21/04/2008 – Aspetti fiscali della professione

Parere

Al fine di fare definitivamente chiarezza, esaminato il D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 642, normativa in materia di Imposta di bollo e successive modificazioni (D.P.R. 955 del 30 dicembre 1982, con effetto 1° gennaio 1983, D.M. 20 agosto 1992,  D.L. 168 del 12 luglio 2004, D.M. 24 maggio 2005), risulta che gli iscritti ad un Ordine o ad un Albo professionale che intendano inoltrare istanze o domande alle amministrazioni dello Stato o ad Enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, o richiedere certificati, estratti, copie e simili, sono tenuti al pagamento dell’imposta di bollo.
Tuttavia, è opportuno segnalare che l’obbligo dell’imposizione tributaria non deriva dall’applicazione dell’art. 3 del DPR. 642/1972, ma si riferisce unicamente alle modalità di pagamento dell’imposta di bollo, ma tace sulla esenzione o meno degli atti e delle istanze sopra richiamate.
In realtà, il pagamento del tributo è dovuto in ragione del fatto che la tipologia dei predetti atti non rientra nei casi di esenzione dal pagamento dell’imposta di cui alla Tabella B del DPR 26/10/1972, n. 642.

Ed infatti, esaminando gli artt. da 1-4 della Tariffa, Allegato A del DPR 642/1972, sono ivi indicati esclusivamente:

1) atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali;
2) i certificati, le copie dichiarate conformi all’originale, gli estratti di qualunque atto o documento rilasciati da notai o da altri pubblici ufficiali  a ciò autorizzati per legge;
3) le istanze tendenti ad ottenere l’emanazione di un atto o il rilascio di un certificato.

Per quanto concerne, invece, le copie dichiarate conformi all’originale, l’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale (cfr. nota all’art. 1 della Tariffa all. A).

E’ quanto accade, del resto, per quanto concerne le domande di iscrizione, presentate su supporto cartaceo o su supporto informatico e inviate telematicamente agli Albi, Registri, Ruoli ed Elenchi, tenuti dalla Camera di Commercio, quale Ente pubblico incaricato della tenuta di pubblici registri, risultando, anch’esse, assoggettate all’imposta di bollo, nella misura attuale di 14,62 Euro (cfr. D.M. 24 maggio 2005) indipendentemente:
-da chi siano sottoscritte;
-dal fatto che riportino o meno l’autenticazione della firma;
-dal numero di pagine di cui è composto il modello.

Similmente sono assoggettate all’imposta di bollo le successive domande di modificazione, la richiesta di cancellazione, il rilascio di copie autenticate di atti e documenti depositati (cfr. Ministero delle Finanze., Ris. 25 marzo 1981, n. 290159; 18 aprile 1983, n. 312660).

Infine, si può concludere che, ad esclusione dei certificati che possono essere prodotti avvalendosi delle modalità indicate nelle disposizioni di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, “Normativa in materia di documentazione amministrativa”, che prevede per gli interessati l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo (art. 14 del DPR 642/72) che si avvalgano del sistema dell’autocertificazione, – tra i quali rientrano anche quelli tesi a certificare lo status professionale, l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione, iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo, con cui è possibile autocertificare in modo definitivo, senza essere obbligati in un secondo momento, a presentare il certificato -, l’imposta di bollo è dovuta, salvo esplicita previsione di esenzione che costituisce l’esenzione. 

Ed infine se le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni) rilasciate ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, non sono soggette all’imposta di bollo tuttavia, nessuna esenzione è prevista per le istanze amministrative e per le copie conformi di documenti originali.

 

Al fine di fare definitivamente chiarezza, esaminato il D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 642, normativa in materia di Imposta di bollo e successive modificazioni (D.P.R. 955 del 30 dicembre 1982, con effetto 1° gennaio 1983, D.M. 20 agosto 1992,  D.L. 168 del 12 luglio 2004, D.M. 24 maggio 2005), risulta che gli iscritti ad un Ordine o ad un Albo professionale che intendano inoltrare istanze o domande alle amministrazioni dello Stato o ad Enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, o richiedere certificati, estratti, copie e simili, sono tenuti al pagamento dell’imposta di bollo.
Tuttavia, è opportuno segnalare che l’obbligo dell’imposizione tributaria non deriva dall’applicazione dell’art. 3 del DPR. 642/1972, ma si riferisce unicamente alle modalità di pagamento dell’imposta di bollo, ma tace sulla esenzione o meno degli atti e delle istanze sopra richiamate.
In realtà, il pagamento del tributo è dovuto in ragione del fatto che la tipologia dei predetti atti non rientra nei casi di esenzione dal pagamento dell’imposta di cui alla Tabella B del DPR 26/10/1972, n. 642.

Ed infatti, esaminando gli artt. da 1-4 della Tariffa, Allegato A del DPR 642/1972, sono ivi indicati esclusivamente:

1) atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali;
2) i certificati, le copie dichiarate conformi all’originale, gli estratti di qualunque atto o documento rilasciati da notai o da altri pubblici ufficiali  a ciò autorizzati per legge;
3) le istanze tendenti ad ottenere l’emanazione di un atto o il rilascio di un certificato.

Per quanto concerne, invece, le copie dichiarate conformi all’originale, l’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale (cfr. nota all’art. 1 della Tariffa all. A).

E’ quanto accade, del resto, per quanto concerne le domande di iscrizione, presentate su supporto cartaceo o su supporto informatico e inviate telematicamente agli Albi, Registri, Ruoli ed Elenchi, tenuti dalla Camera di Commercio, quale Ente pubblico incaricato della tenuta di pubblici registri, risultando, anch’esse, assoggettate all’imposta di bollo, nella misura attuale di 14,62 Euro (cfr. D.M. 24 maggio 2005) indipendentemente:
-da chi siano sottoscritte;
-dal fatto che riportino o meno l’autenticazione della firma;
-dal numero di pagine di cui è composto il modello.

Similmente sono assoggettate all’imposta di bollo le successive domande di modificazione, la richiesta di cancellazione, il rilascio di copie autenticate di atti e documenti depositati (cfr. Ministero delle Finanze., Ris. 25 marzo 1981, n. 290159; 18 aprile 1983, n. 312660).

Infine, si può concludere che, ad esclusione dei certificati che possono essere prodotti avvalendosi delle modalità indicate nelle disposizioni di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, “Normativa in materia di documentazione amministrativa”, che prevede per gli interessati l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo (art. 14 del DPR 642/72) che si avvalgano del sistema dell’autocertificazione, – tra i quali rientrano anche quelli tesi a certificare lo status professionale, l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione, iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo, con cui è possibile autocertificare in modo definitivo, senza essere obbligati in un secondo momento, a presentare il certificato -, l’imposta di bollo è dovuta, salvo esplicita previsione di esenzione che costituisce l’esenzione. 

Ed infine se le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni) rilasciate ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, non sono soggette all’imposta di bollo tuttavia, nessuna esenzione è prevista per le istanze amministrative e per le copie conformi di documenti originali.