Previo esame della legislazione e della normativa vigente, oltre che degli insegnamenti giurisprudenziali in materia, rilevo quanto segue.
L’art. 2, l. n. 152/1992 (Ordinamento professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali), riserva, fra l’altro, alla competenza “dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività … in generale… riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
…b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
…d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
…h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
…i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l’alimentazione e l’allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l’utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
…m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;
…q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;
…r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell’ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;
t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64…”.
Ciò posto, è pacifico che siano abilitati a redigere e sottoscrivere in generale le opere agronomiche, ed in particolare opere di trasformazione e miglioramento fondiario, i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali, anche alla luce del parere della Sez. II del Consiglio di Stato del 29 gennaio 1997, con il quale è stato ribadito che “se la professione intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa può essere svolta solamente dagli iscritti agli albi ed elenchi istituiti in forza della legge medesima. L’istituzione di tali albi opera, quindi, un transito da regime di un regime di libertà ad uno di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti sussiste una sorta di “privativa” per lo svolgimento delle attività tipizzate”, facendo espresso riferimento al precedente della Sez. IV, n. 1087 dell’8 ottobre 1996.
Per quanto concerne, invece, gli Ingegneri e gli Architetti, va detto che la il R.D. n. 2537/1925 di Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, al Capo IV, rubricato Dell’oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto non reca alcun riferimento ad opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, limitandosi a trattare dei “lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per la costruzione e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di comunicazione , alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali” (art. 51) ed alle “opere di edilizia civile” (art. 52), con espressa specificazione che “Le disposizioni dei precedenti artt. 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d’ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell’attività professionale di altre categorie di tecnici specializzati” (art. 53).
Né si può ritenere che detti professionisti siano abilitati a progettare e collaudare opere agronomiche sol perché il T.U. della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell’architetto e dell’ingegnere (l. n. 143/1949 e successivi aggiornamenti), Capo II, art. 14, Classe I, let. a) fa riferimento a “fabbricati rurali”, let. b), a “edifici rurali di speciale importanza”. La circostanza non vale a comprovare la competenza degli Architetti e degli Ingegneri in tema di trasformazione e miglioramento fondiario, sia perché la Tariffa si riferisce in via esclusiva a fabbricati ed edifici rurali, non già ad opere di carattere agronomiche, sia perché, com’è noto “compito della tariffa professionale non è certo quello di definire le competenze dei singoli professionisti – al che provvedono le leggi sui singoli ordinamenti professionali – ma solo quello di stabilire il compenso che essi posso chiedere per la loro attività” (C. Cost., n. 345/1995, richiamata dal Consiglio di Stato, Sez. II, parere del 29 gennaio 1997 già citato).
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, Architetti ed Ingegneri sono sprovvisti delle competenze tecnico-agronomiche necessarie alla redazione dei progetti di trasformazione e miglioramento fondiario in quanto privi delle necessarie cognizioni in materia di colture, di agronomia, etc., certamente estranee alla loro preparazione e cognizione. Non v’è chi non veda che tali cognizioni sono invece proprie in via esclusiva dei Dottori Agronomi.
In merito è appena il caso di rammentare che “con riferimento al riparto di competenze tra agronomi ed ingegneri [ed Architetti, che con questi ultimi condividono il Regolamento che delimita le competenze professionali, ndr.], la giurisprudenza ha affermato che spetta ai primi la redazione di progetti complessi per la produzione agricola o comunque relativi ad “impresa agricola” (Cons. Stato, V, 29 ottobre 1992, n. 1078)” (Tar Calabria, Cz, n. 541/1993, confermata da Cons. Stato, VI, n. 1491/1997).
Ritengo, quindi, che gli Architetti non siano competenti né abilitati alla sottoscrizione degli atti tecnici relativi alla progettazione e collaudo di opere agronomiche di trasformazione e miglioramento fondiario.
Previo esame della legislazione e della normativa vigente, oltre che degli insegnamenti giurisprudenziali in materia, rilevo quanto segue.
L’art. 2, l. n. 152/1992 (Ordinamento professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali), riserva, fra l’altro, alla competenza “dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività … in generale… riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
…b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
…d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
…h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
…i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l’alimentazione e l’allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l’utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
…m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;
…q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;
…r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell’ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;
t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64…”.
Ciò posto, è pacifico che siano abilitati a redigere e sottoscrivere in generale le opere agronomiche, ed in particolare opere di trasformazione e miglioramento fondiario, i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali, anche alla luce del parere della Sez. II del Consiglio di Stato del 29 gennaio 1997, con il quale è stato ribadito che “se la professione intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa può essere svolta solamente dagli iscritti agli albi ed elenchi istituiti in forza della legge medesima. L’istituzione di tali albi opera, quindi, un transito da regime di un regime di libertà ad uno di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti sussiste una sorta di “privativa” per lo svolgimento delle attività tipizzate”, facendo espresso riferimento al precedente della Sez. IV, n. 1087 dell’8 ottobre 1996.
Per quanto concerne, invece, gli Ingegneri e gli Architetti, va detto che la il R.D. n. 2537/1925 di Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, al Capo IV, rubricato Dell’oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto non reca alcun riferimento ad opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, limitandosi a trattare dei “lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per la costruzione e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di comunicazione , alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali” (art. 51) ed alle “opere di edilizia civile” (art. 52), con espressa specificazione che “Le disposizioni dei precedenti artt. 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d’ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell’attività professionale di altre categorie di tecnici specializzati” (art. 53).
Né si può ritenere che detti professionisti siano abilitati a progettare e collaudare opere agronomiche sol perché il T.U. della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell’architetto e dell’ingegnere (l. n. 143/1949 e successivi aggiornamenti), Capo II, art. 14, Classe I, let. a) fa riferimento a “fabbricati rurali”, let. b), a “edifici rurali di speciale importanza”. La circostanza non vale a comprovare la competenza degli Architetti e degli Ingegneri in tema di trasformazione e miglioramento fondiario, sia perché la Tariffa si riferisce in via esclusiva a fabbricati ed edifici rurali, non già ad opere di carattere agronomiche, sia perché, com’è noto “compito della tariffa professionale non è certo quello di definire le competenze dei singoli professionisti – al che provvedono le leggi sui singoli ordinamenti professionali – ma solo quello di stabilire il compenso che essi posso chiedere per la loro attività” (C. Cost., n. 345/1995, richiamata dal Consiglio di Stato, Sez. II, parere del 29 gennaio 1997 già citato).
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, Architetti ed Ingegneri sono sprovvisti delle competenze tecnico-agronomiche necessarie alla redazione dei progetti di trasformazione e miglioramento fondiario in quanto privi delle necessarie cognizioni in materia di colture, di agronomia, etc., certamente estranee alla loro preparazione e cognizione. Non v’è chi non veda che tali cognizioni sono invece proprie in via esclusiva dei Dottori Agronomi.
In merito è appena il caso di rammentare che “con riferimento al riparto di competenze tra agronomi ed ingegneri [ed Architetti, che con questi ultimi condividono il Regolamento che delimita le competenze professionali, ndr.], la giurisprudenza ha affermato che spetta ai primi la redazione di progetti complessi per la produzione agricola o comunque relativi ad “impresa agricola” (Cons. Stato, V, 29 ottobre 1992, n. 1078)” (Tar Calabria, Cz, n. 541/1993, confermata da Cons. Stato, VI, n. 1491/1997).
Ritengo, quindi, che gli Architetti non siano competenti né abilitati alla sottoscrizione degli atti tecnici relativi alla progettazione e collaudo di opere agronomiche di trasformazione e miglioramento fondiario.