il rilascio della smart card è obbligatorio all’atto dell’iscrizione qualunque sia lo stato giuridico/lavorativo dell’iscritto all’albo.
Per quel che concerne l’articolo 1 del DPR 30 aprile 1981, n.350 che recita “I dottori agronomi ed i dottori forestali impiegati dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia di norma vietato l’esercizio della libera professione e che pertanto – ai sensi dell’art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 – possono iscriversi all’albo con annotazione a margine, debbono depositare presso la segreteria dell’ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza. Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell’ordine consegna all’interessato il timbro professionale che deve essere restituito all’espletamento dell’incarico stesso.”
MODULISTICA
MANUALE OPERATIVO SMART CARD
SERVIZIO DI SMART CARD