25/01/2006 – Acque sotterranee per utenze agricole

Parere

Esaminata la documentazione inviata con nota del 23 dicembre 2005 e la richiesta di parere in oggetto e, previo esame della legislazione e della normativa vigente, oltre che degli insegnamenti giurisprudenziali in materia, rilevo quanto segue:

L’allegato 1 della L.r. n. 18/1999 prescrive che ai fini della istanza di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, l’interessato debba allegare i c.d. atti tecnici, consistenti, per quanto più interessa in questa sede, in relazioni tecniche nelle quali, in primis devono essere riportate notizie generali riguardanti “il progetto riportato al fabbisogno idrico espresso in l/sec e mc/anno, correlato al futuro utilizzo delle acque” e, più nel dettaglio, “per le diverse tipologie d’utenza, agricola, zootecnica, industriale, itticoltura, etc., dovranno essere indicate le caratteristiche tecniche specifiche delle relative attività e fabbisogni idrici connessi”.
Per quanto attiene alla concessione per l’estrazione e l’utilizzo delle acque, nell’istanza vanno indicati, tra l’altro, “uso per cui si richiede la concessione, portata di esercizio da utilizzare espressa in l/sec, volumi d’acqua da utilizzare espressi in mc/anno”, mentre nella relazione tecnica ad essa allegata va indicata la “effettiva consistenza dell’azienda interessata dal progetto irriguo, specificando: modalità di impiego delle acque da utilizzare; caratteristiche tecniche del pozzo realizzato; caratteristiche tecniche dell’impianto di sollevamento; portata di esercizio da utilizzare espressa in l/sec;volumi d’acqua da utilizzare espressi in mc/anno”.

E’ dunque evidente che la realizzazione dei predetti elaborati implica una visione d’insieme e la risoluzione di problemi di carattere programmatorio che implicano le conoscenze tecnico-specialistiche prettamente agricole con particolare riferimento ai fabbisogni idrici, appunto, delle aziende agricole, zootecniche e di itticoltura.
Ciò posto, è evidente che siano abilitati a redigere e sottoscrivere i predetti atti tecnici, i c.d. tecnici agricoli e dunque Dottori Agronomi, Dottori Forestali[1] e Periti Agrari.

Per quanto concerne, invece, gli Ingegneri e gli Architetti, va detto che il R.D. n. 2537/1925, al Capo IV, rubricato Dell’oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto,  non reca specifici riferimenti ad opere di irrigazione. Ciò nonostante i predetti professionisti possono progettare ed eseguire opere ed impianti di irrigazione[2]  ma, come correttamente rilevato anche dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, sono sprovvisti delle competenze necessarie alla redazione dei piani di utilizzazione delle acque per uso irriguo o zootecnico, in quanto privi delle necessarie cognizioni in materia di consumi idrici delle colture e degli allevamenti, certamente estranei alla loro preparazione e cognizione. Pertanto, non si vede come possano predisporre, ad esempio, “il progetto riportato al fabbisogno idrico espresso in l/sec e mc/anno, correlato al futuro utilizzo delle acque” indicando “per le diverse tipologie d’utenza, agricola, zootecnica, industriale, itticoltura, etc., … le caratteristiche tecniche specifiche delle relative attività e fabbisogni idrici connessi”. Non v’è chi non veda che tali cognizioni sono proprie in via esclusiva dei tecnici agricoli.

Infine, a me pare che anche i Geometri non possono rientrare nel novero dei soggetti abilitati alla sottoscrizione degli elaborati in questione. In merito basta rammentare l’insegnamento del Consiglio di Stato che “per quanto possa essere ampia la competenza professionale dei geometri alla luce della normativa professionale e delle singole normative di settore” ha escluso radicalmente che i Geometri possano essere ritenuti tecnici agricoli (Cons. Stato, VI, n. 1491/1997), nel confermare il decisum del Giudice di primo grado (Tar Calabria, Catanzaro, n. 541/1993, nella quale si legge che è precluso “al geometra la realizzazione di un complesso di opere che richiede una visione d’insieme, che pone problemi di carattere programmatorio, che impone una valutazione complessiva di una serie di situazioni la cui soluzione, sotto il profilo tecnico, può incontrare difficoltà non facilmente superabili con la competenza professionale – astrattamente intesa, ben s’intende – del geometra” e che il Geometra non possiede le competenze per predisporre elaborati che “sottendono, in maniera in equivoca, una ineludibile visione d’insieme … non delle sole questioni aziendalistiche, ma anche delle discipline c.d. agricole”, rammentando oltretutto che “con riferimento al riparto di competenze tra agronomi e ingegneri, la giurisprudenza ha affermato che spetta ai primi la redazione di progetti complessi per la produzione agricola o comunque relativi alla «impresa agricola» (Cons. Stato, V, n. 1078/1992)”.

Si ritiene, quindi, che – poiché la legislazione pugliese prescrive che alle istanze per l’autorizzazione alla ricerca e per la concessione di utilizzazioni di acque sotterranee per utenza agricola siano allegati documenti tecnici che presuppongono la predisposizione dei piani di utilizzazione delle acque per uso irriguo o zootecnico – competenti ed abilitati alla sottoscrizione degli atti tecnici di cui all’allegato 1 della L.r. n. 18/1999 siano i tecnici agricoli e dunque esclusivamente Dottori Agronomi, Dottori Forestali e Periti Agrari.

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1.In base all’art. 2, l. n. 152/1992 (ordinamento professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali), fra l’altro, “Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività … in generale… riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

…b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonchè delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, semprechè queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

…d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonchè dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) tutte le operazioni dell’estimo in generale, e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l’utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

…l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell’atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all’utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonchè la realizzazione di barriere vegetali antirumore;

…s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;

t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura…”.

2.Cfr., T.U. della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell’architetto e dell’ingegnere (l. n. 143/1949 e successivi aggiornamenti), Capo II, art. 14, Classe VII, VIII e IX, ove si parla di “Bonifiche, irrigazioni” nonché di “Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua”, ma va rammentato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 345/1995, ha espressamente affermato che compito della tariffa professionale non è quello di definire le competenze dei singoli professionisti.

Esaminata la documentazione inviata con nota del 23 dicembre 2005 e la richiesta di parere in oggetto e, previo esame della legislazione e della normativa vigente, oltre che degli insegnamenti giurisprudenziali in materia, rilevo quanto segue:

L’allegato 1 della L.r. n. 18/1999 prescrive che ai fini della istanza di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, l’interessato debba allegare i c.d. atti tecnici, consistenti, per quanto più interessa in questa sede, in relazioni tecniche nelle quali, in primis devono essere riportate notizie generali riguardanti “il progetto riportato al fabbisogno idrico espresso in l/sec e mc/anno, correlato al futuro utilizzo delle acque” e, più nel dettaglio, “per le diverse tipologie d’utenza, agricola, zootecnica, industriale, itticoltura, etc., dovranno essere indicate le caratteristiche tecniche specifiche delle relative attività e fabbisogni idrici connessi”.
Per quanto attiene alla concessione per l’estrazione e l’utilizzo delle acque, nell’istanza vanno indicati, tra l’altro, “uso per cui si richiede la concessione, portata di esercizio da utilizzare espressa in l/sec, volumi d’acqua da utilizzare espressi in mc/anno”, mentre nella relazione tecnica ad essa allegata va indicata la “effettiva consistenza dell’azienda interessata dal progetto irriguo, specificando: modalità di impiego delle acque da utilizzare; caratteristiche tecniche del pozzo realizzato; caratteristiche tecniche dell’impianto di sollevamento; portata di esercizio da utilizzare espressa in l/sec;volumi d’acqua da utilizzare espressi in mc/anno”.

E’ dunque evidente che la realizzazione dei predetti elaborati implica una visione d’insieme e la risoluzione di problemi di carattere programmatorio che implicano le conoscenze tecnico-specialistiche prettamente agricole con particolare riferimento ai fabbisogni idrici, appunto, delle aziende agricole, zootecniche e di itticoltura.
Ciò posto, è evidente che siano abilitati a redigere e sottoscrivere i predetti atti tecnici, i c.d. tecnici agricoli e dunque Dottori Agronomi, Dottori Forestali[1] e Periti Agrari.

Per quanto concerne, invece, gli Ingegneri e gli Architetti, va detto che il R.D. n. 2537/1925, al Capo IV, rubricato Dell’oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto,  non reca specifici riferimenti ad opere di irrigazione. Ciò nonostante i predetti professionisti possono progettare ed eseguire opere ed impianti di irrigazione[2]  ma, come correttamente rilevato anche dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, sono sprovvisti delle competenze necessarie alla redazione dei piani di utilizzazione delle acque per uso irriguo o zootecnico, in quanto privi delle necessarie cognizioni in materia di consumi idrici delle colture e degli allevamenti, certamente estranei alla loro preparazione e cognizione. Pertanto, non si vede come possano predisporre, ad esempio, “il progetto riportato al fabbisogno idrico espresso in l/sec e mc/anno, correlato al futuro utilizzo delle acque” indicando “per le diverse tipologie d’utenza, agricola, zootecnica, industriale, itticoltura, etc., … le caratteristiche tecniche specifiche delle relative attività e fabbisogni idrici connessi”. Non v’è chi non veda che tali cognizioni sono proprie in via esclusiva dei tecnici agricoli.

Infine, a me pare che anche i Geometri non possono rientrare nel novero dei soggetti abilitati alla sottoscrizione degli elaborati in questione. In merito basta rammentare l’insegnamento del Consiglio di Stato che “per quanto possa essere ampia la competenza professionale dei geometri alla luce della normativa professionale e delle singole normative di settore” ha escluso radicalmente che i Geometri possano essere ritenuti tecnici agricoli (Cons. Stato, VI, n. 1491/1997), nel confermare il decisum del Giudice di primo grado (Tar Calabria, Catanzaro, n. 541/1993, nella quale si legge che è precluso “al geometra la realizzazione di un complesso di opere che richiede una visione d’insieme, che pone problemi di carattere programmatorio, che impone una valutazione complessiva di una serie di situazioni la cui soluzione, sotto il profilo tecnico, può incontrare difficoltà non facilmente superabili con la competenza professionale – astrattamente intesa, ben s’intende – del geometra” e che il Geometra non possiede le competenze per predisporre elaborati che “sottendono, in maniera in equivoca, una ineludibile visione d’insieme … non delle sole questioni aziendalistiche, ma anche delle discipline c.d. agricole”, rammentando oltretutto che “con riferimento al riparto di competenze tra agronomi e ingegneri, la giurisprudenza ha affermato che spetta ai primi la redazione di progetti complessi per la produzione agricola o comunque relativi alla «impresa agricola» (Cons. Stato, V, n. 1078/1992)”.

Si ritiene, quindi, che – poiché la legislazione pugliese prescrive che alle istanze per l’autorizzazione alla ricerca e per la concessione di utilizzazioni di acque sotterranee per utenza agricola siano allegati documenti tecnici che presuppongono la predisposizione dei piani di utilizzazione delle acque per uso irriguo o zootecnico – competenti ed abilitati alla sottoscrizione degli atti tecnici di cui all’allegato 1 della L.r. n. 18/1999 siano i tecnici agricoli e dunque esclusivamente Dottori Agronomi, Dottori Forestali e Periti Agrari.

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1.In base all’art. 2, l. n. 152/1992 (ordinamento professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali), fra l’altro, “Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività … in generale… riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

…b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonchè delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, semprechè queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

…d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonchè dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) tutte le operazioni dell’estimo in generale, e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l’utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

…l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell’atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all’utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonchè la realizzazione di barriere vegetali antirumore;

…s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;

t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura…”.

2.Cfr., T.U. della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell’architetto e dell’ingegnere (l. n. 143/1949 e successivi aggiornamenti), Capo II, art. 14, Classe VII, VIII e IX, ove si parla di “Bonifiche, irrigazioni” nonché di “Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua”, ma va rammentato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 345/1995, ha espressamente affermato che compito della tariffa professionale non è quello di definire le competenze dei singoli professionisti.