre all’ordinaria documentazione che non sia già in possesso dell’Ordine1, e che quindi dovrà essere richiesta al professionista istante, anche l’attestazione dell’iscrizione all’AIRE, completa di indirizzo della residenza all’estero, ovvero la dichiarazione del professionista circa la propria residenza professionale, senza necessità di ulteriori formalità.

Invece, per quanto attiene all’iscrizione di cittadini extra-UE presso gli Albi italiani, in linea generale, va detto la fattispecie è stata disciplina dal D.P.R. n. 394/1999, in base al quale i professionisti in possesso di un titolo professionale conseguito in un Paese non appartenente all’Unione Europea possono presentare domanda di riconoscimento del titolo stesso – per le professioni di competenza del Ministero della Giustizia, quali sono anche quelle di Dottore Agronomo e Dottore Forestale – al fine di esercitare la professione corrispondente in Italia.

In particolare, oltre ai cittadini comunitari, anche ogni cittadino straniero che ne faccia richiesta può chiedere il riconoscimento del proprio titolo professionale ai sensi delle direttive europee nn. 89/48/CEE e 92/51/CEE, e dei decreti legislativi di recepimento in Italia n. 115/92 e n. 319/94, in virtù di quanto disposto dall’art. 49 del D.P.R. n. 394/1999. L’applicazione delle direttive europee nei casi di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in ambito extra-comunitario implica solo alcune formalità in più sotto il profilo della documentazione che deve essere presentata al Ministero ai fini del riconoscimento del titolo. Il riconoscimento del titolo può essere richiesto sia da un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, sia da un cittadino straniero che invii la domanda dall’estero, e che intenda utilizzare il riconoscimento del titolo professionale al fine di ottenere il visto di ingresso in Italia per lavoro autonomo2.

Come sempre, per quanto attiene alle formalità per l’iscrizione presso l’Albo, l’Ordine competente dovrà richiedere l’ordinaria documentazione necessaria per l’iscrizione dei professionisti italiani, con la sola aggiunta del provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo e le certificazioni relative alla residenza anagrafica o, se diversa, alla residenza professionale.

————————-

1 A questo proposito è appena il caso di rammentare che il divieto di aggravio dei procedimenti amministrativi posto dall’art. 1, comma 2, l. n. 241/1990, vieta alle Amministrazioni pubbliche di richiede ai cittadini istanti documentazione già in loro possesso; a mente del successivo art. 6 della stessa legge n. 241/1990, sarà cura del responsabile del procedimento acquisire d’ufficio la documentazione necessaria a provvedere sull’istanza già in possesso dell’Ente.

2 In quest’ultimo caso, lo straniero deve richiedere al Ministero della Giustizia anche la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività professionale, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 394/1999. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.