25/06/2008 – Competenze Professionali

Parere

“In primo luogo, per la migliore comprensione delle considerazioni di seguito svolte, occorre riepilogare i termini del quesito legale posto. In particolare il Dottore Forestale……….., appartenente all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di ………………, manifesta la problematica in ordine alla possibilità o meno per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali di redigere e progettare autonomamente i piani di lottizzazione e, in seconda istanza, richiede per quali zone omogenee i Dottori Agronomi e Dottori Forestali possano vantare la loro competenza.

Chiariti i termini della vicenda, occorre innanzitutto esaminare specificamente le diverse questioni poiché presentano tra loro caratteri di complementarietà e al contempo necessitano di una disamina analitica e puntuale.

In risposta al primo quesito “se un dottore Agronomo e dottore Forestale può redigere autonomamente un piano di lottizzazione”, si segnalano le seguenti considerazioni.

Preliminarmente si osserva che il comma 1 dell’art. 2 della Legge n. 3/76 e s.m. (Ordinamento Professionale), tra le varie competenze attribuite ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali, contempla anche le seguenti: lett. q) “gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale; lett. r) “lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell’ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale…”

Più specificatamente è lo stesso art. 2 della Legge professionale che definisce la competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in materia edificatoria ed urbanistica espressamente sancita dallo stesso articolo alla lett. d) “lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura la stima, la contabilità e il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990 n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale, ivi compresi, gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del  Ministero dei lavori pubblici”) e della lettera u) del medesimo comma (“la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli artt. 17 e 18  della Legge n. 2 febbraio 1974, n. 64 )

Sempre ai fini della risoluzione del presente quesito, va rammentato che alla lett. cc) della disposizione sopra richiamata, viene statuito che sono inoltre di competenza dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali “le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali, ed in particolare quelle richiamate nell’art. 19 del r.d. 11/2/1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate nella lettera a), d), f), m), n), dell’art. 16 del medesimo regio decreto  n. 274 del 1929 e quelle di cui agli articolo 1 del R.D. 16.11.1939 n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della Legge 5/11/1971,n. 1086 nei limiti delle competenze dei geometri”.

In tal senso, l’articolo 19 del R.D. n. 274/1929, Regolamento della Professione di Geometra, richiamato come detto all’art. 2 della Legge Professionale, prevede che “…la divisione dei fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l) o dall’art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie…” mentre l’art. 16 lett. l) riconosce la competenza dei geometri (e dunque dei Dottori Agronomi e Forestali) anche in relazione a “progetto, direzione, sorveglianza liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone”, mentre alla successiva lettera m) afferma “la competenza dei medesimi professionisti in relazione a progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”.

A riguardo la giurisprudenza in materia ha avuto modo di qualificare come “opere di modeste dimensioni” ricomprese nel detto art. 16, lett. l) R.D. 274/1929, quelle di volume non superiore ai 4500 metri cubi, che non siano caratterizzate da struttura portante in cemento armato, che non siano progettate su più piani (cfr. Cass. I, 4.5.1994, n. 4330; Cassazione II, 22.10.1997, n. 10365; Cassazione II 9.5.2000, n. 5 873; TAR Puglia II, 21.6.1995, n. 522; TAR Bologna II, 18.2.1995).

Ne deriva che i Dottori Agronomi e Dottori Forestali hanno competenza autonoma nella redazione dei piani di lottizzazione per le zone omogenee in cui siano previsti, oltre che interventi relativi al verde pubblico, in cui gli stessi professionisti hanno competenza esclusiva, anche interventi edilizi-residenziali di limitata portata e relativi a costruzioni civili di modeste dimensioni.

Ove invece si tratti di piani di lottizzazione caratterizzati da zone omogenee con aree edificabili esorbitanti le caratteristiche delle costruzioni sopra indicate, si applica il comma 3 dell’art. 2 della legge n. 3/76:  “….per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonchè gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all’aspetto agricolo e rurale con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione”

Tale norma trova immediata applicazione soprattutto alla luce del fatto che i piani di lottizzazione rientrano tra gli strumenti urbanistici e costituiscono, il più delle volte, complesse progettazioni che necessitano, in virtù della disposizione sopra richiamata, della necessaria attività professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, i quali sono pienamente legittimati, proprio in virtù delle competenze specifiche loro attribuite (soprattutto quelle esclusive in materia agricolo-forestale), a partecipare a pieno titolo ai lavori di gruppo “con firma congiunta”.

Per completezza va rammentato che la giurisprudenza dei tribunali amministrativi ha più volte affermato che l’attività di redazione degli strumenti urbanistici non costituisce oggetto di attività riservata a favore solo di alcune categorie professionali che annoverano, con prevalenza, competenze in materia urbanistica (es. Ingegneri ed Architetti), ma l’affidamento degli incarichi anche ad altri professionisti può validamente essere effettuata ove venga dimostrato che il professionista possegga comunque competenze specialistiche in materia, come certamente ricorre, nei limiti sopra indicati, per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali. A riguardo occorre citare le seguenti pronunce in puncto: ““L’attività di pianificazione urbanistica non costituisce attività tipizzata, di esclusiva competenza degli ingegneri e architetti; se quindi da un lato appare corretta la scelta di affidare gli incarichi di pianificazione ad ingegneri e architetti, dall’altro lato né tale prassi ancorché costantemente seguita, né la mancata istituzione di un apposito albo degli urbanisti, possono precludere l’affidamento degli incarichi di pianificazione a soggetti che, come i laureati in urbanistica, dimostrino il possesso di un elevato grado di istruzione specialistica in materia” – (Consiglio di Stato Sez. IV 8.10.1996 n. 1087; conforme a tale pronuncia è anche quella più recente della Sezione II del Consiglio di Stato del 19.01.2005 n. 797 la quale, pronunciando in materia di competenze di professionisti laureati in urbanistica, a poter acquisire incarichi per la redazione di strumenti urbanistici ha ribadito che l’attività pianificatoria non è oggetto di riserva, quale competenza esclusiva degli ingegneri e degli architetti, ma può essere affidata ai professionisti iscritti ad albi che abbiano competenze professionali in materia, tra i quali vengono anche indicati i Dottori Agronomi e Dottori Forestali).

Illuminante è altresì la pronuncia sempre del Consiglio di Stato Sez. IV del 27.9.1991 n. 1199 che ha riconosciuto a un impiegato comunale in possesso di laurea in scienze agrarie i titoli e le competenze per assumere la qualifica di capo dell’ufficio – urbanistica e PRG di un Comune ligure, sulla base del fatto che il Consiglio di Stato ha ritenuto che le competenze del Dottore Agronomo e Dottore Forestale indicate al più volte citato art. 2 L. 7 gennaio 1976 n. 3 siano valide e sufficienti per legittimare il Dottore Agronomo e Dottore Forestale allo svolgimento dell’attività di capo dell’Ufficio Urbanistica e del PRG, dimostrando la competenza degli stessi Agronomi e Forestali anche alla redazione di strumenti urbanistici (il difetto della quale, non potrebbero svolgere le funzioni di controllo, interpretative ed esecutive proprie dell’Ufficio Urbanistica e del PRG); così la pronuncia in dispositivo: “L’art. 40, lett .g), DPR 25 giugno 1983 n. 347 attribuisce l’ottava qualifica funzionale ai responsabili di strutture apicali o intermedie o di terza dimensione, secondo la tipologia dell’ente, in possesso del diploma di laurea professionale specificatamente richiesta per il posto occupato; alla stregua della suddetta disciplina, quindi, deve ritenersi che abbia titolo all’inquadramento nell’ottava qualifica di dipendente con qualifica di capo dell’ufficio urbanistica e PRG di un comune in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie, tenuto conto dell’inerenza del richiamato titolo  al posto occupato, come può evincersi dall’art.2 Legge 7 gennaio 1976 n.3 in cui sono indicate le competenze del dottore agronomo e forestale”

“In primo luogo, per la migliore comprensione delle considerazioni di seguito svolte, occorre riepilogare i termini del quesito legale posto. In particolare il Dottore Forestale……….., appartenente all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di ………………, manifesta la problematica in ordine alla possibilità o meno per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali di redigere e progettare autonomamente i piani di lottizzazione e, in seconda istanza, richiede per quali zone omogenee i Dottori Agronomi e Dottori Forestali possano vantare la loro competenza.

Chiariti i termini della vicenda, occorre innanzitutto esaminare specificamente le diverse questioni poiché presentano tra loro caratteri di complementarietà e al contempo necessitano di una disamina analitica e puntuale.

In risposta al primo quesito “se un dottore Agronomo e dottore Forestale può redigere autonomamente un piano di lottizzazione”, si segnalano le seguenti considerazioni.

Preliminarmente si osserva che il comma 1 dell’art. 2 della Legge n. 3/76 e s.m. (Ordinamento Professionale), tra le varie competenze attribuite ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali, contempla anche le seguenti: lett. q) “gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale; lett. r) “lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell’ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale…”

Più specificatamente è lo stesso art. 2 della Legge professionale che definisce la competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in materia edificatoria ed urbanistica espressamente sancita dallo stesso articolo alla lett. d) “lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura la stima, la contabilità e il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990 n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale, ivi compresi, gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del  Ministero dei lavori pubblici”) e della lettera u) del medesimo comma (“la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli artt. 17 e 18  della Legge n. 2 febbraio 1974, n. 64 )

Sempre ai fini della risoluzione del presente quesito, va rammentato che alla lett. cc) della disposizione sopra richiamata, viene statuito che sono inoltre di competenza dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali “le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali, ed in particolare quelle richiamate nell’art. 19 del r.d. 11/2/1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate nella lettera a), d), f), m), n), dell’art. 16 del medesimo regio decreto  n. 274 del 1929 e quelle di cui agli articolo 1 del R.D. 16.11.1939 n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della Legge 5/11/1971,n. 1086 nei limiti delle competenze dei geometri”.

In tal senso, l’articolo 19 del R.D. n. 274/1929, Regolamento della Professione di Geometra, richiamato come detto all’art. 2 della Legge Professionale, prevede che “…la divisione dei fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l) o dall’art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie…” mentre l’art. 16 lett. l) riconosce la competenza dei geometri (e dunque dei Dottori Agronomi e Forestali) anche in relazione a “progetto, direzione, sorveglianza liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone”, mentre alla successiva lettera m) afferma “la competenza dei medesimi professionisti in relazione a progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”.

A riguardo la giurisprudenza in materia ha avuto modo di qualificare come “opere di modeste dimensioni” ricomprese nel detto art. 16, lett. l) R.D. 274/1929, quelle di volume non superiore ai 4500 metri cubi, che non siano caratterizzate da struttura portante in cemento armato, che non siano progettate su più piani (cfr. Cass. I, 4.5.1994, n. 4330; Cassazione II, 22.10.1997, n. 10365; Cassazione II 9.5.2000, n. 5 873; TAR Puglia II, 21.6.1995, n. 522; TAR Bologna II, 18.2.1995).

Ne deriva che i Dottori Agronomi e Dottori Forestali hanno competenza autonoma nella redazione dei piani di lottizzazione per le zone omogenee in cui siano previsti, oltre che interventi relativi al verde pubblico, in cui gli stessi professionisti hanno competenza esclusiva, anche interventi edilizi-residenziali di limitata portata e relativi a costruzioni civili di modeste dimensioni.

Ove invece si tratti di piani di lottizzazione caratterizzati da zone omogenee con aree edificabili esorbitanti le caratteristiche delle costruzioni sopra indicate, si applica il comma 3 dell’art. 2 della legge n. 3/76:  “….per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonchè gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all’aspetto agricolo e rurale con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione”

Tale norma trova immediata applicazione soprattutto alla luce del fatto che i piani di lottizzazione rientrano tra gli strumenti urbanistici e costituiscono, il più delle volte, complesse progettazioni che necessitano, in virtù della disposizione sopra richiamata, della necessaria attività professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, i quali sono pienamente legittimati, proprio in virtù delle competenze specifiche loro attribuite (soprattutto quelle esclusive in materia agricolo-forestale), a partecipare a pieno titolo ai lavori di gruppo “con firma congiunta”.

Per completezza va rammentato che la giurisprudenza dei tribunali amministrativi ha più volte affermato che l’attività di redazione degli strumenti urbanistici non costituisce oggetto di attività riservata a favore solo di alcune categorie professionali che annoverano, con prevalenza, competenze in materia urbanistica (es. Ingegneri ed Architetti), ma l’affidamento degli incarichi anche ad altri professionisti può validamente essere effettuata ove venga dimostrato che il professionista possegga comunque competenze specialistiche in materia, come certamente ricorre, nei limiti sopra indicati, per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali. A riguardo occorre citare le seguenti pronunce in puncto: ““L’attività di pianificazione urbanistica non costituisce attività tipizzata, di esclusiva competenza degli ingegneri e architetti; se quindi da un lato appare corretta la scelta di affidare gli incarichi di pianificazione ad ingegneri e architetti, dall’altro lato né tale prassi ancorché costantemente seguita, né la mancata istituzione di un apposito albo degli urbanisti, possono precludere l’affidamento degli incarichi di pianificazione a soggetti che, come i laureati in urbanistica, dimostrino il possesso di un elevato grado di istruzione specialistica in materia” – (Consiglio di Stato Sez. IV 8.10.1996 n. 1087; conforme a tale pronuncia è anche quella più recente della Sezione II del Consiglio di Stato del 19.01.2005 n. 797 la quale, pronunciando in materia di competenze di professionisti laureati in urbanistica, a poter acquisire incarichi per la redazione di strumenti urbanistici ha ribadito che l’attività pianificatoria non è oggetto di riserva, quale competenza esclusiva degli ingegneri e degli architetti, ma può essere affidata ai professionisti iscritti ad albi che abbiano competenze professionali in materia, tra i quali vengono anche indicati i Dottori Agronomi e Dottori Forestali).

Illuminante è altresì la pronuncia sempre del Consiglio di Stato Sez. IV del 27.9.1991 n. 1199 che ha riconosciuto a un impiegato comunale in possesso di laurea in scienze agrarie i titoli e le competenze per assumere la qualifica di capo dell’ufficio – urbanistica e PRG di un Comune ligure, sulla base del fatto che il Consiglio di Stato ha ritenuto che le competenze del Dottore Agronomo e Dottore Forestale indicate al più volte citato art. 2 L. 7 gennaio 1976 n. 3 siano valide e sufficienti per legittimare il Dottore Agronomo e Dottore Forestale allo svolgimento dell’attività di capo dell’Ufficio Urbanistica e del PRG, dimostrando la competenza degli stessi Agronomi e Forestali anche alla redazione di strumenti urbanistici (il difetto della quale, non potrebbero svolgere le funzioni di controllo, interpretative ed esecutive proprie dell’Ufficio Urbanistica e del PRG); così la pronuncia in dispositivo: “L’art. 40, lett .g), DPR 25 giugno 1983 n. 347 attribuisce l’ottava qualifica funzionale ai responsabili di strutture apicali o intermedie o di terza dimensione, secondo la tipologia dell’ente, in possesso del diploma di laurea professionale specificatamente richiesta per il posto occupato; alla stregua della suddetta disciplina, quindi, deve ritenersi che abbia titolo all’inquadramento nell’ottava qualifica di dipendente con qualifica di capo dell’ufficio urbanistica e PRG di un comune in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie, tenuto conto dell’inerenza del richiamato titolo  al posto occupato, come può evincersi dall’art.2 Legge 7 gennaio 1976 n.3 in cui sono indicate le competenze del dottore agronomo e forestale”