Accesso alla professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale dall’estero
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI CONSEGUITI ALL’ESTERO
Al Ministero della Giustizia compete il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero per alcune professioni su cui esercita anche la vigilanza. I titoli possono essere stati conseguiti in ambito comunitario ed extra comunitario da cittadini sia italiani, sia stranieri. Il decreto di riconoscimento del titolo consente di svolgere la relativa professione in Italia, ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato, nella parte generale, in modo che tutti possano averne conoscenza.
Per maggiori informazioni consultare il sito del Ministero della Giustizia al seguente link: Riconoscimento dei titoli professionali o chiamare il numero verde 848 800 110.
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del d. m. 2 luglio 2009, n. 110, una volta terminato l’iter di riconoscimento del titolo estero presso il Ministero della Giustizia ed avendo la Direttiva Servizi, giudicato il candidato idoneo al riconoscimento previo esame di compensazione, coloro che fossero interessati a sostenere le prove d’esame per il riconoscimento dei titoli esteri devono presentare al Consiglio Nazionale la seguente documentazione:
- Domanda di ammissione all’esame redatta secondo lo schema allegato b) alla presente comunicazione;
- Copia del decreto di riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;
- Copia documento d’identità valido alla data della presentazione della domanda.
Il tutto va inviato tramite posta elettronica all’indirizzo serviziosegreteria@conaf.it nelle date di scadenza che di volta in volta verranno indicate sul portale CONAF.
Le date delle prove saranno comunicate non appena perverranno al CONAF le richieste di partecipazione alle diverse sessioni.
Le prove orali, per entrambe le sessioni, secondo quanto previsto dall’art.5 comma 1 del d. m. 2 luglio 2009,
n. 110, saranno decise dalla Commissione Nazionale per il riconoscimento dei titoli esteri entro il termine di non prima di 30gg e non più di 60gg dalla data di svolgimento delle rispettive prove scritte
MODULISTICA
Domanda di ammissione all’esame redatta secondo lo schema allegato b)
Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti da cittadini comunitari in Paesi dell’Unione Europea
In applicazione alle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE come modificate dalla direttiva 2001/19/CE, recepita in Italia con d.lgs. n.277 dell’8 luglio 2003; per ottenere il riconoscimento di un titolo professionale conseguito nell’ambito dell’Unione Europea ai fini dell’esercizio della professione in Italia, è necessario seguire il procedimento di riconoscimento dei titoli professionali come previsto dal Decreto Legislativo n.115 del 27 gennaio 1992, che attua la Direttiva n.89/48/CEE, o dal Decreto Legislativo n.319 del 2 maggio 1994, che recepisce la Direttiva n.92/51/CEE, così come modificati dal Decreto Legislativo n.277 dell’8 luglio 2003, che recepisce la direttiva 2001/19/CE.
La direttiva 89/48 CEE, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, e la direttiva “di completamento” 92/51 CEE del 18 giugno 1992, sui c.d. “diplomi brevi” (di durata inferiore ai tre anni o tipo maturità tecnica o professionale), istituiscono un sistema generale di riconoscimento dei diplomi, con l’obiettivo di favorire la libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi da parte dei cittadini comunitari.
Sulla base di tale normativa, è possibile presentare domanda di riconoscimento – per le professioni di competenza del Ministero della Giustizia – secondo il modulo di domanda indicato, inviando la documentazione necessaria così come specificato.
Nel caso in cui nell’esame delle singole domande di riconoscimento emergano lacune presenti in relazione alla conoscenza di materie fondamentali relative allo svolgimento di una determinata professione in Italia, è possibile che ai professionisti venga richiesto il superamento di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento (quest’ultimo però escluso per le professioni di avvocato, dottore commercialista e revisore contabile) che ha lo scopo di colmare tali lacune.
L’eventuale conoscenza di alcune materie da parte dei richiedenti – sia sotto forma di studio che come esperienza professionale – viene tenuta in considerazione, se debitamente documentata, ai fini di una eventuale diminuzione dell’entità della misura compensativa.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento di cui all’art.24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in materia di misure compensative per l’esercizio delle professioni di dottore agronomo e di dottore forestale
Regolamento di cui all’art.24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206
Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche’ della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania
Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno
DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006
DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005